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DPCM 3 NOVEMBRE, CHIARIMENTI DAL MINISTERO DELL’ INTERNO

Pubblicata  la circolare del Viminale a chiarimento delle regole su divieti e controlli. Per scaricare il testo completo clicca qui  Area rossa L’art. 3 del d.P.C.M. riguarda i territori ricompresi nella terza area (area rossa), caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (in cui ricadono attualmente Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, secondo l’ordinanza del Ministro GABINETTO DEL MINISTRO 11 MODULARIO INTERNO – 54 MOD. 4 UL della Salute del 4 novembre 2020), che giustificano prescrizioni ancor più restrittive (“scenario di tipo 4”). Mobilità, attività motoria e sportiva (art. 3, comma 4, lett. a) ed e) Il regime più stringente riguarda innanzitutto il divieto di spostamento, che viene a corrispondere alla massima estensione possibile, in quanto relativo ad ogni forma di mobilità non solo extra ma anche intraregionale e intracomunale, ricomprendendo sia gli spostamenti fra un comune e un altro, sia quelli all’interno dello stesso comune di domicilio, abitazione o residenza. Si precisa che nei territori dell’area rossa restano consentiti gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o altra necessità, nonché per le altre cause giustificative indicate dall’art.3, comma 4, lett. a). È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Relativamente agli attraversamenti dei territori inclusi nell’area rossa, la disciplina è del tutto identica a quella commentata a proposito dell’area arancione, a cui qui di seguito stralcio: Zona Arancione …..Mobilità (art.2, comma 4, lett. a e b) In coerenza con quanto si è appena affermato in premessa, è il caso di precisare, in tema di mobilità, che anche per i territori a cui si riferisce l’art. 2 varrà il generale divieto di spostamento dalle ore 22 alle ore 5, di cui all’art. 1, comma 3 del d.P.C.M. Ciò in quanto, come già detto, tale articolo reca l’insieme delle disposizioni generali applicabili sull’intero territorio nazionale, salvo che esse non siano derogate da misure più restrittive per i territori a cui si riferiscono gli artt. 2 e 3 del provvedimento. In base alla lett. a) del comma 4 dell’art. 2, le restrizioni alla mobilità in area arancione comportano, innanzitutto, un generale divieto di spostamento, in entrata e in uscita, da quei territori regionali, in ogni fascia oraria della giornata, salvo i casi in cui non ricorrano cause giustificative dovute a esigenze di lavoro, salute o altra necessità, a cui si si aggiunge l’esigenza di assicurare le attività didattiche e formative in presenza, nei limiti in cui esse sono consentite. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Inoltre, la disposizione in commento precisa, opportunamente, che l’attraversamento di tali territori è sempre consentito qualora esso sia necessario per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni di mobilità, ovvero quando ci si sposti per cause consentite dal quadro regolatorio generale. Occorre inoltre far presente che nei territori dell’area arancione, la mobilità all’interno del comune di domicilio, abitazione o residenza non è soggetta a limitazioni, salvo che nelle ore del cosiddetto “coprifuoco” (22,00-5,00); sicché per gli spostamenti da una zona a un’altra dello stesso comune non vi è alcuna necessità che ricorrano cause giustificative, né conseguentemente di utilizzare il modulo di autocertificazione. L’art.2, in base al combinato disposto delle lettere a) e b), prevede, invece, restrizioni alla mobilità verso altri comuni della stessa o di altre regioni. Per quanto riguarda gli spostamenti di cui sopra, la lettera b) provvede a chiarire che essi sono consentiti non solo per le consuete cause giustificative indicate già nella norma (la quale include anche i motivi di studio), ma anche quando sia necessario svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione. In forza di tale previsione risulterà dunque possibile lo spostamento per recarsi, solo a titolo di esempio, presso uffici pubblici, esercizi commerciali o centri servizi (es. per assistenza fiscale, previdenziale, ecc.) quando essi non siano presenti nel proprio territorio comunale. Naturalmente, valgono anche in questo caso le regole prudenziali che suggeriscono non solo di limitare all’indispensabile gli spostamenti, ma anche di effettuarli, di massima, raggiungendo il luogo più vicino dove comunque sia possibile la soddisfazione della propria esigenza. Come si è già avuto modo di dire in sede di commento all’art.1, le suddette limitazioni alla mobilità non elidono l’esercizio di attività consentite in base ad altre disposizioni del provvedimento e non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni contenute nell’art. 2. Si ribadisce, pertanto, che la partecipazione a manifestazioni pubbliche resta regolata, anche in questi territori, dall’art. 1, comma 9, lett. i), e soggiace, ovviamente, alle stesse limitazioni anti-COVID ivi indicate. Lo stesso dicasi per l’accesso ai luoghi di culto e la partecipazione alle funzioni religiose, che restano disciplinate dall’art.1, comma 9, lett. p) e q). Va da sé che, come detto, vigendo nei territori in questione restrizioni agli spostamenti, i luoghi di culto dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini. È bene infine, precisare che sia gli spostamenti sia i transiti ammessi dalle surrichiamate disposizioni potranno essere sempre giustificati ricorrendo all’uso del modulo di autocertificazione. Analogamente a quanto precisato per i territori in area arancione, anche per quelli in area rossa le limitazioni alla mobilità non si riflettono sull’esercizio di attività consentite in base ad altre disposizioni del provvedimento e non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni contenute nell’art. 3. La partecipazione a manifestazioni pubbliche resta perciò regolata, anche in questi territori, dall’art. 1, comma 9, lett. i), e soggiace alle stesse limitazioni anti-COVID ivi indicate. Lo stesso dicasi per l’accesso ai luoghi di culto e la partecipazione alle funzioni religiose, che restano disciplinate dall’art.1, comma 9, lett. p) e q). In ogni caso, si ribadisce anche per l’area rossa, che per tutti gli spostamenti consentiti, quale che ne sia la causa giustificativa, potrà sempre farsi ricorso all’uso del modulo di autocertificazione. L’utilizzo del modulo di autocertificazione si correla anche allo svolgimento dell’attività motoria e dell’attività sportiva, che restano consentite nei termini e alle condizioni precisate dall’art. 3, comma 4, lett. e), fatti salvi i … Leggi tutto

DPCM 3 NOVEMBRE 2020 CHIARIMENTI SU GLI SPOSTAMENTI

DPCM 3 NOVEMBRE, CIRCOLARE MINISTERO DEGLI INTERNI CHIARIMENTI SPOSTAMENTI Per quanto riguarda gli SPOSTAMENTI la circolare provvede a chiarire che essi sono consentiti non solo per le consuete cause giustificative indicate già nella norma (la quale include anche i motivi di studio), ma anche quando sia necessario svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e NON DISPONIBILI NEL COMUNE DI RESIDENZA, DOMICILIO O ABITAZIONE. In forza di tale previsione risulterà dunque possibile lo spostamento per recarsi, solo a titolo di esempio, presso uffici pubblici, esercizi commerciali o centri servizi (es. per assistenza fiscale, previdenziale, ecc.) quando essi non siano presenti nel proprio territorio comunale. È bene infine, precisare che sia gli spostamenti sia i transiti ammessi dalle surrichiamate disposizioni potranno essere sempre giustificati ricorrendo all’uso del modulo di autocertificazione. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per maggiori chiarimenti clicca qui http://www.confartigianatobiella.it/schedanews.cfm?id=4719

REGIONE PIEMONTE DECRETO 127 DEL 6 NOVEMBRE 2020

REGIONE PIEMONTE DECRETO N. 127 del 6 novembre 2020 Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19.  Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca dei DD.P.G.R. n. 120 del 26 ottobre 2020 e n. 123 del 30 ottobre 2020,  La Regione Piemonte ordina che 1) le attività commerciali al dettaglio, consentite ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera b) e dall’allegato 23, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, si svolgono, nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 9, lettera ff, e dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e delle schede tecniche “Commercio al dettaglio” e “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento. Resta ferma la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona – anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, salva l’attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti; 2) nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione dei punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole ai sensi e nei limiti dall’art.1 comma 9, lettera ff) del D.P.C.M. del 3 novembre 2020; 3) le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) non si applicano a farmacie, parafarmacie, studi medici e presidi sanitari; 4) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è consentita per il solo asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, ai sensi e con i limiti dell’articolo 3, comma 4, lettera c, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 nel rigoroso rispetto dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e della scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento; 5) la consegna a domicilio resta sempre consentita nel rigoroso rispetto dell’art.3, comma 4, lettera b), del D.P.C.M. del 3 novembre; 6) le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale sono consentite ai sensi e nei limiti dell’articolo 3, comma 4, lettera c, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 nel rigoroso rispetto dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e della scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento; 7) le attività inerenti ai servizi alla persona (lavanderia e pulitura articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintorie, Servizi di pompe funebri e attività connesse, Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere) sono consentite ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera h e dell’allegato 24, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 per le attività indicate nell’allegato 24 del medesimo D.P.C.M. nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Servizi alla persona” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento; 8) le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 9, lettera pp, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e della scheda tecnica “Attività ricettive” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento; 9) è consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture, da svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020; 10)l’accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell’emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, con l’obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell’ingresso e fino all’uscita e nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. 3 novembre 2020; 11)l’attività degli uffici pubblici, ivi compresa quella giudiziaria, aperta al pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Uffici aperti al pubblico” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento; 12)in relazione alla valutazione della diffusione del infezione e delle stime del suo trend di crescita, i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Piemonte possono segnalare l’opportunità di adottare provvedimenti di carattere restrittivo alle singole Amministrazioni comunali; 13)le strutture residenziali socio-assistenziali sono tenute ad accreditarsi tempestivamente sulla piattaforma regionale “COVID-19 – Gestione RSA” al fine di comunicare idonee informazioni sulla situazione sanitaria della struttura e le aziende sanitarie competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo; 14)l’attività della Unità di crisi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020 è confermata fino al 31 gennaio 2021 ed è organizzata in modalità H24; 15)il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35. Per scaricare il D.P.G.R. 127 clicca qui 

DPCM 3 NOVEMBRE 2020, INDICAZIONI PER ACCONCIATORI, BARBIERI E PARRUCCHIERI

Dpcm del 3 novembre 2020   Indicazioni per Acconciatori, Barbieri e Parrucchieri: clienti provenienti da Comuni diversi dal proprio Dalla data odierna, 6 novembre 2020, è entrato in vigore il Dpcm del 3 novembre 2020, che prevede   "… è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto; …" (Articolo 3 – Comma 4 – Lettera a)   Fermo restando tale divieto, il medesimo Dpcm consente lo svolgimento delle attività di "Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere" (Allegato 24 al Dpcm), senza precisare se tale servizio debba essere riservato ai soli residenti nel medesimo comune dove l'azienda ha sede, o possa essere erogato senza limitazioni.   Alla luce di ciò si riporta l'interpretazione prudenziale fornita oggi dalla Confederazione nazionale di Confartigianato – Area Benessere: "(…) Lo spostamento al di fuori del comune è consentito solo nel caso in cui nel proprio comune non sia presente un'impresa che eserciti l'attività di acconciatore (…) Anche nelle regioni rosse lo spostamento si ritiene consentito solo nel caso in cui nel proprio comune non sia presente un'impresa che eserciti l'attività di acconciatore (l'attività di estetica non è consentita nelle zone rosse. (…)". Scarica la Comunicazione integrale     Nell'attesa di un'interpretazione autentica da parte del Governo, fermo restando l'obbligatorietà di utilizzare l'apposita autocertificazione nella quale, come noto, occorre indicare le ragioni dello spostamento, allo stato attuale della situazione e in mancanza di precisazioni, non si può dare per assunto che specificare in tale modulo quale motivazione la "fruizione del servizio di acconciatura/barbiere" manlevi il cliente, che si sposta dal proprio comune di residenza alla sede del parrucchiere/barbiere ubicato in un altro comune, da eventuali multe da parte degli Organi di controllo (es. Polizia di Stato o Carabinieri).   Non appena si avranno dei chiarimenti sulla fattispecie vi informeremo prontamente.  

IL FUTURO NELLE NOSTRE MANI: SOSTENIBILITA’ E RIPARTENZA

IL FUTURO NELLE NOSTRE MANI: TRA SOSTENIBILITÀ E RIPARTENZA   Sabato 14 novembre 2020 – Ore 10.30 In diretta web su www.lastampa.it INVITO   "IL FUTURO NELLE NOSTRE MANI: TRA SOSTENIBILITA' E RIPARTENZA", nell' ambito dell' evento il direttore di Confartigianato Imprese Cuneo, Joseph Meineri, presenterà il Bilancio Sociale 2019.   INTERVERRANNO Enrico Letta, Direttore della Scuola di Affari internazionali dell’Istituto di studi politici di Parigi Giandomenico Genta, Presidente Fondazione CRC Teresio Testa, Direttore Regionale Piemonte Valle d’Aosta e Liguria, Intesa Sanpaolo Cesare Fumagalli, Segretario generale Confartigianato Imprese nazionale Domenico Massimino, Vicepresidente nazionale Confartigianato Imprese Luca Crosetto, Presidente territoriale Confartigianato Imprese Cuneo Per partecipare è obbligatoria la registrazione  clicca qui Per scaricare la tua copia del bilancio sociale clicca qui 

CHIUSURA ESTETISTE, IN PIEMONTE 2500 AZIENDE A RISCHIO CHIUSURA

Centri estetici chiusi in aree rosse–L’allarme di Stefania Baiolini Presidente estetisti di Confartigianato Imprese Piemonte: ‘Incredulità e rabbia per decisione immotivata’   In Piemonte si registrano 2.500 centri estetici artigiani che offrono servizi e trattamenti estetici grazie anche ai circa 4.500 addetti. si stima come in Piemonte “colpiscono” direttamente il 20% delle imprese regolari. Si stima, inoltre, che un terzo dei centri estetici del Piemonte non riuscirà a riaprire dopo questo secondo lockdown. Incredulità e rabbia da parte di Confartigianato Estetisti di fronte all’esclusione delle imprese di estetica dall’allegato 24 al DPCM del 3 novembre 2020 che elenca le attività di servizi alla persona consentite nelle zone cosiddette “rosse”. “Si tratta – dichiara la Presidente Estetisti di Confartigianato Imprese Piemonte – di un provvedimento gravemente penalizzante nei confronti delle imprese del settore che sin dalla riapertura del 18 maggio hanno applicato con la massima diligenza le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni, intensificando le già rigide misure previste sul piano igienico-sanitario, e si sono riorganizzate per garantire la massima tutela degli imprenditori, dei loro collaboratori e dei clienti. Chiediamo di leggere e conoscere le motivazioni che hanno portato il Governo a questa decisione: parrucchieri aperti perché?, attività di estetica chiuse perché?. E magari potremmo condividere. Ma senza spiegazioni, no!”. Dagli ultimi dati elaborati dall’Ufficio Studi di Confartigianato Piemonte, in questi settori in Piemonte si registrano 2.500 centri estetici artigiani che offrono servizi e trattamenti estetici grazie anche ai circa 4.500 addetti. Si stima, inoltre, che un terzo dei centri estetici del Piemonte non riuscirà a riaprire dopo questo secondo lockdown. “Reduci da un periodo di chiusura prolungata che ha costretto molte aziende ad abbassare per sempre le saracinesche, i centri estetici di Confartigianato- spiega Baiolini – hanno riaccolto la propria clientela con la professionalità di sempre, offrendo quella sicurezza che durante il lockdown primaverile è stata messa a rischio dal dilagante fenomeno degli operatori abusivi. La chiusura delle attività imposta con DPCM dell’11 marzo 2020, aveva infatti già provocato, oltre all’evidente danno economico per le imprese del settore, un disagio crescente tra i cittadini, privati della possibilità di fruire di quei servizi di cura della persona utili al mantenimento dello stato di benessere psico-fisico al quale tanta importanza viene attribuita dalla comunità scientifica.” Un settore sempre sotto attacco degli irregolari; secondo un recente calcolo sempre di Confartigianato, si stima come in Piemonte “colpiscono” direttamente il 20% delle imprese regolari. Ed è soprattutto in questo periodo che nel settore del benessere e della cura della persona è allarme per il proliferare abusivi e irregolari che offrono “servizi itineranti e a domicilio” per trattamenti estetici. “Questa situazione aveva provocato una prevedibile impennata dell’offerta di prestazioni da parte di operatori che già esercitavano l’attività in forma abusiva – continua Baiolini – in assenza delle prescrizioni di legge sia sul piano formativo che igienico-sanitario e che, in quel frangente, hanno rappresentato ancor più di sempre un serio rischio per la salute dei cittadini, oltre che danneggiare ulteriormente sul piano economico le aziende in regola.” L’appello di Confartigianato Estetisti al Governo è quindi quello di sanare velocemente questa pericolosa criticità autorizzando – così come previsto per i saloni di acconciatura – lo svolgimento dell’attività di estetica anche nelle zone definite “rosse”, a tutela della salute dei cittadini e dell’economia del settore e dello stesso Paese.

EMERGENZA COVID-19 ATTIVITA’ SETTORE BENESSERE

EMERGENZA COVID-19 Attività settore BENESSERE Sospensione attività di estetica nelle zone “rosse” Si informa che è stato pubblicato sulla GU n. 275 del 4/11/2020 (allegata) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre u.s. recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, in vigore da domani 6 novembre fino al prossimo 3 dicembre. Tale provvedimento prevede – tra l’altro – l’individuazione di Regioni a rischio maggiormente elevato che si collocano, in base ai parametri individuati, nello "scenario di tipo 3" di cui all’art.2 del DPCM (cosiddette zone arancioni) e nello "scenario di tipo 4" di cui all’art.3 del DPCM (cosiddette zone rosse). Per le Regioni che si collocano nello "scenario di tipo 4" sono previste una serie di restrizioni, tra le quali la sospensione delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24. Tale allegato non ricomprende tra le attività consentite quella dei centri estetici. L’ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre scorso, che si allega, individua nelle seguenti Regioni i territori nei quali applicare le disposizioni di cui all’art.3 del DPCM: • Lombardia • Piemonte • Calabria • Valle d’Aosta Nell’ambito di tali Regioni sono pertanto sospese, per almeno 14 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento e comunque fino ad eventuali ordinanze di aggiornamento dell’elenco, le attività dei centri estetici. L’effetto discriminatorio di tale disposizione a danno dell’estetica rispetto alle altre attività di servizi alla persona è all’attenzione confederale ed oggetto, in queste ore, di azioni mirate alla modifica del provvedimento.

NUOVO DPCM 3 NOVEMBRE 2020

Il Governo ha adottato in data odierna un nuovo DPCM con misure più restrittive del precedente, provvedimento NON ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in vigore molto probabilmente da VENERDI' 6 NOVEMBRE 2020. Il provvedimento, come anticipato dai media, prevede la novità di integrare misure diversificate, valide su tutto il territorio nazionale o in determinate regioni, secondo scenari di elevata gravità o massima gravità (art. 2 e 3).   Occorre ora attendere la pubblicazione dell'Ordinanza del Ministro della Salute che riporterà l'elenco delle Regioni rientranti nell'uno o nell'altro scenario. ART1-3. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Art. 2 Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alt a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto; b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, ad eccezione dell’articolo 3, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose. ART. 3 Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico  sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1, d’intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dell’applicazione delle misure di cui al comma 4.  Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui al comma 1, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto.   A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:  a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto; b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività … Leggi tutto

REGIONE PIEMONTE, BANDO A SOSTEGNO DELLA CULTURA

BANDO REGIONE PIEMONTE _ BANDO A SOSTEGNO DELLA CULTURA Programmi di promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo – Avviso pubblico di finanziamento per l’anno 2020 rivolto a enti privati, pubbliche amministrazioni e imprese – Leggi regionali 11/2018 e 13/2020.   La Regione #Piemonte ha aperto un bando da oltre 7 milioni di euro dedicato al sostegno del comparto della #cultura, così come previsto dalla legge #RipartiPiemonte. I destinatari sono enti e associazioni dello spettacolo dal vivo, del cinema, delle attività espositive, della divulgazione, dell’educazione culturale, biblioteche, archivi, istituti culturali ed ecomusei. LE RICHIESTE SI POSSONO INOLTRARE SINO AL 23 NOVEMBRE 2020 Per scaricare il bando clicca qui