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CORONAVIRUS: NESSUNA RESTRIZIONE O LIMITAZIONE AL TRASPORTO MERCI NELLE ZONE INTERESSATE DAL DPCM 8MARZO 2020

CORONAVIRUS: NESSUNA RESTRIZIONE O LIMITAZIONE AL TRASPORTO MERCI NELLE ZONE INTERESSATE DAL DPCM 8MARZO 2020 – AGGIORNAMENTO ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE Confartigianato Trasporti informa che a seguito della confusione generata tra gli operatori dalla generica disposizione del Dpcm 8 marzo 2020, con due distinte note emanate dal Ministero degli Affari esteri e dal Ministero dei Trasporti, con cui siamo in costante contatto per gestire la situazione di emergenza, è stata finalmente fatta chiarezza sul fatto che non vi è nessuna limitazione o restrizione al transito delle merci e di tutta la filiera produttiva da e per i territori indicati dall’art. 1 del dpcm 8 marzo 2020. In attesa di linee guida sulla movimentazione delle merci su cui si sta lavorando insieme alla Protezione civile, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti precisa e chiarisce alcuni punti relativi ai trasfrontalieri e alle merci. Transfrontalieri: le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Pertanto, salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i trasfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli. Merci: le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. L’attività degli operatori addetti al trasporto è un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci. Nota esplicativa al DPCM 8 marzo 2020 In un’ORDINANZA della Protezione civile firmata dal commissario Angelo Borrelli, che uniforma per tutte le Regioni l’applicazione del Dpcm sul coronavirus, si legge che “le disposizioni si applicano alle sole persone fisiche”, ed “è esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate”, la Lombardia e le 14 province. Clicca QUI per leggere il testo dell’ordinanza.

EMERGENZA CORONAVIRUS – DPCM 8MARZO 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS – DPCM 8marzo 2020: applicazioni e interpretazioni. Nella notte tra sabato e domenica il Presidente del Consiglio ha emanato un nuovo Decreto (allegato 1) recante misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del COVID-19 sull’intero territorio nazionale. IL DPCM contiene, all’art. 1, disposizioni per la regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. In particolare:  devono essere evitati gli spostamenti in entrata e in uscita da questi territori, salvo quelli per esigenze lavorative o motivi di salute. Ai soggetti con febbre superiore a 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere a casa e limitare al massimo i contatti sociali; vi è il divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione per chi è sottoposto alla quarantena o è risultato positivo al virus;  si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;  sono chiusi quindi anche cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e discoteche e locali assimilati, con sanzioni della sospensione dell'attività in caso di violazione;  sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese i funerali; per quello che riguarda i ristoranti e bar dovranno essere aperti dalle 6 alle 18 e durante l’apertura dell’attività il gestore ha l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione, è prevista la sospensione dell’attività;  le altre attività commerciali sono consentite solo se il gestore garantisce accessi contingentati, evita assembramenti di persone  e garantisce ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro;  nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali il gestore dell’esercizio deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Nell’impossibilità di garantirla o in caso di violazione, l’attività viene chiusa; per quello che riguarda gli alimentari, le farmacie e le parafarmacie il gestore è chiamato a garantire il rispetto della distanza di un metro; sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni incluse nei Lea), impianti sciistici, centri culturali, sociali e ricreativi. Sin da subito il decreto ha suscitato dubbi interpretativi sui quali la Confederazione si è mossa nei confronti della Presidenza del Consiglio e dei Ministri competenti al fine di fugare ogni dubbio interpretativo e fornire alle Associazioni territoriali e alle Federazioni regionali indicazioni corrette. In risposta a queste sollecitazioni, nella tarda serata di ieri è stata emanata un’ordinanza della Protezione Civile (allegato 2) che chiarisce che il DPCM si applica alle sole persone fisiche ed “è esclusa ogni applicabilità della misura al transito e al trasporto di merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate”. Inoltre è consentito lo spostamento su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute. Inoltre le Regioni potranno adottare ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza che vanno previamente comunicate al Ministro dell’Interno al fine di evitare sovrapposizioni nell’esclusiva competenza statale relativa all’ordine e alla sicurezza pubblica. Il Ministero della Salute ha, inoltre, diffuso delle FAQ (allegato 3) relative in particolare a come i cittadini si devono comportare all’interno delle “aree a contenimento rafforzato”. Infine, per quello che riguarda i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata ed in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”, gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia (allegato 4). Le persone sottoposte a quarantena o che sono risultate positive al Coronavirus non potranno spostarsi dalle proprie abitazioni. La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli e la sanzione prevista per chi viola le limitazioni agli spostamenti è la pena fino a 3 mesi di reclusione o l’ammenda fino a 206 euro (art. 650 del codice penale) salvo che non possano configurarsi ipotesi più gravi (delitti colposi contro la salute pubblica art. 452 C.P.). Pertanto, pur richiamando alla responsabilità di ognuno di noi che con i propri comportamenti quotidiani potrà contribuire al rallentamento della diffusione del virus, l’azione tempestiva della Confederazione ha consentito di evitare uno stop alle attività delle imprese associate, sia delle zone “a contenimento rafforzato” sia di quelle di tutto il Paese che potranno, quindi, proseguire nelle loro attività sia all’interno dell’area che in quelle limitrofe. Sarà nostra cura aggiornarvi costantemente sull’evolversi della situazione e sui provvedimenti che verranno adottati e vi invito a segnalare criticità che dovessero riscontrarsi sui territori all’email coronavirus@confartigianato.it Allegati: DPCM 8 marzo 2020 CLICCA QUI  ORDINANZA della Protezione Civile dell’8 marzo 2020  CLICCA QUI FAQ del Ministero della Salute CLICCA QUI   Modulo autocertificazione CLICCA QUI  Direttiva ai Prefetti COVID-19  CLICCA QUI 

CORONAVIRUS- INDICAZIONI PER PARRUCCHIERI ED ESTETISTI

EMERGENZA CORONAVIRUS Aggiornamento 9 marzo 2020 INDICAZIONI PER PARRUCCHIERI ED ESTETISTI Per questi settori, viste le diverse richieste di chiarimenti pervenuti a seguito del DPCM dell’8 marzo, siamo a sottolineare l’importanza della scrupolosa applicazione delle Previsioni Igienico-sanitarie previste dai Regolamenti comunali. In aggiunta si ribadisce agli operatori quanto segue: L’ordinanza firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri l’8 marzo in relazione all'evolversi della diffusione del Covid-19 prevede la sospensione delle attività per "palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi" non citando centri estetici e acconciatori. Per assicurare idonee misure di prevenzione evitando assembramenti di persone è inoltre opportuno che saloni di acconciatura e centri estetici procedano ai trattamenti previo appuntamento, limitando la permanenza dei clienti all'interno dei locali al tempo strettamente indispensabile all'erogazione del servizio. E' quindi bene intensificare le misure già prevalentemente adottate in osservanza delle normali disposizioni di legge previste per la categoria ed ai protocolli igienico-sanitari imposti dalle ASL territoriali, quali il lavaggio delle mani tra un cliente e l’altro e la sterilizzazione degli strumenti utilizzati, prevedendo inoltre, come ulteriore misura di prevenzione, l’utilizzo di mascherine e guanti monouso.  

EMERGENZA CORONAVIRUS- PIANO STRAORDINARIO MADE IN ITALY

Ministero degli Esteri: presentazione del Piano straordinario Made in Italy ed emergenza Coronavirus. Gentili Imprenditori alla luce delle crescenti preoccupazioni dovute ai gravi danni economici che l’emergenza Corona Virus sta causando alle nostre imprese, in modo particolare al loro export, ritengo utile informarvi che il Governo varerà un pacchetto di misure straordinarie a supporto delle PMI. Infatti, in occasione della riunione sul Piano straordinario Made in Italy che si è tenuta presso il Ministero degli Esteri il 3 marzo scorso, il Ministro Di Maio ha annunciato alcune importanti agevolazioni messe a disposizione delle PMI per favorire l’export, con particolare riferimento a: – annullamento delle quote di partecipazione già fatturate alle imprese per iniziative promozionali (fiere estere, seminari, mostre autonome e workshop) con svolgimento a partire dal 1° febbraio 2020 per qualsiasi paese del mondo; – offerta gratuita di un modulo espositivo allestito in tutte le manifestazioni organizzate da ICE (fiere estere, seminari, mostre autonome e workshop) che abbiano svolgimento nel periodo compreso tra marzo 2020 e marzo 2021 in qualsiasi parte del mondo; – servizi ICE gratuiti per le imprese fino a 100 dipendenti, a partire dal 1° aprile 2020 fino al 31 marzo 2021. In relazione a quanto sopra annunciato, Confartigianato si attiverà con gli uffici competenti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per approfondire tutti i possibili benefici, derivanti da queste misure straordinarie, per il nostro sistema e, inoltre, suggerire eventuali azioni in grado di migliorare le ricadute positive sulle micro e piccole imprese.

CORONAVIRUS, VALIDITA’ REVISIONE ANNUALE E AUTORIZZAZIONI BREVE DURATA

CORONAVIRUS, INTERNAZIONALI: SEGRETARIATO CEMT COMUNICA LA VALIDITÀ DEL CERTIFICATO DI REVISIONE ANNUALE (ANNEX 6) SCADUTO, E DELLE AUTORIZZAZIONI DI BREVE DURATA Confartigianato Trasporti rende noto che il Segretariato CEMT ha diffuso la comunicazione al seguente link https://confartigianatotrasporti.it/coronavirus-internazionali-segretariato-cemt-comunica-la-validita-del-certificato-di-revisione-annuale-annex-6-scaduto-e-delle-autorizzazioni-di-breve-durata/ con la quale viene indicata la mutua accettazione fra i Paesi CEMT – per i trasporti in regime – CEMT su due temi 1. Validità revisioni 2. Validità autorizzazioni CEMT breve durate Pertanto si evidenzia che il certificato di revisione annuale (annex 6) dei veicoli a motore e rimorchi la cui validità sia scaduta dopo il 12 marzo è prorogato sino al 30 giugno 2020, e pertanto, detti certificati devono ritenersi validi a tutti gli effetti sino a tale data. A tal proposito si informa che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale TSI ha emanato circolare specifica sul tema che si allega. Circolare MIT      

CONFARTIGIANATO – QUESTIONARIO SU IMPATTO CORONAVIRUS

Questionario su impatto coronavirus  Il Sistema Confartigianato sta riscontrando numerose segnalazioni di una rilevante e diffusa casistica di imprese coinvolte dall’emergenza Coronavirus, e ciò indipendentemente dalla localizzazione delle stesse nelle aree dei focolai. Al fine di migliorare il livello di conoscenza della situazione reale, in modo da consentire al Sistema nazionale di formulare le più idonee proposte agli interlocutori governativi, in relazione ai provvedimenti che verranno adottati a supporto del sistema produttivo, si richiede agli Associati entro e non oltre il 7 marzo 2020 la compilazione di un breve questionario web, anonimo, raggiungibile all’indirizzo   https://it.surveymonkey.com/r/COVID-19NAZ  

COSA FACCIO DOPO LA SCUOLA ? IL PASTICCIERE

PASTICCIERE  SI OCCUPA DELLA PRODUZIONE DI VARI TIPI DI DOLCI (pasticceria fresca, da forno, lievitata). Le operazioni che svolge tipicamente sono: – la scelta e il dosaggio degli ingredienti; – la preparazione di impasti e creme; – la cottura; – la decorazione e nel fare ciò si affida in primo luogo alle proprie mani, e a macchinari (impastatrice, raffinatrice, cuocitrice, forni, ecc.) e utensili vari che lo supportano nelle varie fasi della preparazione dei dolci. Le qualità del pasticciere si apprezzano non soltanto quando si dimostra in grado di realizzare dolci squisiti, ma anche quando dimostra di possedere capacità ed inventiva per creare ricette nuove e personalizzare i prodotti dolciari secondo i gusti del cliente. ATTITUDINI, CONOSCENZE, FIGURE AFFINI Attitudini – Estro, creatività e passione per la cucina – Attitudine a sperimentare e ricercare nuove ricette e proposte per i clienti – Spirito di sacrificio, voglia di imparare e disponibilità a lavorare nelle festività, nel fine settimana e anche di notte – Conoscenza dell’ambiente della cucina e delle attrezzature e utensili – Conoscenza delle materie prime utilizzate nella produzione e delle relative caratteristiche – Abilità nel lavoro di squadra e nel coordinamento di collaboratori e personale di supporto – Precisione nel programmare i tempi di produzione e nel calcolare la resa delle materie prime e le dosi prescritte – Cura dell’igiene della persona e del luogo di lavoro Figure professionali affini Panettiere/a, confettiere/a, cuoco Nozioni e abilità richieste Conoscenza merceologica, processi produttivi, norme igieniche, sistema di autocontrollo (HACCP), certificazione di qualità, marketing, amministrazione e gestione d’impresa, tecniche di vendita. Abilità manuale e senso estetico sono indispensabili per: tagliare paste e biscotti con gli stampini, aggiungere il ripieno, ricoprire i dolci con la glassa, decorare, guarnire ecc. Cognizioni in materia di conservazione dei prodotti. La preparazione dei prodotti prevede la lavorazione di numerosi ingredienti: farine, uova, zucchero, burro, latte, panna, marmellate e gelatine, sciroppi, frutta, spezie, nocciole, mandorle, cioccolato, marzapane ecc. Per svolgere bene questo lavoro occorrono: senso dell’igiene, precisione nel pesare e combinare gli ingredienti, attenzione nell’utilizzo di macchine e forni. PERCORSO FORMATIVO Le Regioni possono istituire appositi corsi di formazione o riconoscere quelli organizzati da associazioni di categoria ed enti privati. A titolo esemplificativo: Università dei sapori – Umbria; Italian Chef Accademy, Roma; Accademia Nazionale Professioni Alberghiere; Scuole professionali alberghiere. PRINCIPALI MATERIE DI STUDIO •Produzione pasticceria fresca, lievitata e da forno •Creme e farciture •Confezionamento e presentazione dei prodotti •Tecniche di bilanciamento •Norme igienico sanitarie Apprendistato di 1° livello per la qualifica o il diploma In alcune regioni è previsto l’apprendistato per la qualifica o il diploma con durata dai 3 ai 4 anni a seconda dei cicli scolastici. Apprendistato professionalizzante Per giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni o 17 con qualifica professionale conseguita ai sensi del ddl 225/2006. Il contratto di apprendistato ha una durata massima di mesi 60. ATTIVITÀ PROFESSIONALE I pasticcieri lavorano presso – panifici e pasticcerie artigianali, grandi alberghi e ristoranti di alto livello Vendendo / somministrando direttamente al pubblico i propri prodotti dolciari Oppure – industrie dolciarie o laboratori che a loro volta riforniscono la grande distribuzione e le attività ricettive. Il lavoro può svolgersi – in proprio, di solito nelle pasticcerie o nei laboratori dolciari dove oltre alla produzione c’è anche la vendita al pubblico, – oppure alle dipendenze di un’impresa dolciaria o un grande albergo/ristorante. Se nelle attività artigianali e in quelle di dimensioni più contenute solitamente il pasticciere segue tutte le fasi della produzione dolciaria, nei reparti produttivi delle aziende del settore dolciario può anche occuparsi solo di alcune delle attività previste (impastatore, decoratore, ecc.). Per avviare un’attività artigianale di pasticceria oltre all’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane presso la locale Camera di Commercio, i locali adibiti a laboratorio e/o vendita al dettaglio e il titolare debbono soddisfare determinati requisiti di tipo igienico-sanitario (ad esempio HACCP, struttura dei locali, ecc.).  

CORONAVIRUS- CONFARTIGIANATO BENESSERE : SCEGLIERE OPERATORI IN REGOLA

L’emergenza sanitaria da coronavirus impone comportamenti di massima cautela anche nella scelta dei servizi alla persona. E ripropone l’importanza di rivolgersi a operatori in regola con le norme di settore sia dal punto di vista della formazione obbligatoria sia per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali l’attività viene svolta. E’ il caso delle attività legate alla cura del corpo, come le imprese dei settori acconciatura ed estetica. Confartigianato Benessere ribadisce che gli imprenditori sono da sempre tenuti a rispettare le prassi stabilite per legge al fine di evitare la trasmissione di patogeni o agenti contaminanti e, oltre alle norme previste a livello nazionale, seguono percorsi di formazione specifici per adeguarsi ai protocolli igienico-sanitari imposti dalle ASL territoriali. Tiziana Chiorboli, Presidente di Confartigianato Benessere, sottolinea: “I saloni di acconciatura ed i centri estetici sono i luoghi in cui vengono maggiormente rispettate le misure di igiene e sicurezza, a beneficio nostro e della nostra clientela”. “La nostra attività – aggiunge la Presidente di Confartigianato Estetisti Sandra Landoni – è soggetta a norme stringenti, sia di livello nazionale che regionale/provinciale, che impongono non solo la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione di strumenti e attrezzature, ma anche l’igienizzazione dei locali e degli ambienti specifici di lavoro. “Le misure di sicurezza adottate dalle imprese del settore – fa rilevare Confartigianato Benessere – rappresentano una garanzia per i clienti, non solo in presenza di emergenze di tipo sanitario. E questo deve rappresentare una costante e precisa indicazione a scegliere con consapevolezza ed evitare di affidarsi a soggetti che operano abusivamente, in locali non adibiti allo scopo e in assenza dei requisiti professionali previsti dalla legge”.

CORONAVIRUS E TRUFFE AGLI ANZIANI. CELASCHI: PENE PI? SEVERE

CORONAVIRUS E TRUFFE AGLI ANZIANI. CELASCHI: PENE PIÙ SEVERE Il Presidente di ANAP chiede al Governo un provvedimento speciale contro gli approfittatori Roma, 26 febbraio 2020. “Chiamarli mascalzoni è poco: sono dei veri e propri sciacalli coloro che, approfittando dell’epidemia del coronavirus, si recano nelle case degli anziani, spacciandosi per lo più per operatori del servizio civile o di quello sanitario, per truffarli – con una scusa o l’altra – e sottrarre loro denaro o beni preziosi” Sono queste le dichiarazioni di Guido Celaschi, Presidente di ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) , a commento di quanto riportato dalle televisioni e dalla stampa in questi giorni. “Approfittarsi della categoria più fragile della nostra popolazione, quella anziana, in tali circostanze drammatiche come quella di un’epidemia che sta sconvolgendo il nostro Paese, è ignobile. Senza considerare che sono proprio gli anziani le persone più suscettibili alle forme gravi e che quindi necessitano di maggiori tutele. Occorre, a mio avviso, che il Governo approvi al più presto un provvedimento di legge che inasprisca in maniera davvero significativa e molto pesante questi reati e assicuri la certezza della pena, senza ammorbidimenti o sotterfugi giuridici”. “Una raccomandazione – ha concluso Celaschi – la rivolgo anche agli anziani: non aprite la porta, come abbiamo più volte ripetuto, a nessuno che non conoscete, ma chiamate subito le Forze dell’Ordine perché si attivino a difendervi e ad individuare gli eventuali sciacalli!”

CORONA VIRUS- ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Ministero della Salute Ordinanza contingibile e urgente n. 1 Il Ministro della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Piemonte Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerato che si sono verificati finora n. 6 casi in tre comuni del territorio della Regione Piemonte e che precisamente, come dettagliatamente illustrato nella relazione inviata dall’Unità di crisi della Regione Piemonte in data odierna al Ministero della Salute: – per 1 caso è stato accertato il contatto con un soggetto positivo del milanese; – per 3 casi si tratta di soggetti di nazionalità cinese rientrate da area interessata dal virus (Cina); – per 2 casi sono tuttora in corso gli accertamenti da parte del Servizio di igiene e sanità pubblica competente al fine di individuare la possibile fonte di trasmissione; situazione che potrebbe allargare i focolai epidemici anche ad altri territori del Piemonte in quanto, non conoscendo con certezza la fonte e le modalità di diffusione, i casi di infezione possono essere ad oggi imprevedibili nei tempi, nei modi e nei numeri, considerando l’estensione del confine del Piemonte con la Lombardia da cui è 2 riscontrabile una situazione di rischio che potrebbe essere l’origine di un caso di contagio e di altre situazioni di rischio attualmente sotto analisi; Rilevata pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 si devono adottare misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus; Tenuto conto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell’articolo 32 Legge 833/78, articolo 117 D.L. 112/98 e articolo 50 D.L. 267/2000; Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19) 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nel territorio regionale, il Presidente della Regione Piemonte adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica. 2. Le misure di cui al comma 1 sono le seguenti: a) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa; b) Chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, corsi universitari di ogni grado e università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza; c) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 dei Codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi; d) Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero; e) Previsione dell’obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Piemonte da zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria 3 competente per territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 3. Costituiscono misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sottoriportate: a) Lavarsi spesso le mani: a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; d) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; e) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; f) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; g) Usare la mascherina solo si sospetta di essere malato o si assiste persone malate; h) Considerare che i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi; i) Considerare che gli animali da compagnia non diffondono il Coronavirus COVID 19; j) Evitare tutti i contatti ravvicinati; k) Ricordare che i cittadini che presentino evidenti condizioni sintomatiche ascrivibili a patologie respiratorie, fra cui rientra il Coronavirus COVID 19, possono contattare il numero 1500, il proprio medico di base e le ASL di riferimento ovvero, solo in caso di reale urgenza, il numero 112 e che si devono evitare accessi impropri al pronto soccorso. 4. Le Direzioni sanitarie ospedaliere pubbliche, private, convenzionate ed equiparate devono predisporre la massima limitazione dell’accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza. Le strutture residenziali e semiresidenziali territoriali di post-acuzie, fra cui, ad esempio, RSA, RAF, CAVS, Centri Diurni, Comunità Alloggio, devono limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti. 5. Si raccomanda fortemente che il personale tecnico (OSS) e sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria, nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalla circolare ministeriale; 6. Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aerea e via acqua; 7. Sono sospese le procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario; 8. Sono sospesi congedi ordinari del personale sanitario e tecnico nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dall’Unità di Crisi. Art. 2 (Durata e altre misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19) I provvedimenti del presente decreto hanno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a sabato prossimo 29 febbraio 2020. 4 La presente ordinanza è soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico. Ai sensi della … Leggi tutto