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COVID-19 OTTENUTA PROROGA TERMINI PER SOSTITUZIONE STAGIONALE PNEUMATICI

COVID-19 – Ottenuta proroga termini per sostituzione stagionale pneumatici dal Ministero dei Trasporti.  Vi informiamo che il Ministero dei Trasporti, accogliendo le nostre richieste, con circolare prot. n. 12047 diramata in data odierna, ha disposto la proroga dei termini al 15 giugno 2020 per la sostituzione degli pneumatici invernali/estivi. In allegato la circolare ministeriale.

REGIONE PIEMONTE, AL VIA LA MISURA 3 FONDI PERDUTI ALLE NUOVE IMPRESE

Misura 3 – Strumenti finanziari a nuove imprese Rivolto a Imprese e liberi professionisti Si tratta di un sostegno finanziario sotto forma di contributo forfetario a fondo perduto per la fase di avvio, destinato alle imprese e ai lavoratori autonomi sul territorio regionale, neo costituiti e nati dai servizi di accompagnamento del Programma MIP-Mettersi in proprio.  Si rivolge: – alle imprese e lavoratori autonomi nati attraverso i servizi del Programma MIP (POR FSE 2014-2020) i cui business plan/piani di attività siano stati validati dal dirigente “pro tempore” del Settore Politiche del Lavoro per i territori sotto la responsabilità della Direzione regionale competente e dal dirigente “pro tempore” della competente Direzione della Città Metropolitana di Torino”; – alle imprese nate nell’ambito dei “Servizi di accompagnamento e assistenza tecnica a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa” costituite in data successiva al 01.04.2015 e non oltre il 31.12.2019 (POR FSE 2007-2013). Destinatari I soggetti richiedenti dovranno rispettare i seguenti requisiti: esser nati con il supporto dei servizi forniti nell’ambito del Programma MIP-Mettersi in proprio; essere in possesso di un Business plan (BP) / Piano di attività (PA) validato dagli uffici competenti della  Regione Piemonte o Città metropolitana di Torino o dagli Sportelli provinciali territorialmente competenti (solo imprese POR FSE 2007-2013); essere insediati con sede legale (sede operativa fissa per i lavoratori autonomi) e unità locale nel territorio della  Regione Piemonte; essere costituiti e regolarmente iscritti alla CCIAA territorialmente competente; a cui è stata attribuita la partita IVA (per i lavoratori autonomi); essere attivi con un codice ATECO 2007 prevalentemente ammissibile ai sensi del Reg. (UE) n.1407/2013 “de minimis” e indicato nel BP/PA validato (solo BP per le imprese POR FSE 2007-2013); per le imprese POR FSE 2007-2013 essere stati ammesse alla Misura 2 “Consulenza specialistica e tutoraggio” (assistenza ex post); ammessi ai servizi di Consulenza specialistica e  tutoraggio (assistenza ex post) nell’ambito del citato Programma MIP. Valore del contributo Il valore del contributo è pari a: € 3.000,00 per le imprese individuali € 5.000,00 per le società € 2.000,00 per i lavoratori autonomi   Per maggior informazioni chiamaci allo 015 8551710

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE LEGGE DI CONVERSIONE 24 APRILE 2020 N.27 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N.18

Pubblicata nel S.O. n. 16 della Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29.4.2020, la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia da oggi. Con la legge di conversione, i decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, risultano abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base di tali decreti. Di seguito, elenchiamo alcune delle novità introdotte dalla legge di conversione in ambito lavoristico e fiscale. AMMORTIZZATORI SOCIALI L’articolo 19, modificato al Senato, detta disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario per i datori di lavoro che, nel 2020, ne fanno richiesta a causa della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che possono essere concessi, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il 31 agosto 2020. Nello specifico, viene disposto il riconoscimento dei citati strumenti di sostegno al reddito, per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi, in favore dei datori di lavoro con unità produttive site nei Comuni della cd. zona rossa (Allegato 1, D.P.C.M. del 1° marzo 2020), nonché dei datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti Comuni; per tali periodi aggiuntivi l’assegno ordinario è concesso, inoltre, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti (co. 10 bis). Per le relative domande sono poi previste alcune semplificazioni procedurali. In particolare, i datori di lavoro sono dispensati dall’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale richiesto, in via generale, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva e in base al quale l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati (art. 14 del D.Lgs. 148/2015). Orbene, nel corso dell’esame al Senato è stata soppressa la disposizione secondo cui l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. Ancora, allo scopo di inserire nel provvedimento quanto già disposto dall’art. 14 del D.L. 9/2020 (decreto che evrrà abrogato, con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati, nonchè degli effetti già prodottisi e dei rapporti giuridici sorti), il Senato ha disposto il riconoscimento della possibilità di richiedere il suddetto trattamento di CIGO per un periodo aggiuntivo di tre mesi anche alle aziende site nei Comuni individuati dal DPCM 1° marzo 2020 che, alla medesima data del 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 20, co. 7-bis). CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA In tema di cassa integrazione in deroga, poi, è ora previsto che l’accordo con le organizzazioni sindacali non sia necessario, oltre che per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, anche per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 22, co. 1). PROROGA O RINNOVARE DEI CONTRATTI A TERMINE All’articolo 19 del DL n. 18/2020, si fa seguire l’articolo 19bis contenente una norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine. L’emendamento approvato nel passaggio al Senato risponde alle insistenze del mondo imprenditoriale in merito all’esigenza di allentare i vincoli sui contratti a termine, quale strumento utile nella presente emergenza ed al momento della futura ripresa. La disposizione – introdotta durante l’esame presso il Senato – prevede, considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del provvedimento in esame, nei termini ivi indicati, sia consentita la possibilità, in deroga alle previsioni vigenti, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione. Secondo l’articolo 20 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 infatti l'apposizione del termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato, mentre secondo il comma 2 dell’articolo 21 cit., qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Con l’introduzione, invece, dell’articolo 19 bis, il decreto Cura Italia prevede la possibilità che le aziende in cassa integrazione per emergenza sanitaria da Covid19, possano prorogare o rinnovare i contratti che altrimenti sarebbero scaduti, derogando all’attuale normativa. CONGEDO COVID19, BONUS BABYSITTING, PERMESSI EX ART. 33, L. N. 104 Nessun cambiamento sostanziale in materia di Congedo Covid19 ed alternativo bonus babysitting, circa invece i giorni di permesso retribuito ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (il cui numero è stato incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020), l’articolo 24 convertito, prevede un comma 2bis in cui si precisa che per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio in questione si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ente cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare e che … Leggi tutto

COVID-19 – BENESSERE ABUSIVI A DOMICILIO PER CAPELLI E TRATTAMENTI ESTETICI

CORONAVIRUS-BENESSERE Abusivi a domicilio per capelli e trattamenti estetici. L’allarme di Confartigianato Imprese Piemonte: oltre 12mila imprese artigiane del benessere chiuse per Decreto mentre gli abusivi continuano a operare. Perdita economica per 89,7 milioni di euro per la chiusura di marzo, aprile e maggio Procede il lockdown per acconciatori ed estetiste. Per potersi recare dal proprio parrucchiere o in un centro estetico bisognerà attendere il primo giugno. Acconciatori ed estetisti sono stati tra i primi a chiedere la sospensione delle proprie attività di fronte alla diffusione crescente del Coronavirus, lanciando un preciso segnale di attenzione alla salute delle persone e di tutela dei propri collaboratori. Con il Decreto dello scorso 11 marzo, sono arrivati i provvedimenti che hanno sancito la chiusura delle attività del benessere e dei servizi alla persona, una chiusura che è stata prolungata con l’ultimo DPCM fino al primo giugno. Per questo Confartigianato, ha presentato al Governo una serie di proposte operative, di carattere organizzativo e igienico-sanitario, per la riapertura dei saloni. Dagli ultimi dati elaborati dall’Ufficio Studi di Confartigianato, in questi settori in Piemonte si registrano 12.449 imprese artigiane del settore dei servizi di acconciatura e altri trattamenti estetici, che offrono servizi di acconciatura, manicure, pedicure e trattamenti estetici grazie anche ai circa 22mila addetti. Confartigianato ha calcolato che l’effetto combinato di mancati ricavi a causa della chiusura e della concorrenza sleale degli abusivi nei mesi di marzo, aprile e maggio causerà alle imprese del Piemonte di acconciatura e di estetica una perdita economica di 89,7 milioni di euro. Sarà molto difficile evitare ripercussioni sull’occupazione: i mancati ricavi mettono a rischio il lavoro di 12.449 imprese artigiane del settore. “La situazione per il settore benessere è pesantissima, saranno tante le attività che non avranno più la forza per riaprire o che purtroppo dovranno lasciare a casa il personale – affermano Enrico Frea e Stefania Baiolini, responsabili settore acconciatura ed estetica di Confartigianato Piemonte – tutto questo è drammatico e non possiamo permetterlo”. “In più, dobbiamo anche aggiungere il proliferare dell’abusivismo, oltre al disagio crescente tra i cittadini che si sono visti privare anche di questo piacere, utili al mantenimento di uno stato di benessere psico-fisico”. “La prospettiva di un altro mese di fermo obbligato non possiamo accettarla passivamente, tantomeno in silenzio – concludono Frea e Baiolini – sicuramente studieremo iniziative sia per manifestare al Governo il malessere del settore, sia per formulare ulteriori azioni e iniziative che possano sbloccare la situazione, inoltre chiederemo, in tempi brevi, un confronto con il Governo per avere maggiori delucidazioni rispetto all’ultimo DPCM che ci penalizza fortemente”. “Abbiamo elaborato e presentato tempestive proposte dettagliate su come tornare a svolgere queste attività-commenta Giorgio Felici, Presidente di Confartigianato Piemonte-osservando scrupolosamente le indicazioni delle autorità sanitarie su distanziamento, dispositivi di protezione individuale, pulizia, sanificazione. Proposte che penalizzano fortemente le nostre possibilità di ricavo, ma siamo consapevoli della loro necessità. Non abbiamo ricevuto alcuna risposta. E ora rimaniamo sbalorditi dalla superficialità con cui il Governo mette in quarantena per tre mesi l’intero settore del benessere”.

FASE2- RIPARTIRE IN SICUREZZA LE PROPOSTE DI CONFARTIGIANATO PER LE ATTIVITA’ DI ACCONCIATURA E DI ESTETICA

Confartigianato, in collaborazione con il Gruppo Netweek, ha dato il via alla campagna di comunicazione #Ripartiamo per spiegare come le attività artigiane sono pronte per aprire, garantendo la sicurezza dei cittadini. La Confederazione ha realizzato una serie di video da 2 minuti nei quali sono illustrate le misure adottate dagli imprenditori. Pubblichiamo i primi due video che riguardano le attività di acconciatura e di estetica.   Scarica il video sulle attività di acconciatura Scarica il video sulle attività di estetica

CORONAVIRUS ? IL SETTORE FOTOGRAFIA IL GRANDE PENALIZZATO

Il settore della fotografia è, per la natura dei servizi erogati, tra quelli maggiormente penalizzati dalle misure di contenimento al contagio da Covid-19 imposte dal Governo. I fotografi, infatti, a dispetto dell’opportunità di poter continuare ad esercitare l’attività, hanno visto – di fatto – un crollo delle commesse pressocchè totale a causa dell’annullamento delle cerimonie, degli eventi fieristici, dell’attività di promozione pubblicitaria da parte delle aziende, fino ad arrivare ai piccoli servizi, ad esempio le foto-tessera o i ritratti, la cui richiesta è stata praticamente azzerata a fronte dell’impossibilità da parte della clientela di recarsi presso gli studi fotografici. Il risultato è che sebbene “aperte” queste imprese di fatto si ritrovano chiuse e a zero fatturato, ma devono continuare a sostenere i costi fissi e – proprio in quanto “aperte” – non sono state ricomprese nelle misure di sostegno previste dal Governo per le attività sospese. Peraltro, contrariamente alle attività che vedranno una ripresa – seppur lenta – con il graduale riavvio della mobilità sociale, per la fotografia si prospetta un intero anno di black-out a causa del rinvio al prossimo anno di tutti gli eventi di aggregazione quali matrimoni, battesimi, comunioni ma anche di quei servizi legati alla promozione turistica del territorio, alle sfilate di moda, al lancio di nuove collezioni ed agli altri eventi a carattere stagionale, che non potranno essere recuperati. Purtroppo, alcune misure varate dal Governo in favore delle imprese in questo difficile momento di emergenza sanitaria, si sono rivelate per certi versi inique e penalizzanti nei confronti di alcune categorie, un esempio per tutti riguarda la classificazione catastale degli immobili nei quali vengono svolte le attività, che impedisce a gran parte delle imprese di poter fruire del credito di imposta sugli affitti. “Il governo, ora che la fase di estrema emergenza è passata – afferma il Presidente di Confartigianato Fotografi Maurizio Besana – dovrebbe concentrarsi seriamente sulla sopravvivenza delle imprese ed adottare provvedimenti equi che non creino confusione e che supportino tutte le categorie professionali, consentendo alle stesse di restare, seppure a prezzo di grandi sacrifici, sul mercato. La nostra categoria, poi, dovrebbe essere guardata con la stessa attenzione riservata al settore del turismo, considerato il grande penalizzato da questa crisi, perché strettamente collegato ad esso, la ridotta mobilità che ha comportato l’annullamento delle prenotazioni di hotel e strutture ricettive, ha provocato la cancellazione dalle nostre agende di tutti gli eventi, rinviati a data da destinarsi”. E’ evidente che – a fronte di un tessuto imprenditoriale iperparcellizato come quello italiano – non è facile mettere a punto norme che contemplino ogni singola specificità e ragionare per codici attività certo non aiuta, il settore della fotografia ne è la dimostrazione. Molti e costanti sono stati gli appelli di Confartigianato in questi mesi, rivolti a gran voce alla politica affinchè si intervenga in modo importante, veloce e senza discriminazioni, incrementando i provvedimenti già adottati sul piano fiscale e contributivo ed individuando misure in grado di corrispondere ai fabbisogni di liquidità immediata, indispensabile alla tenuta del tessuto imprenditoriale del nostro Paese.

ODONTOTECNICI, COME SANIFICARE IL LABORATORIO AL TEMPO DEL COVID-19

Carissima associata carissimo associato, siamo di comunicarvi che Confartigianato ha lanciato il primo di una serie di webinar gratuiti per accompagnare gli imprenditori associati fuori dall'emergenza #coronavirus. Il primo appuntamento è stato dedicato alle modalità per la corretta #sanificazione e #disinfezione dei laboratori odontotecnici. PER VEDERE IL WEBINAR  clicca qui

NUOVO DPCM DEL 26 APRILE 2020 COSA PREVEDE E QUALI SONO LE NOVITA’

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 . RIAPERTURA AZIENDE L' inizio del graduale ritorno all’attività produttiva è previsto dal 4 maggio  con la riapertura delle attività manufatturiere, commercio all’ingrosso, edilizia e cantieri. Dal 18 maggio, riapriranno anche i negozi al dettaglio con tutte le accortezze del caso. Infine, dal 1° giugno 2020, dovrebbero ripartire anche bar e ristoranti, parrucchiere ed estetisti. Nel testo dell' ’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, sono contenuti tutti i codici Ateco delle aziende con indicate le date di riapertura Le aziende dovranno, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, attenersi scrupolosamente al Protocollo INAIL .   SPOSTAMENTI In merito allo spostamento delle persone il Governo reputa che è ancora necessario rispettare le regole imposte prtecedentemente con le seguenti varianti che consentono quanto segue: spostarsi per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; accedere ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici rispettando il divieto di assembramento;è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. E' consentito far rientro presso il proprio domicilio o residenza, pur rimanendo vietati gli spostamenti intra-regionali se non per motivi attualmente già validi. Si sottolinea comunque che i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; FUNERALI Si dà l' autorizzazione alla riapertura delle chiese per lo svolgimenti di celebrazioni funebri,  con un numero di partecipanti massimo fissato a 15. SCUOLE  Le scuole rimarranno chiuse fino a settembre MASCHERINE Ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi e nei mezzi di trasporto accessibili al pubblico. Non sono soggetti a tale obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso  della mascherina. In merito al prezzo di acquisto delle mascherine, il premier Conte ha annunciato che i prezzi  per le mascherine chirurgiche sono calmierati a 0,50 centesimi, per ora, + iva. Per leggere il testo del decreto clicca qui 

CORONAVIRUS, TRASPORTI: DPCM 26 APRILE 2020, DAL 4 MAGGIO FASE 2

CORONAVIRUS, TRASPORTI: DPCM 26 APRILE 2020 – DAL 4 MAGGIO AVVIO ALLA FASE 2 Confartigianato Trasporti comunica che è stato presentato ieri sera in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm 26 aprile 2020) che prevede nuove disposizioni che si applicano a partire dal prossimo 4 maggio e fino al 17 maggio compreso, avviando così la Fase 2 nella gestione dell’emergenza dovuta al Covid-19. Il Dpcm, nel confermare le attuali motivazioni utili agli spostamenti all’interno della Regione in cui ci si trova, specifica che rimangono vietati ancora gli spostamenti intra-regionali se non per i motivi già attualmente validi. Tuttavia, il nuovo decreto permette il rientro presso il proprio domicilio o residenza in ogni caso. Nel complesso delle nuove disposizioni, (si ricorda che sin dal Dpcm 9 marzo 2020 non è prevista alcuna restrizione o limitazione per le attività di trasporto merci), l’avvio della Fase 2 specifica alcune previsioni che hanno effetti anche sulle imprese di trasporto e logistica, come di seguito dettagliato: ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) Lettera k) prevede che sono sospesi i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma restando la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Lettera v) prevede che sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’art 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Lettera bb) prevede che sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Lettera ff) prevede che il Presidente della Regione dispone la programmazione del sevizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della Salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori; ART. 2 (Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali) In tema di riaperture di aziende e industrie, il Dpcm permette il ritorno al lavoro per i settori manifatturiero ed edile, insieme a tutte quelle attività all’ingrosso ad essi correlati. Al comma 6) viene specificato che tutte le attività non sospese devono rispettare le regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 tra Governo, Confartigianato e le altre parti sociali, nonché il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e logistica (Linee guida) sottoscritto tra il Ministro Infrastrutture e Trasporti, Confartigianato Trasporti e le altre principali organizzazioni datoriali e sindacali di settore in data 20 marzo 2020. Si evidenzia che la mancata attuazione dei richiamati Protocolli, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Il comma 7 prevede che le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all’allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione. Il comma 8 prevede che per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. ART. 3 (Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale) Il Comma 1 lettera d) prevede che i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali. ART. 4 (Disposizioni in materia di ingresso in Italia) – ART. 5 (Transiti e soggiorni di breve durata in Italia) Come già sancito nei precedenti provvedimenti, viene specificato che le prescrizioni dettate per chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale ferroviario, terrestre non si applicano: – all’equipaggio di mezzi di trasporto; – al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia. ART. 10 (Disposizioni finali) Comma 2 prevede che si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Decreto pcm 26 aprile 2020