Confartigianato Biella - Via Galimberti 22 - 13900 BIELLA - Tel : 015-8551711 / 8551710 - Fax : 015-8551722 - Email: biella@biella.confartigianato.it

EMERGENZA CORONAVIRUS – TRASPORTI INTERNAZIONALI

CORONAVIRUS, INTERNAZIONALI: UTILIZZO DELLE AUTORIZZAZIONI BILATERALI PER IL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI     Confartigianato Trasporti informa che il Ministero dei Trasporti ha fornito indicazioni in merito all’utilizzo delle autorizzazioni bilaterali per il trasporto internazionale di merci fino al 3 aprile 2020 a seguito dell’emergenza Covid 19. Alcuni paesi comunitari hanno sospeso il servizio di trasporto viaggiatori con il treno verso il nostro Paese, con la conseguenza che si è reso di fatto impossibile effettuare autotrasporti internazionali di merci tramite il sistema della c.d. "autostrada viaggiante" (navetta ferroviaria RO-LA), in quanto non è consentito agli autisti utilizzare i vagoni "passeggeri" del convoglio ferroviario dedicato a tale servizio.   In relazione a ciò – e tenuto conto di quanto previsto dai DPCM 8 e 9 marzo 2020 relativi all'emergenza in questione – è stato disposto che le autorizzazioni bilaterali per il trasporto internazionale rilasciate ai paesi extracomunitari con la limitazione dell'uso del mezzo ferroviario in entrata ed in uscita dall'Italia possano, fino al 3 aprile p.v., essere utilizzate anche come autorizzazioni ordinarie, valide cioè per il per il percorso stradale.  Gli organi di controllo sono stati informati. Per consultare la circolare clicca qui 

CORONAVIRUS – SETTORE EDILE

Si forniscono di seguito alcune indicazioni per le imprese del settore edile, alla luce dei DPCM del 9 e 11 marzo 2020 emanati nell’ambito del contrasto e del contenimento del COVID-19. Innanzitutto, si evidenzia che il DPCM 11 marzo 2020 non ha previsto la sospensione dell’attività lavorativa edile sull’intero territorio nazionale, come per altri settori specificatamente indicati nel Decreto. In precedenza, il DPCM 9 marzo aveva prescritto di evitare gli spostamenti in entrata e uscita, nonché al loro interno, su tutto il territorio nazionale, salvo per comprovate esigenze lavorative. Pertanto, non si rendono necessarie specifiche autorizzazioni preventive per effettuare gli spostamenti per tali attività, che potranno essere giustificati mediante elementi documentali comprovanti l’effettiva sussistenza di esigenze di lavoro. Nell’ambito dell’attività di controllo sui territori interessati e nella logica di responsabilizzare gli operatori negli spostamenti dovuti per comprovate esigenze lavorative, si dovrà procedere attraverso un’autodichiarazione sulla scorta dello specifico documento-tipo emanato dal Ministro dell’Interno, che potrà essere resa anche seduta stante agli agenti adibiti a tali controlli che ne sono in possesso. Il DPCM 11 marzo 2020 raccomanda a coloro che svolgono attività produttive: – di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; – la sospensione dei reparti non essenziali alla produzione; – l’assunzione di protocolli di sicurezza anti contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento, con l’adozione di dispositivi di protezione individuale; – l’incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine ammortizzatori sociali. Ove possibile, sia per quanto concerne gli appalti pubblici che i lavori privati, e nel caso in cui il proseguire dell’attività possa comportare un mancato rispetto delle misure imposte, si suggerisce di presentare alla Stazione Appaltante, al Comune o al Committente una comunicazione via PEC finalizzata a rinviare l’inizio dei lavori oppure sospendere i lavori (attività di cantiere in esecuzione) e richiedere la modifica dei termini per l’eventuale rateizzazione degli oneri di urbanizzazione. Si richiamano inoltre le seguenti misure introdotte in ambito fiscale, applicabili sull’intero territorio nazionale, che attualmente riguardano i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata posticipati al 30 settembre 2020, gli obblighi relativi alle segnalazioni d’allerta, stabilite dal “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (D.Lgs. 14/2019), rinviati al 15 febbraio 2021 e la sospensione dei procedimenti giudiziari civili e penali, salvo specifiche eccezioni, ivi compresi quelli relativi alle Commissioni tributarie, eventualmente prorogabile sino al 31 maggio 2020, su decisione dei capi degli uffici giudiziari (art.2, co.2 lett.g e co.11). In seguito alla sottoscrizione dell’Accordo per il credito 2019, da parte delle Associazioni di rappresentanza delle imprese in data 6 marzo 2020, è prevista l’estensione della possibilità di sospendere, per un anno, il rimborso della quota capitale dei finanziamenti, in essere al 31 gennaio 2020, per le imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica COVID-19 e la richiesta di ampliare l’operatività del fondo di garanzia per le PMI per mitigare le perdite economiche subite. Si ricorda infine che il DPR 120/17, riguardante la disciplina dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo, prevede, al termine dell’esecuzione delle attività di utilizzo, la presentazione della Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo – DAU ai sensi dell’art.7. Il termine perentorio di presentazione è indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di utilizzo (a seconda della tipologia dell’opera) e può essere oggetto di istanza di proroga da presentarsi prima della sua scadenza. Suddetto termine può essere prorogato per circostanze “sopravvenute, impreviste o imprevedibili” (art. 21 DPR 120 /17), ma se la proroga non dovesse essere concessa, il materiale è comunque considerato un rifiuto con tutte le relative conseguenze di ordine amministrativo e penale. In relazione alla possibile evoluzione della situazione generale, si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni alla luce delle novità che dovessero emergere per il settore edile.

EMERGENZA CORONAVIRUS – I CALZOLAI

Emergenza Coronavirus: nuove disposizioni Il Presidente del consiglio dei ministri e il Ministro della salute considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, hanno ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus. Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. Premesso che l’attività di calzolaio (riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili) rientra tra “altre attività di servizi” lettera S 95.23 dei codici ATECO Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2. (Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintorie e Servizi di pompe funebri e attività connesse) Premesso inoltre che La popolazione per uscire di casa deve compilare un autocertificazione valida per i seguenti motivi: lavoro, necessità (alimentari e altre) (Il calzolaio non è tra le destinazioni consentite), salute Cosa possono fare le attività di calzolaio*? *Attenzione si tratta di una interpretazione alla luce del dpcm 11/3/2020 in attesa che vengano aggiornate le FAQ ministeriali È SOSPESA • La vendita/riparazione/manutenzione diretta al pubblico • Il ritiro e la consegna diretta al pubblico È POSSIBILE • andare a lavorare in laboratorio • tenere aperta la duplicazione chiavi per chi ce l’ha Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro E' sospesa la vendita al dettaglio ma non la eventuale duplicazione chiavi e la produzione/riparazione/manutenzione di scarpe (o altro) per soggetti non privati o collettivi. (solo a titolo di esempio, un ente pubblico o una squadra di calcio). Le imprese in caso di attività con dipendenti devono osservare quanto previsto dall'art.1 commi 7, 8 e 10. Per chi tiene aperta al pubblico la duplicazione chiavi E’ consigliato mettere un cartello “Non si effettua nessun tipo di vendita al dettaglio” http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-conte-firma-il-dpcm-11-marzo-2020/14299

CORONAVIRUS – DELUCIDAZIONE SETTORE ALIMENTARE

Chiarimenti applicazione DPCM 11 marzo 2020 settore alimentare. A seguito dell’emanazione del DPCM 11 Marzo u. s. riguardante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica del COVID-19, stiamo ricevendo diversi quesiti sull’applicazione dello stesso relativamente ad attività rientranti nel campo dell’artigianato alimentare. Le domande più frequenti riguardano l’assoggettamento o meno all’obbligo della chiusura per attività artigianali quali pizzerie a taglio, rosticcerie, gastronomie, gelaterie e pasticcerie. Secondo l’art. 1 comma 2 del DPCM rientrano nei servizi di ristorazione e quindi sono sospese fino al 25 Marzo p. v. anche le attività di gelateria e pasticceria, pur consentendo la sola fornitura a domicilio nel rispetto delle normative igienico-sanitarie previste per il confezionamento ed il trasporto. La motivazione dell’inquadramento di queste sopra citate attività tra quelle di ristorazione è determinata dal fatto che in base alla nuova classificazione ATECO le stesse pur essendo attività artigiane di produzione sono assimilate, in caso di vendita diretta al consumatore indipendentemente dal possesso o meno di autorizzazione amministrativa alla somministrazione, agli esercenti attività di bar, mentre rientrerebbero sotto il codice della “produzione” e quindi sarebbe consentita a loro l’apertura soltanto quelle che forniscono i prodotti a terzi, quali ad es. esercizi commerciali, mense etc. E’ chiaro che questa impostazione della norma è palesemente una “ forzatura” che contrasta con la ratio del provvedimento che mira ad impedire eventuali assembramenti nei locali dove si svolge l’attività ma solo nel caso in cui vi fosse un consumo sul posto o una somministrazione di prodotto e non laddove vi è il semplice asporto come nella maggioranza delle gelaterie e pasticcerie. Ma in considerazione che gli organi di controllo solitamente interpretano “alla lettera” ed in modo restrittivo le norme, sarebbe preferibile in via cautelativa che le gelaterie e pasticcerie con vendita diretta al consumatore rispettassero l obbligo della chiusura. Per quanto riguarda invece le attività di pizzerie , rosticcerie e gastronomie nel caso in cui le stesse siano svolte nella modalità di semplice asporto dei prodotti e non siano quindi autorizzate , come accade in varie Regioni, a poter fornire i prodotti per il consumo sul posto ( c. d. somministrazione non assistita), seguendo la ratio della norma come sopra illustrato , sarebbero escluse dall’obbligo della chiusura.Resta fermo comunque l obbligo di garantire l accesso al locale con il rispetto delle distanze di un metro tra gli avventori. Nel caso in cui l ;impresa artigiana svolge anche l attività di somministrazione di alimenti e bevande con carattere strumentale ed accessorio all attività artigiana in modo promiscuo nello stesso locale è chiaro che deve rispettare l’obbligo della chiusura o, se vuole continuare l  attività di produzione e vendita per asporto dovrebbe rimuovere le attrezzature per la somministrazione. Nel caso in cui vi sia una separazione funzionale dei locali in cui vengono espletate le due tipologie di attività ( Produzione+ vendita e somministrazione) potrebbe continuare  l attività di produzione e vendita per asporto, impedendo l accesso al locale di somministrazione. Anche in questo caso però considerata l’interpretazione normalmente restrittiva degli organi di controllo potrebbe essere utile un confronto preventivo con l’autorità locale di controllo. Le attività di produzione e vendita di pasta fresca e di panificazione anche se non citate nell’allegato 1 – Commercio al dettaglio – di fatto possono essere equiparate alle stesse e quindi esentate dall’obbligo della chiusura , fermo restando l obbligo di garantire l accesso al locale con il rispetto delle distanze di un metro tra gli avventori. Anche per queste tipologie di attività nel caso in cui si avvalessero della possibilità di poter fornire i prodotti per il consumo sul posto valgono le considerazioni sopra esposte. Dietro la segnalazione di un collega che sottolinea la ricaduta del decreto sulle pasticcerie, soprattutto su quelle che riforniscono strutture commerciali, che si ritrovano a non poter smaltire nei 14 gg. di chiusura dell’attività materie prime occorrenti alla produzione con date di scadenza ravvicinate, sarebbe importante che ci comunicaste l’esistenza di tale fenomeno nei vs. territori ed eventualmente l’ entità dei danni, calcolati presuntivamente subiti dalle aziende. Ci riserviamo comunque eventuali ulteriori comunicazioni rispetto ad altri chiarimenti richiesti ed aggiornamenti forniti dagli organi competenti.

COSA FACCIO DOPO LA SCUOLA? IL BRUCIATORISTA MANUTENTORE

IL BRUCIATORISTA MANUTENTORE  FIGURA PROFESSIONALE DISCIPLINATA DAL DM 22 GENNAIO 2008 N. 37 (GU 61 DEL 12 MARZO 2008) ATTIVITÀ / MANSIONI Specializzato/a nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di combustione variamente alimentati. Nei suoi compiti principali rientrano il calcolo della potenza termica richiesta per un’abitazione/un ufficio e la consulenza al/la cliente sui vari sistemi in commercio. Per mettersi in proprio è necessaria l’iscrizione al relativo registro presso la Camera di Commercio che fornisce informazioni dettagliate al riguardo Poiché il funzionamento dei moderni bruciatori è assicurato da sistemi di comando e di controllo elettrici ed elettronici, questo/a professionista deve possedere competenze specifiche che gli permettano di scegliere, montare e regolare ciascun apparecchio secondo la situazione. Le sue capacità si estendono al montaggio di elementi di raccordo in vari materiali e delle condutture per il combustibile e l’acqua potabile, nonché alle misurazioni di parametri termici e meccanici atte a garantire il buon funzionamento e la sicurezza degli impianti. L’attività deve essere svolta nel pieno rispetto delle disposizioni di legge del settore (norme antincendio e sulla riduzione delle emissioni, leggi sulla tutela dell’ambiente, la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e i dispositivi di protezione individuale. ATTITUDINI, FIGURE AFFINI Attitudini Abilità tecnico-manuali, comprensione e capacità di correlazione tra nozioni tecniche e scienze naturali, capacità di calcolo, scrupolosità Figure professionali affini Elettromeccanico, frigorista PERCORSO FORMATIVO I requisiti tecnico-professionali necessari allo svolgimento dell’attività in forma autonoma sono, in alternativa, uno dei seguenti: diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta; diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti Apprendistato professionalizzante Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del ddl 225/2006 il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età. ATTIVITÀ PROFESSIONALE In proprio: L’attività può essere esercitata solo a chi possiede requisiti morali e professionali previsti. I requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o dal Responsabile tecnico appositamente nominato dall’impresa. Per aprire l’attività è necessario presentare una denuncia di inizio attività presso il Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA. Come dipendente: Inserimento presso industrie, imprese o laboratori artigiani specializzati. "COSA FACCIO DOPO LA SCUOLA? " è una rubrica di Confartigianato Biella che vuol  aiutare i ragazzi a  riscoprire i lavori artigianali.    

COSA FACCIO DOPO LA SCUOLA? LA CAKE DESIGN

CAKE DESIGNER   ATTIVITÀ / MANSIONI Specializzato nella realizzazione e nella decorazione di torte e dolci colorati e particolarmente coreografici soprattutto per eventi e ricorrenze particolari (matrimoni, compleanni, ecc.). Il cake design, nato negli Stati Uniti, si sta progressivamente affermando come una campo professionale autonomo e complementare rispetto alla pasticceria tradizionale, di cui ovviamente mutuo le materie prime e le tecniche unendole ad un’altissima creatività e maestria nel realizzare vere e proprie sculture commestibili (utilizzando il burro, la glassa di zucchero, il cioccolato plastico e altri composti edibili) e dolci di grande impatto estetico (macarons, cupcakes). Il cake designer lavora a stretto contatto, oltre che con i pasticceri, anche con le figure professionali che si occupano dell’ideazione e dell’organizzazione di eventi e ricorrenze (come gli organizzatori di eventi e i wedding planner, specializzati in matrimoni). Spesso il cake designer è un professionista che trasforma in attività professionale una hobby per la cucina e la pasticceria e per le arti visive.  ATTITUDINI, CONOSCENZE, FIGURE AFFINI Attitudini Abilità manuale, memoria, accuratezza e precisione, senso delle forme e dei colori, creatività, resistenza fisica, passione per il cibo. Nozioni e abilità richieste Nozioni e abilità richieste Conoscenza merceologica, della fisiologia e della chimica degli alimenti e processi produttivi, norme igieniche, sistema di autocontrollo ( HACCP), certificazione di qualità, marketing, amministrazione e gestione d’impresa, tecniche di vendita. Figure professionali affini Pasticcere, cioccolatiere, panettiere, pizzaiolo, chef PERCORSO FORMATIVO Le Regioni possono istituire appositi corsi di formazione o riconoscere quelli organizzati da associazioni di categoria ed enti privati. A titolo esemplificativo: Università dei sapori – Umbria; Italian Chef Accademy, Roma; Accademia Nazionale Professioni Alberghiere; Scuole professionali alberghiere. Apprendistato di 1° livello per la qualifica o il diploma In alcune regioni è previsto l’apprendistato per la qualifica o il diploma con durata dai 3 ai 4 anni a seconda dei cicli scolastici. Apprendistato professionalizzante Per giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni o 17 con qualifica professionale conseguita ai sensi del ddl 225/2006. Il contratto di apprendistato ha una durata massima di mesi 60. ATTIVITÀ PROFESSIONALE Settore privato Lavoro autonomo anche da casa. Consulenza a pasticcerie e ristoranti. Attività in proprio Per esercitare l’attività in forma di impresa artigiana è necessaria l’iscrizione al relativo registro presso la Camera di Commercio Ti servono ulteriori approfondimenti? Noi siamo a tua disposizione allo 015 8551710 "COSA FACCIO DOPO LA SCUOLA? " è una rubrica di Confartigianato Biella che vuol  aiutare i ragazzi a  riscoprire i lavori artigianali.          

COSA FACCIO DOPO LA SCUOLA ? IL FALEGNAME

FALEGNAME   ATTIVITÀ / MANSIONI Il termine falegname indica in senso lato colui che lavora il legno, per la fabbricazione e riparazione di mobili, infissi ed altre suppellettili ed in passato era associato quasi esclusivamente al lavoro in bottega o in piccole aziende artigiane. La successiva crescente specializzazione ha fatto si che nel settore della lavorazione del legno si formassero specifiche figure professionali che ritroviamo non solo più nel campo dell’artigianato ma anche in quello dell’industria. Parliamo quindi non più di falegname in senso generico bensì di esperto della lavorazione del legno, falegname, mobiliere, tecnico di falegnameria e stipetteria, ebanista, intagliatore, tecnico dell’industria del mobile e dell’arredamento, corniciaio. Nella realtà lavorativa queste figure spesso s’ intrecciano e si sovrappongono rendendo difficile una precisa descrizione delle loro specifiche mansioni.  ATTITUDINI, CONOSCENZE, FIGURE AFFINI Attitudini Attitudine alla precisione, buona vista e capacità di distinguere i colori, affidabilità, e senso di responsabilità, attitudine per le correlazioni tecniche e logiche. PERCORSO FORMATIVO Scuola Presso gli Istituti Professionali per l’Industria e l’Artigianato si consegue dopo tre anni la qualifica di Operatore per l’industria del mobile e dell’arredamento; se si prosegue per altri due anni si consegue la maturità professionale di Tecnico dell’industria del mobile e dell’arredamento Università Corso di laurea in Tecniche forestali e tecnologie del legno presso l’Università della Tuscia; Corso di laurea in Tecnologie del legno presso l’Università di Firenze; Corso di laurea in Tecnologie e industrie del legno presso l’Università di Padova.Apprendistato Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del ddl 225/2006 il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età. ATTIVITÀ PROFESSIONALE Attività in proprio Per poter avviare l’attività non è richiesta alcuna attestazione relativa ad una formazione professionale conseguita. L’apertura di un nuovo laboratorio è soggetta alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune nonché l’iscrizione all’albo delle Imprese artigiane tenuto dalla Camera di Commercio ove ha sede l’impresa. "COSA FACCIO DOPO LA SCUOLA? " è una rubrica di Confartigianato Biella che vuol  aiutare i ragazzi a  riscoprire i lavori artigianali.? Se vuoi informazioni non esitare a contattarci  allo 015 8551710    

EMERGENZA CORONAVIRUS – LE OFFICINE POSSONO RIMANERE APERTE

LE OFFICINE POSSONO RESTARE APERTE ?????? Le officine di riparazioni delle auto possono restare aperte. Lo prevede il decreto dell'11 marzo che stabilisce però l'obbligo di adottare misure di tutela per i clienti e per i dipendenti. Con riferimento all’emergenza “coronavirus” e alle misure di prevenzione e contrasto varate dal Governo per contenere il rischio contagio, Vi informiamo che è stato emanato ieri sera dal Presidente del Consiglio dei Ministri un nuovo Decreto che allarga ulteriormente il campo delle restrizioni già previste su tutto il territorio nazionale dal DPCM del 9 marzo 2020 (“Resto a Casa”) ad altre, specifiche, categorie prevalentemente commerciali. Come è noto il DPCM del 9 marzo u.s. ha stabilito l’estensione e l’applicazione a livello nazionale delle misure di cui all’articolo 1 del precedente DPCM 8 marzo 2019, rendendo l’intero territorio italiano zona protetta, in particolare con il divieto di spostamento delle persone fisiche, a meno di giustificate ragioni (esigenze lavorative, stati di necessità e motivi di salute) da comprovare mediante autocertificazione. Il nuovo Decreto varato (che trasmettiamo in allegato) individua la tipologia di attività che sono sospese fino al 25 marzo 2020, indicando espressamente negli allegati 1 (commercio al dettaglio) e 2 (servizi alla persona) l’elenco categorico delle attività consentite. Per quanto riguarda l’autoriparazione, ricompresa fra le attività produttive e professionali citate dal Decreto, è consentita con raccomandazioni e prescrizioni di comportamenti da osservare. Ne consegue che le imprese del settore autoriparazione possono continuare a svolgere l’attività, a condizione che vengano rispettate e garantite le misure di prevenzione indicate al punto 7 dell’articolo 1 del DPCM 11-3-2020, per contenere il rischio contagio a salvaguardia degli imprenditori, dei dipendenti e dei clienti. Fermi restando tutti i necessari approfondimenti sui contenuti e sull’applicazione del Decreto, vale la pena evidenziare che l’autoriparazione rientra quindi fra quelle attività offerte al pubblico che in quanto ritenute essenziali, sono quindi ammesse e possono motivare gli spostamenti degli utenti/clienti, secondo le previste modalità di autocertificazione. Ai fini di indicare dei comportamenti guida rispetto alle raccomandazioni richieste dal Decreto, trasmettiamo in allegato dei modelli di riferimento sulle misure di prevenzione e precauzioni da adottare sia nei rapporti con i clienti sia per quanto concerne i rapporti con i dipendenti. Con riserva di tempestivi aggiornamenti e a disposizione per qualsiasi chiarimento, inviamo cordiali saluti. fax simile da appendere in officina per i dipendenti clicca qui  per scaricare il decreto varato clicca qui 

EMERGENZA CORONAVIRUS – REGISTRATORI TELEMATICI, COSA FARE?

EMERGENZA CORONAVIRUS – REGISTRATORI TELEMATICI Istruzioni operative per gli esercenti dotati di RT in servizio che sospendono l’attività ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 per COVID-19. Gli esercenti dotati di un Registratore Telematico “in servizio” che, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, sospendono l’attività per l’emergenza sanitaria COVID-19, non devono attuare procedure specifiche tramite il Portale Fatture & Corrispettivi, né effettuare comunicazioni. Devono soltanto assicurarsi: di aver effettuato l’ultima chiusura giornaliera, precedente l’inizio della sospensione, e che tale ultima trasmissione dei corrispettivi giornalieri sia andata a buon fine. Le specifiche tecniche 9.0, par. 2.7 (pag. 25), espressamente prevedono che “nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio) il RT alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera”. Di conseguenza, alla ripresa dell’attività, il RT provvederà in automatico a trasmettere i corrispettivi con importo “zero” relativi al periodo di sospensione. ( da Confartigianato Cuneo)