Decreto clima, incentivi alla vendita di prodotti sfusi e alla spina Vi forniamo di seguito alcuni aggiornamenti in merito al cosiddetto decreto clima (DL 14.10.19, n. 111), in vigore dal 15 ottobre 2019, che introduce all’articolo 7 alcune misure per l’incentivazione di prodotti sfusi o alla spina. ( https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/13/19A07885/sg ). Gli incentivi alla vendita di prodotti sfusi e alla spina ambiscono a promuovere nuove modalità di consumo dei prodotti alimentari e detergenti, con l’obiettivo di ridurre la produzione di imballaggi e contenitori monouso, laddove non indispensabili per esigenze sanitarie, rinunciando al loro impiego. Destinatari degli incentivi sono gli esercenti commerciali di vicinato, di media e grande struttura ex D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114. Nel dettaglio: – Esercizi di vicinato, con superficie di vendita: inferiore a 150 m2, nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti inferiore a 250 m2, nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti – Medie strutture, aventi superficie di vendita: inferiore a 1.500 m2, nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti inferiore a 2.500 m2, nei Comuni con popolazione più ampia – Grandi strutture di vendita Gli esercizi commerciali potranno accedere a un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno a condizione che: a) vengano attrezzati spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina ovvero vengano aperti nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi; b) vengano proposti ai consumatori contenitori riutilizzabili, consentendo anche l’impiego di quelli di proprietà del cliente, purché puliti e idonei all’uso alimentare; non è permesso offrire contenitori monouso per imballare i suddetti prodotti; c) tale attività di vendita venga mantenuta per un periodo minimo di tre anni, a pena di revoca del contributo. Il contributo verrà corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse. Le modalità per l’ottenimento del contributo, nonché per la verifica anche successiva delle sue condizioni, saranno fissate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (il 15 dicembre 2019). E’ opportuno evidenziare che predisporre un esercizio commerciale alla vendita di alimenti sfusi genera una revisione delle buone prassi igieniche e del manuale HACCP al fine di ottimizzare il sistema di autocontrollo teso a garantire la sicurezza alimentare. Per garantire inoltre la effettiva conformità alle regole vigenti sia dei dispenser, sia dei contenitori riutilizzabili, i materiali e oggetti che vengono a contatto con gli alimenti devono rispettare la normativa sui MOCA. Si ricorda infine che la vendita di prodotti alimentari sfusi è soggetta alle regole d’informazione al consumatore stabilite nel d.lgs. 231/17. Per ulteriori approfondimenti siamo a Vostra disposizione al numero 015 8551710