Confartigianato Biella - Via Galimberti 22 - 13900 BIELLA - Tel : 015-8551711 / 8551710 - Fax : 015-8551722 - Email: biella@biella.confartigianato.it

Seminario gratuito, -I SERVIZI DI PULIZIA Prerequisito essenziale per la sicurezza nei luoghi di vita e lavoro

SAVE THE DATE –  SEMINARIO “I SERVIZI DI PULIZIA Prerequisito essenziale per la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro” – Verona, 7 Settembre 2021 (ore 15:00) Con la presente vi trasmettiamo il modello per promuovere il “Save the day” relativo al seminario   I SERVIZI DI PULIZIA Prerequisito essenziale per la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro 7 Settembre 2021 (ore 15:00) Fiera VERONA – Sala Mascagni (Padiglione 4 – primo piano) Il seminario si terrà in presenza e sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Confartigianato Imprese. Sono invitate a partecipare tutte le imprese e i funzionari delle associazioni interessati. Il seminario è volto a mantenere viva l’attenzione sull’importanza di garantire elevati standard di igiene e servizi di pulizia adeguati. Del resto, l’esperienza maturata nella gestione dell’emergenza sanitaria per il contenimento dell’epidemia individua tali azioni e il settore, come imprescindibile per garantire la salubrità delle strutture pubbliche e private e tutelare così utenti e cittadini. Per maggiori info siamo a Vostra completa disposizione al 0158551710  

DL SOSTEGNI BIS ART 65BIS restauro conservativo per immobili storici o artistici

DL Sostegni-BIS – Art. 65-bis “Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico” Si informa che l'art. 65-bis (Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico), inserito nel DL Sostegni-BIS, riconosce un credito di imposta alle persone fisiche, pari al 50% delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, protezione e restauro degli immobili di interesse storico e artistico. A tal fine è istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Per scaricare il decreto clicca qui 

WPC2022 -Scattiamo per l’Italia- APERTE le iscrizioni

COMUNICAZIONE – WPC 2022: aperte le iscrizioni a ‘Scattiamo per l’Italia’ per formare la Nazionale di Fotografia Sono aperte le iscrizioni a Scattiamo per l’Italia 2022, il concorso per formare la  Nazionale Azzurra di Fotografia. Parte la nona edizione della Coppa del mondo fotografica, competizione di grande successo, alla quale Confartigianato Fotografi ha partecipato fin dall’inizio, organizzando la squadra nazionale italiana. Dopo il forzato annullamento dello scorso anno causato dall’emergenza sanitaria, la cerimonia di premiazione è stata confermata a Roma e sarà quindi proprio l’Italia – per la prima volta – ad ospitare la kermesse internazionale, che si svolgerà secondo il seguente programma di massima: Sabato 26 marzo 2022 Sera: Premiazione del Concorso “Scattiamo per l’Italia” 2022 Domenica 27 Marzo Mattina: seminari-conferenze – Sera: Premiazione FEP Awards 2022 Lunedì 28 Marzo Mattina: seminari-conferenze – Sera: Premiazione WPC 2022 Martedì 29 Marzo Mattina: riunione WPC – Pomeriggio: apertura Mostra fotografica e chiusura evento Saranno inoltre organizzati programmi sociali/turistici sia prima che dopo l’evento e nei giorni di svolgimento. “Questa opzione, che comporterà un lavoro particolarmente impegnativo per l’Italia” afferma il Presidente di Confartigianato Fotografi Corrado Poli – “rappresenta per i nostri fotografi un’opportunità che non si ripeterà certamente a breve e contribuirà a favorire lo sviluppo della fotografia professionale italiana”. E’ evidente infatti che, da Paese ospitante, i riflettori saranno particolarmente puntati sui fotografi italiani ed è pertanto necessario – più di sempre – porre in vetrina i nostri migliori talenti, che avranno il compito, gravoso ma prestigioso, di competere con Colleghi provenienti da ogni parte del mondo. Per questa ragione il Comitato Organizzativo, ha ritenuto utile effettuare una selezione di immagini attraverso il concorso di qualificazione “Scattiamo per l’Italia”, affinchè il Team Italia possa davvero competere ai massimi livelli internazionali e possa rappresentare al meglio la fotografia italiana nel mondo. LA WORLD PHOTOGRAPHIC CUP  IL CONCORSO “SCATTIAMO PER L’ITALIA”  IL TRAILER

Bonus Regione Piemonte come utilizzarlo

 Bonus Piemonte: indicazioni operative sull'utilizzo del Bonus Piemonte, erogato in attuazione delle leggi regionali 12/2020 e 13/2020 Sul sito della Regione Piemonte cliccando il seguente link: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/riparti-piemonte/artigianato/bonus- piemonte-aggiornamento-sullutilizzo-contributo. sono evidenziate indicazioni operative sull'utilizzo del Bonus Piemonte, il contributo a fondo perduto predisposto dalla Regione per sostenere le imprese colpite dal lockdown per l'emergenza Coronavirus. E’ importante che le imprese siano consapevoli di dover conservare i giustificativi di spesa (fatture e scontrini o documenti equipollenti) dei beni e servizi acquisiti perché, nell’ambito delle verifiche a campione sull’effettivo utilizzo, in caso di mancato rispetto delle regole indicate, incorrerebbero nella restituzione delle relative somme. Le imprese che hanno percepito il Bonus hanno tempo di utilizzare lo stesso, esclusivamente per l’acquisto di beni strumentali, cioè beni durevoli come attrezzature e arredi, entro il 31 dicembre 2021. Maggiori informazioni sono reperibili alla pagina di Finpiemonte, dove è possibile consultare anche un elenco dettagliato sulle spese ammissibili, di cui conservare i giustificativi di spesa: https://www.finpiemonte.it/news/approfondimenti/2021/08/03/bonus-piemonte—indicazioni-operative Rimaniamo a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti al numero 015 8551710

Verifica Green Pass, chiarimenti del Ministero dell’Interno

 Verifica Green pass: chiarimenti del Ministero dell’Interno. In data 10 agosto il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare interpretativa in merito alle verifiche dei c.d. “green pass” e sulle relative responsabilità. Vengono così accolte in buona parte le richieste avanzate da Confartigianato sia a livello parlamentare, con la presentazione di alcuni emendamenti al DL green pass (in fase di conversione in legge), sia al Ministero dell’Interno. Due gli aspetti di diretto interesse per le imprese, in particolare quelle della ristorazione e i centri benessere, che devono verificare i green pass a partire dallo scorso 6 agosto, e i bus NCC il cui obbligo scatterà dal prossimo 1° settembre. In primo luogo, nella circolare il Ministero conferma che la verifica del green pass è sempre obbligatoria da parte del titolare o del gestore dell’attività. Non sono ammesse pertanto deroghe, se non quelle per i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (al di sotto dei 12 anni) e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata in base alla circolare del Ministero della Salute (si veda l’art. 3, co. 3, del DL n. 105/21). In secondo luogo, la circolare chiarisce che la verifica dell’identità del possessore del green pass, tramite esibizione del documento di identità, non è invece un obbligo indefettibile, in quanto l’art. 13, co. 4, del DPCM del 17 giugno 2021 prevede che questo debba avvenire “su richiesta” del soggetto che effettua la verifica. La verifica dell’identità, secondo il Ministero, ha quindi valore discrezionale, ma bisogna porre attenzione in quanto tale verifica sarà necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come nei casi in cui appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione. È quindi demandato al titolare o al gestore dell’attività (o ai suoi delegati con atto scritto) individuare i casi in cui, ad esempio, vi sia palese difformità tra il sesso o la presumibile età del cliente e i dati riportati nel green pass, o altri elementi che possano rendere evidente il rischio di abuso o elusione delle norme. Ne discende, secondo il Ministero, che qualora le forze di polizia, ivi compresa la polizia municipale, accerti l’utilizzo del green pass da parte di un soggetto diverso dall’intestatario dello stesso, la sanzione pecuniaria risulterà applicabile solo nei confronti del cliente, lasciando pertanto l’esercente indenne, salvo il caso in cui siano riscontrate “palesi responsabilità” di quest’ultimo. Tali responsabilità sono da ricercare, pertanto, nella mancata richiesta di esibire il documento di riconoscimento nei casi sopra esplicitati, in cui sia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nel green pass. Si ricorda che tali verifiche dovranno comunque avvenire nel rispetto della privacy del cliente e quindi non potrà essere raccolto, annotato, archiviato o diffuso alcun dato personale. Come indicato in premessa, Confartigianato è già intervenuta presso il Ministero dell’Interno per chiedere di modificare la dicitura, riportata nell’app “Verifica C19”, che impone l’obbligo di verifica dell’identità della persona attraverso l’esibizione del documento di identità, ma tale dicitura, al momento, non è stata ancora modificata. Per scaricare la circolare del Ministero dell'Interno  clicca qui   

TAMPONI A PREZZO RIDOTTO, ELENCO DELLE FARMACIE CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO

Tamponi a prezzo ridotto Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto. Sono oltre 200 le farmacie piemontesi che hanno già aderito al protocollo per i test rapidi a prezzo agevolato per il Green pass predisposto da struttura commissariale nazionale, Federfarma, AssoFarm e FarmacieUnite. Nella provinca di Biella ad oggi hanno aderito 8 farmacie  BIELLA VIA SANTUARIO D'OROPA 52 47015 – FARM ROSSO GILIOLA CANDELO 13878 VIA LIBERTA' 100 47585 – FARMACIA ROBIOLIO PIERCARLO E C. S.A.S.  COSSATO 13836 VIA GARIBALDI 61 48017 – FARM FRIOLOTTO SNC MASSERANO 13866 VIA ROMA 249 48381 – FARM RASARIO DR CARLO MOSSO 13822 V Q SELLA 65 48366 – FARM ZANTONELLI  PONDERANO 13875 VIA MAZZINI 22 47530 – FARM BARDARI DR LUISA VALDILANA 13835 FRAZIONE FALCERO, 43/A 48032 – FARMACIA CORBELLINI DELLA DOTT.SSA BESTAGINI VALDILANA 13835 VIA AVIE', 75 – LOCALITA' CROCEMOSSO 48026 – FARM DI CROCEMOSSO DI SGRIGNANI  Per conoscere il nome delle farmacie sul territorio nazionale che hanno adericto a questa iniziativa clicca qui 

Aumento tariffe revisione veicoli a decorrere dal 1? novembre 2021

AUMENTO TARIFFE REVISIONE VEICOLI: IL MINISTERO DEI TRASPORTI ED IL MINISTERO DELL’ECONOMIA PUBBLICANO DECRETO  Vi informiamo che il Ministero dei Trasporti e della Mobilità sostenibile, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno finalmente promulgato il Decreto n.137 del 03/08/2021 che dispone l’aumento della tariffa delle revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, storico risultato ottenuto da ANARA Confartigianato nella legge di Bilancio 2021. Con l’emanazione del Decreto attuativo, diventa infatti operativo l’incremento della tariffa da 45,00 a 54,95 euro, a decorrere dal 1° novembre 2021 La tariffa era bloccata da anni nonostante gli ingenti investimenti delle imprese del settore in sicurezza, formazione e innovazione tecnologica. “L’aumento di 9,95 euro – sottolinea Vincenzo Ciliberti, Presidente di ANARA Confartigianato Autoriparazione – rappresenta un’importante vittoria del nostro lavoro, frutto dell’azione impegnativa e determinata svolta a livello politico-istituzionale. La norma, infatti, è una risposta tangibile alle istanze da noi sollecitate, al fine di garantire la sostenibilità economica dei centri di controllo e il mantenimento qualitativo dello standard del servizio revisioni, a tutela degli utenti e della sicurezza stradale, condizioni imprescindibili per il futuro e la competitività delle nostre imprese”.   Per scaricare il testo del Decreto n.137 del 03/08/2021 CLICCA QUI

GREEN PASS, centri benessere e centri estetici

E’ stato pubblicato sulla GU n. 175 del 23/7 u.s. il DL recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. Il Decreto, che proroga fino al 31/12/2021 lo stato di emergenza, stabilisce che – a partire dal prossimo 6 agosto – sarà possibile accedere ad alcune attività solo se si è in possesso di un “green pass” comprovante: l’effettuazione di almeno la prima dose di vaccino o la guarigione dall’infezione (validità sei mesi) o l’effettuazione di un “tampone negativo” (validità 48 ore.) I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni. Tale misura non riguarda i centri estetici, mentre sono soggetti a tale previsione i centri benessere. Stante la sovrapponibilità di alcune attività che possono essere svolte sia nei centri estetici che nei centri benessere, si ritiene che l’unico elemento di certezza da utilizzare in caso di controlli da parte della pubblica autorità sia il codice attività. Pertanto: – sono esclusi dall’obbligo di verifica del green pass i centri estetici (Codice attività 96.02.02) – sono soggetti all’obbligo di verifica del green pass tutti i centri benessere (Codice attività 96.04.10), indipendentemente dai trattamenti erogati (quindi anche in caso di svolgimento di un trattamento estetico, qualora vi fosse una cabina di estetica all’interno). Il predetto decreto è stato inviato alla Camera dei Deputati per la conversione in Legge (AC 3223). Al fine di alleggerire le operazioni di verifica poste in capo alle imprese, Confartigianato ha veicolato alle Commissioni Affari sociali e Attività produttive della Camera un emendamento (allegato) volto a chiarire che le imprese stesse non sono responsabili della verifica dell’identità delle persone che accedono alle attività e ai servizi per cui è obbligatorio esibire il green pass, in quanto tale verifica spetta esclusivamente alla pubblica autorità. Per consultare l'emendamento presentato da Confartigianato clicca qui 

RISTORAZIONE-GREEN PASS, come scaricare VERIFICA C19,procedere e delegare al controllo

Settore RISTORAZIONE – ulteriori informazioni sulle procedure di verifica del Green Pass previsto per il consumo al tavolo al chiuso e facsimile di delega per il verificatore (DPCM 17 giugno 2021 Art. 13) Con la presente integriamo quanto già descritto nella precedente circolare n. 1137 del 28 luglio, poiché abbiamo ricevuto da alcune Associazioni Territoriali diverse richieste di approfondimento circa l’applicazione dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 che prevede la verifica, a partire dal 6 agosto prossimo, delle certificazioni verdi COVID-19 (cosiddetto Green Pass) per l’accesso a diversi servizi ed attività tra cui servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, etc.) per il consumo al tavolo, al chiuso. La disciplina dal lato delle imprese, che sono titolate a controllare i Green Pass, prevede che le stesse devono rispettare alcuni adempimenti a tutela della privacy ed in particolare, devono: • designare gli addetti alla verifica dei Green Pass; • stendere le istruzioni sulle operazioni di verifica e consegnarle agli incaricati. • indicare come gestire eventuali situazioni di conflitto con gli interessati. Poiché i titolari possono delegare l’attività materiale di controllo dei pass a propri soggetti autorizzati, occorre che sia redatta specifica delega nominativa in quanto l’articolo 13, comma 3, del DPCM 17 giugno 2021, prescrive che i soggetti delegati alle operazioni di controllo devono essere incaricati con un atto formale, quindi di un atto riportante in maniera precisa l’oggetto della delega: attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma Nazionale-Dgc. La delega deve essere arricchita dalle necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica. Quindi, descrivere che l’attività di verifica è solo ed esclusivamente il controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione, e conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere, assumere o conservare alcuna informazione. Come già indicato nella precedente circolare, ricordiamo che il verificatore può accertare l’identità del portatore del Green Pass; al riguardo infatti l’articolo 13, comma 4, dello stesso DCPM dice che l’intestatario della certificazione verde Covid-19 all’atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità. La norma, quindi, autorizza i delegati alle verifiche a chiedere il documento di identità e obbliga l’interessato a esibire il documento di identità. Al riguardo CONFARTIGIANATO si è fatta promotrice di un emendamento che mira ad escludere che possa derivare alcun tipo di responsabilità e di conseguenti sanzioni amministrative a carico dei titolari e dei gestori delle attività per le quali è previsto l’obbligo di richiedere il Green Pass , ritenendo che le eventuali responsabilità relative ai controlli sulla verifica dell’identità dei soggetti che esibiscono il green pass non possano gravare sugli esercenti ma siano in capo alle preposte autorità pubbliche di controllo. Nel caso in cui non venisse esibito il Green Pass e/o a richiesta il documento d’identità, il verificatore comunica all’interessato che non può accedere nei locali ed ove questi si rifiutasse può rivolgersi alle forze di polizia o al personale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza dei corpi di polizia municipale, così come previsto dal comma 6 dell’art.13. ATTENZIONE  Per quanto sorprendente possa sembrare dalla discussione in corso, la certificazione verde non equivale alla vaccinazione. Viene infatti rilasciata a chi si è vaccinato e a è guarito dal Covid-19, ma la persona può scegliere di esibire un risultato negativo al test molecolare/antigenico  eseguito entro e non oltre le 48 ore. Informiamo infine che, oltre all’emendamento sopra descritto, CONFARTIGIANATO ne ha predisposto un ulteriore che prevede di escludere sagre, fiere, eventi e manifestazioni locali assimilabili dalla sfera di applicazione dell’obbligo di possesso delle certificazioni verdi Covid- 19 ai fini del relativo accesso, nel caso in cui tali eventi si svolgano in spazi aperti in quanto gli stessi favoriscono l’abbattimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19. In allegato trovate un facsimile di modulo di delega nominativa alla verifica del Green Pass. Come verificare il GREEN PASS? Per verificare la veridicità del GREEN PASS  bisogna scaricare l’App Verifica C19 dallo store del proprio dispositivo: Google Play store per Android e App store per Ios. Le sanzioni previste Per i trasgressori sono previste delle sanzioni che partono da 400 € ed arrivano fino a 1000 €, sia a carico dell’utente, sia a carico dell’esercente. Per scaricare il cartello da esporre clicca qui  Per consultare il sito del governo clicca qui