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COSA FACCIO DOPO LA SCUOLA ? IL PANIFICATORE

PANIFICATORE ATTIVITÀ / MANSIONI Il panificatore produce pane (di farina bianca, segale, integrale), dolci da consumare freschi o da conservare, prodotti di piccola panetteria nonché prodotti tipici. Il processo di preparazione del pane si articola essenzialmente in tre fasi: preparazione dell’impasto, modellatura dell’impasto, cottura delle pagnotte. Per la preparazione dell’impasto tutti gli ingredienti vanno pesati seconda la ricetta, impastati nell’impastatrice, trattati e a seconda del prodotto lasciati riposare per un certo periodo di tempo. Per dare forma all’impasto si utilizzano apposite macchine o le mani. Durante la cottura è necessario controllare il calore e il procedimento della cottura. Infine il prodotto viene tolto dal forno e in certi casi farcito. Tra le attività correnti rientra l’accurata pulizia del forno e delle macchine. Questo mestiere si svolge per lo più in piccoli gruppi e in ambienti molto caldi. L’orario di lavoro inizia il mattino molto presto e termina all’incirca verso mezzogiorno. ATTITUDINI, CONOSCENZE, FIGURE AFFINI Attitudini Buona salute (il fornaio lavora essenzialmente stando in piedi, assenza di allergie e asma), abilità manuali, gusto e olfatto sviluppati, disponibilità ad alzarsi al mattino presto e a lavorare in gruppo, attitudine al lavoro pratico-artigianale Figure professionali affini Pasticciere/a, pizzaiolo/a, cuoco/a, tecnico/a alimentarista Nozioni e abilità richieste Il processo produttivo in genere. La conoscenza delle farine; La lievitazione; I tipi di pane. Le tecniche di lavorazione: della sfoglia dolce, della sfoglia salata e della pasta frolla. Regole di refrigerazione, congelamento e interruzione della lievitazione. Nozioni sulla formazione e modellatura dei prodotti della panificazione. Regole di funzionamento dei forni, degli impianti di refrigerazione e congelamento, nonché delle macchine e attrezzature Utilizzando le macchine al panificatore spetta soprattutto il controllo delle varie operazioni. Se l’operazione invece è eseguita manualmente, viene richiesta velocità e abilità. Conoscenza delle normative d’igiene, del sistema di autocontrollo (HACCP) e della certificazione di qualità. Nozioni di marketing, amministrazione e gestione d’impresa, tecniche di vendita PERCORSO FORMATIVO Le Regioni possono istituire appositi corsi di formazione o riconoscere quelli organizzati da associazioni di categoria ed enti privati. Apprendistato di 1° livello per la qualifica o il diploma In alcune regioni è previsto l’apprendistato per la qualifica o il diploma con durata dai 3 ai 4 anni a seconda dei cicli scolastici. Apprendistato professionalizzante Per giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni o 17 con qualifica professionale conseguita ai sensi del ddl 225/2006. Il contratto di apprendistato ha una durata massima di mesi 60. ATTIVITÀ PROFESSIONALE Settore privato Panifici, pasticcerie, alberghi, industria dolciaria, ecc. Attività in proprio Per poter avviare l’attività non è richiesta obbligatoriamente alcuna attestazione relativa ad una formazione professionale conseguita. L’apertura di un nuovo esercizio di panificio è soggetta alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune nonché l’iscrizione all’albo delle Imprese artigiane tenuto dalla Camera di Commercio ove ha sede l’impresa.  

DECRETO -CURA ITALIA- SOSPENSIONE VERSAMENTI DEI CARICHI AFFIDATI ALL’ AGENTE DI RISCOSSIONE

SOSPENSIONE TERMINI DI VERSAMENTI DEI CARICHI AFFIDATI ALL' AGENTE DELLA RISCOSSIONE Il comma 1 dell’articolo 68 prevede la sospensione dei termini di versamento che scadono nel periodo dall’8 di marzo al 31 maggio 2020, derivanti da: • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. ? atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ? ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910 (Che approva l' annesso testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) emesse dagli enti territoriali, ? nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere (art. 1, co. 792, L. n. 160/2019) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. I versamenti oggetto della sospensione di cui sopra devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine della sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. Il comma 3 dell’articolo 68 in commento, inoltre, dispone il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla cosiddetta «rottamazione-ter», nonché del termine del 31 marzo in materia di cosiddetto «saldo e stralcio». Si ritiene che nella sospensione in oggetto rientrino anche le rateazioni in corso di cartelle esattoriali emesse dagli agenti della riscossione in quanto la norma parla di versamenti “derivanti da cartelle esattoriali”.

DECRETO -CURA ITALIA- SOSPENSIONE ATTIVITA’ DEGLI ENTI IMPOSITORI

DECRETO – CURA ITALIA – SOSPENSIONE ATTIVITA' ; DEGLI ENTI IMPOSITORI L’articolo 67 introduce la disposizione in base alla quale sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Si ritiene che nella sospensione in oggetto non rientrino i versamenti dovuti nel citato periodo in relazione agli avvisi bonari (comunicazioni emesse in seguito al controllo automatico articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972 e da controllo formale ai sensi dell’articolo 36 ter del DPR n. 600/1973) in quanto trattasi di versamenti eseguiti “spontaneamente” per regolarizzare la propria posizione. Il comma 4 dispone che i termini di prescrizione e decadenza sono prorogati fino al 31 dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

DECRETO -CURA ITALIA – CREDITO D’ IMPOSTA SU AFFITTI COMMERCIALI PER MESE MARZO

DECRETO CURA ITALIA   CREDITO IMPOSTA AFFITTI PER NEGOZI E BOTTEGHE  ll decreto "Cura Italia" introduce un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di affitto di negozi e botteghe (immobili della categoria C/1), solo per il mese di marzo 2020. IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI RAPPORTATO AL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2020 L’articolo 65, riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe). Il credito d’imposta non spetta alle attività elencate negli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (trattasi delle attività non soggette alla chiusura disposta dal citato DPCM, quali farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, etc.). Il credito è utilizzabile unicamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

CORONAVIRUS- MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. PREMESSA Il principio cardine del Protocollo, contenuto nella Premessa è che “La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione”. Per consentire ciò sono state previste nei vari punti del Protocollo molteplici misure di varia natura. Viene in primo luogo prevista la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali, al fine di consentire di ridurre o sospendere l’attività, per permettere alle realtà lavorative, di tutti i settori, di porre in essere interventi di prevenzione e tutela adeguati a garantire la salute e sicurezza di chi è chiamato a continuare a svolgere la propria attività lavorativa nei casi, ad esempio, nei quali non sia possibile adottare lo smart-working, pur raccomandato. In tema di ammortizzatori sociali, si ricorda che FSBA dal 26 febbraio scorso ha attivato la causale specifica per le sospensioni determinate dall’epidemia in atto, prevedendo fino a 20 settimane di sospensione aggiuntiva a quella ordinaria. Entrando nel tema della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il Protocollo conferma che il COVID-19 non costituisce un rischio biologico professionale, ma generico, e indica una serie di misure da rispettare con riferimento agli ambienti di lavoro. In linea con quanto già disposto dal DPCM 11 marzo 2020, e quindi oltre i concetti di obbligo di distanza interpersonale, sanificazione dei locali, limitazione degli spostamenti, lavoro agile, ferie, congedi, il Protocollo introduce e chiarisce alcune procedure da porre in essere, coniugandole con quelle già eventualmente adottate nelle realtà lavorative, privilegiando la maggior tutela e prevenzione, al fine di redigere un protocollo aziendale completo ed esaustivo di tutti gli interventi necessari per garantire la tutela e per contrastare la diffusione del virus. Il Protocollo individua 13 temi. Nel rinviare a un’approfondita lettura del documento, si riportano, in sintesi, gli aspetti di maggior rilievo. 1. INFORMAZIONE Viene stabilito l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di informare i lavoratori (e chiunque entri nelle realtà lavorative) delle disposizioni delle Autorità alle quali devono necessariamente attenersi, mediante apposite modalità comunicative. 2. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA Viene prevista, come possibilità (ove quindi ritenuta necessaria), la verifica della temperatura corporea del personale al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, con conseguente divieto di accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5°. Allo stesso tempo, vengono ricordate le indicazioni da seguire per coloro che negli ultimi 14 giorni hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone a rischio come identificate dall’OMS. 3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI Per l’accesso di fornitori esterni e dei visitatori (il cui accesso in azienda va limitato il più possibile) vengono previste indicazioni molto precise, per le quali si rimanda alla lettura del Protocollo. Con riferimento agli autisti dei mezzi di trasporto, è previsto, ove possibile, che gli stessi restino a bordo dei propri mezzi. Tale misura è motivata dalla incertezza in merito alla località di provenienza dell’autista. Per la medesima ragione è altresì prevista l’individuazione o l’installazione per i fornitori, trasportatori e/o altro personale esterno, di servizi igienici dedicati, con il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente, fermo restando l’obbligo da parte dell’azienda di garantire una adeguata pulizia giornaliera. Vengono inoltre precisate le indicazioni da rispettare relativamente agli operatori di aziende in appalto. 4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA In questo paragrafo viene ribadito l’impegno che ciascuna azienda deve dedicare per assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. In caso di presenza all’interno dei locali aziendali di una persona con COVID-19 si rimanda a quanto previsto in materia di pulizia e sanificazione dalla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020. Infine viene prevista la possibilità di sospendere l’attività lavorativa ricorrendo agli ammortizzatori sociali, anche in deroga, per poter svolgere interventi specifici di pulizia e sanificazione dei contesti lavorativi. 5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI Viene ribadito l’obbligo del rispetto da parte di tutti delle precauzioni igieniche, in particolare per le mani, prevedendo a tal fine che da parte dell’azienda vengano messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, raccomandando comunque che il primo presidio igienico è la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE In merito all’uso delle mascherine viene precisato che lo stesso dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e non in deroga, come chiedeva il sindacato. Viene altresì previsto che in considerazione della situazione di emergenza (vista l’obiettiva difficoltà nel reperire mascherine sul mercato), è consentito, al solo fine di evitare la diffusione del virus, l’utilizzo di mascherine la cui tipologia non corrisponda alle indicazioni dell’autorità sanitaria. Medesima priorità di tutela, a fronte delle difficoltà di reperimento dei presidi specifici, viene perseguita con la possibilità di preparazione da parte dell’azienda di liquido detergente che dovrà, comunque, essere conforme alle indicazioni dell’OMS. Tra i dispositivi di protezione che vengono indicati, seppure in via esemplificativa, anche dispositivi di protezione ulteriori quali guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc. 7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…) Sono previste disposizioni di pulizia, sanificazione e ventilazione degli spazi comuni, unite all’accesso contingentato agi stessi e all’obbligo di osservare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Ulteriori specifiche disposizioni sono previste per gli spogliatoi. 8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART- WORKING, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) Sono previste indicazioni e misure in materia di organizzazione aziendale e del lavoro che le aziende potranno adottare, “avendo a riferimento quanto previsto dal CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali”. Come già evidenziato, non è previsto alcun obbligo a intese con le rappresentanze sindacali aziendali, sempre se presenti. Le misure variano “dalla chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione” alla “rimodulazione dei livelli produttivi”. Va favorito lo smart-working ove possibile, sono possibili l’adozione di un … Leggi tutto

DECRETO – CURA ITALIA- STOP A MUTUI PRIMA CASA PER PRIVATI ED AUTONOMI

DECRETO – CURA ITALIA – STOP MUTUI PRIMA CASA, PER PRIVATI ED  AUTONOMI    Le rate del mutuo sulla prima casa sono sospese per chi è in difficoltà, senza necessità di presentare l’Isee. Il beneficio è esteso anche ai lavoratori autonomi. Si ampliano le maglie del già attivo "Fondo Gasparrini" anche a lavoratori autonomi o liberi professionisti che dovranno presentare l'autocertificazione di un calo di oltre un terzo del fatturato per l’emergenza, rispetto all'ultimo trimestre 2019. E' revisto un fondo a garanzia di 500 milioni.

DECRETO – CURA ITALIA- PREMIO 100 EURO PER CHI LAVORA IN SEDE

DECRETO – CURA ITALIA – PREMIO AI LAVORATORI CHE CONTINUANO A LAVORARE NELLA SEDE DI LAVORO   Un premio di 100 euro per il mese di marzo per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che hanno lavorato in sede. Il premio spetterà a chi guadagna non più di 40 mila euro l’anno ed è esentasse. Le 100 euro verranno rapportate ai giorni di lavoro in sede e verrà erogato dal datore di lavoro possibilmente nella busta paga di aprile o, al massimo, entro il conguaglio di fine anno.  

DECRETO -CURA ITALIA- FONDO DI ULTIMA ISTANZA

DECRETO  -CURA ITALIA –  FONDO DI ULTIMA ISTANZA   Viene istituito un "fondo per il reddito di ultima istanza", finanziato con 200 milioni. Consiste in una forma di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti e autonomi, che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività e che nel corso del 2019 non avevano guadagnato più di 10mila euro. Sarà il ministero del Lavoro a definire successivamente i criteri.  

DECRETO – CURA ITALIA- SPESE DI SANIFICAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

DECRETO -CURA ITALIA – SPESE PER SANIFICAZIONE E LA SICUREZZA SUL LAVORO Stanziati 50 milioni da distribuire alle imprese per l’acquisto di guanti e mascherine. I fondi saranno trasferiti dall’Inail a Invitalia entro il 30 aprile. Previsto anche un credito d’imposta del 50% per le spese sostenute dalle imprese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino a un massimo di 20mila euro.  Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.