Confartigianato Biella - Via Galimberti 22 - 13900 BIELLA - Tel : 015-8551711 / 8551710 - Fax : 015-8551722 - Email: biella@biella.confartigianato.it

CORONAVIRUS – DOCUMENTI PER CHI VIAGGIA E PER I DIPENDENTI

Nella tarda serata del 09/03/2020 il premier Conte, con una conferenza stampa straordinaria, ha annunciato nuove misure finalizzate al contenimento dei contagi da Covid-19, che da stamani sono ufficialmente in vigore. Vengono bloccati gli spostamenti in tutto il Paese, a meno che siano motivati da esigenze specifiche, per cui si rende necessaria un’autodichiarazione per “lavoro”, “salute” e altre comprovate “necessità” (es. la spesa di generi alimentari). Confartigianato Biella ha predisposto un modello di autodichiarazione per favorire e velocizzare gli eventuali controlli. l modulo va compilato ed esibito al momento del controllo. E’ importante chiarire che “la veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli”. SCARICA IL MODELLO CLICCA QUI  SCARICA L' ISTRUZIONI  CLICCA QUI  Fac-simile documento per “attestare le esigenze lavorative” dei dipendenti Con riferimento alla lettera a), comma 1, art.1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020, al fine di attestare la sussistenza delle “comprovate esigenze lavorative”, Confartigianato Biella ha predisposto un modello di fac-simile da compilare e consegnare ai lavoratori dipendenti. SCARICA IL FAC SIMILE PER I DIPENDENTI CLICCA QUI  

EMERGENZA CORONAVIRUS- PIANO STRAORDINARIO MADE IN ITALY

Ministero degli Esteri: presentazione del Piano straordinario Made in Italy ed emergenza Coronavirus. Gentili Imprenditori alla luce delle crescenti preoccupazioni dovute ai gravi danni economici che l’emergenza Corona Virus sta causando alle nostre imprese, in modo particolare al loro export, ritengo utile informarvi che il Governo varerà un pacchetto di misure straordinarie a supporto delle PMI. Infatti, in occasione della riunione sul Piano straordinario Made in Italy che si è tenuta presso il Ministero degli Esteri il 3 marzo scorso, il Ministro Di Maio ha annunciato alcune importanti agevolazioni messe a disposizione delle PMI per favorire l’export, con particolare riferimento a: – annullamento delle quote di partecipazione già fatturate alle imprese per iniziative promozionali (fiere estere, seminari, mostre autonome e workshop) con svolgimento a partire dal 1° febbraio 2020 per qualsiasi paese del mondo; – offerta gratuita di un modulo espositivo allestito in tutte le manifestazioni organizzate da ICE (fiere estere, seminari, mostre autonome e workshop) che abbiano svolgimento nel periodo compreso tra marzo 2020 e marzo 2021 in qualsiasi parte del mondo; – servizi ICE gratuiti per le imprese fino a 100 dipendenti, a partire dal 1° aprile 2020 fino al 31 marzo 2021. In relazione a quanto sopra annunciato, Confartigianato si attiverà con gli uffici competenti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per approfondire tutti i possibili benefici, derivanti da queste misure straordinarie, per il nostro sistema e, inoltre, suggerire eventuali azioni in grado di migliorare le ricadute positive sulle micro e piccole imprese.

CORONAVIRUS- INDICAZIONI PER PARRUCCHIERI ED ESTETISTI

EMERGENZA CORONAVIRUS Aggiornamento 9 marzo 2020 INDICAZIONI PER PARRUCCHIERI ED ESTETISTI Per questi settori, viste le diverse richieste di chiarimenti pervenuti a seguito del DPCM dell’8 marzo, siamo a sottolineare l’importanza della scrupolosa applicazione delle Previsioni Igienico-sanitarie previste dai Regolamenti comunali. In aggiunta si ribadisce agli operatori quanto segue: L’ordinanza firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri l’8 marzo in relazione all'evolversi della diffusione del Covid-19 prevede la sospensione delle attività per "palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi" non citando centri estetici e acconciatori. Per assicurare idonee misure di prevenzione evitando assembramenti di persone è inoltre opportuno che saloni di acconciatura e centri estetici procedano ai trattamenti previo appuntamento, limitando la permanenza dei clienti all'interno dei locali al tempo strettamente indispensabile all'erogazione del servizio. E' quindi bene intensificare le misure già prevalentemente adottate in osservanza delle normali disposizioni di legge previste per la categoria ed ai protocolli igienico-sanitari imposti dalle ASL territoriali, quali il lavaggio delle mani tra un cliente e l’altro e la sterilizzazione degli strumenti utilizzati, prevedendo inoltre, come ulteriore misura di prevenzione, l’utilizzo di mascherine e guanti monouso.  

EMERGENZA CORONAVIRUS – DPCM 8MARZO 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS – DPCM 8marzo 2020: applicazioni e interpretazioni. Nella notte tra sabato e domenica il Presidente del Consiglio ha emanato un nuovo Decreto (allegato 1) recante misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del COVID-19 sull’intero territorio nazionale. IL DPCM contiene, all’art. 1, disposizioni per la regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. In particolare:  devono essere evitati gli spostamenti in entrata e in uscita da questi territori, salvo quelli per esigenze lavorative o motivi di salute. Ai soggetti con febbre superiore a 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere a casa e limitare al massimo i contatti sociali; vi è il divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione per chi è sottoposto alla quarantena o è risultato positivo al virus;  si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;  sono chiusi quindi anche cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e discoteche e locali assimilati, con sanzioni della sospensione dell'attività in caso di violazione;  sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese i funerali; per quello che riguarda i ristoranti e bar dovranno essere aperti dalle 6 alle 18 e durante l’apertura dell’attività il gestore ha l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione, è prevista la sospensione dell’attività;  le altre attività commerciali sono consentite solo se il gestore garantisce accessi contingentati, evita assembramenti di persone  e garantisce ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro;  nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali il gestore dell’esercizio deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Nell’impossibilità di garantirla o in caso di violazione, l’attività viene chiusa; per quello che riguarda gli alimentari, le farmacie e le parafarmacie il gestore è chiamato a garantire il rispetto della distanza di un metro; sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni incluse nei Lea), impianti sciistici, centri culturali, sociali e ricreativi. Sin da subito il decreto ha suscitato dubbi interpretativi sui quali la Confederazione si è mossa nei confronti della Presidenza del Consiglio e dei Ministri competenti al fine di fugare ogni dubbio interpretativo e fornire alle Associazioni territoriali e alle Federazioni regionali indicazioni corrette. In risposta a queste sollecitazioni, nella tarda serata di ieri è stata emanata un’ordinanza della Protezione Civile (allegato 2) che chiarisce che il DPCM si applica alle sole persone fisiche ed “è esclusa ogni applicabilità della misura al transito e al trasporto di merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate”. Inoltre è consentito lo spostamento su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute. Inoltre le Regioni potranno adottare ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza che vanno previamente comunicate al Ministro dell’Interno al fine di evitare sovrapposizioni nell’esclusiva competenza statale relativa all’ordine e alla sicurezza pubblica. Il Ministero della Salute ha, inoltre, diffuso delle FAQ (allegato 3) relative in particolare a come i cittadini si devono comportare all’interno delle “aree a contenimento rafforzato”. Infine, per quello che riguarda i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata ed in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”, gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia (allegato 4). Le persone sottoposte a quarantena o che sono risultate positive al Coronavirus non potranno spostarsi dalle proprie abitazioni. La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli e la sanzione prevista per chi viola le limitazioni agli spostamenti è la pena fino a 3 mesi di reclusione o l’ammenda fino a 206 euro (art. 650 del codice penale) salvo che non possano configurarsi ipotesi più gravi (delitti colposi contro la salute pubblica art. 452 C.P.). Pertanto, pur richiamando alla responsabilità di ognuno di noi che con i propri comportamenti quotidiani potrà contribuire al rallentamento della diffusione del virus, l’azione tempestiva della Confederazione ha consentito di evitare uno stop alle attività delle imprese associate, sia delle zone “a contenimento rafforzato” sia di quelle di tutto il Paese che potranno, quindi, proseguire nelle loro attività sia all’interno dell’area che in quelle limitrofe. Sarà nostra cura aggiornarvi costantemente sull’evolversi della situazione e sui provvedimenti che verranno adottati e vi invito a segnalare criticità che dovessero riscontrarsi sui territori all’email coronavirus@confartigianato.it Allegati: DPCM 8 marzo 2020 CLICCA QUI  ORDINANZA della Protezione Civile dell’8 marzo 2020  CLICCA QUI FAQ del Ministero della Salute CLICCA QUI   Modulo autocertificazione CLICCA QUI  Direttiva ai Prefetti COVID-19  CLICCA QUI 

CORONAVIRUS: NESSUNA RESTRIZIONE O LIMITAZIONE AL TRASPORTO MERCI NELLE ZONE INTERESSATE DAL DPCM 8MARZO 2020

CORONAVIRUS: NESSUNA RESTRIZIONE O LIMITAZIONE AL TRASPORTO MERCI NELLE ZONE INTERESSATE DAL DPCM 8MARZO 2020 – AGGIORNAMENTO ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE Confartigianato Trasporti informa che a seguito della confusione generata tra gli operatori dalla generica disposizione del Dpcm 8 marzo 2020, con due distinte note emanate dal Ministero degli Affari esteri e dal Ministero dei Trasporti, con cui siamo in costante contatto per gestire la situazione di emergenza, è stata finalmente fatta chiarezza sul fatto che non vi è nessuna limitazione o restrizione al transito delle merci e di tutta la filiera produttiva da e per i territori indicati dall’art. 1 del dpcm 8 marzo 2020. In attesa di linee guida sulla movimentazione delle merci su cui si sta lavorando insieme alla Protezione civile, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti precisa e chiarisce alcuni punti relativi ai trasfrontalieri e alle merci. Transfrontalieri: le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Pertanto, salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i trasfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli. Merci: le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. L’attività degli operatori addetti al trasporto è un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci. Nota esplicativa al DPCM 8 marzo 2020 In un’ORDINANZA della Protezione civile firmata dal commissario Angelo Borrelli, che uniforma per tutte le Regioni l’applicazione del Dpcm sul coronavirus, si legge che “le disposizioni si applicano alle sole persone fisiche”, ed “è esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate”, la Lombardia e le 14 province. Clicca QUI per leggere il testo dell’ordinanza.

PROCEDURE IGIENICHE LABORATORI ODONTOTECNICI

OGGETTO: Procedure igieniche laboratori odontotecnici   Con riferimento all’attuale situazione sanitaria legata alla diffusione del COVID19 nel nostro Paese, si desidera condividere alcune considerazioni rispetto ad eventuali perplessità che possano sorgere relativamente allo svolgimento dell’attività quotidiana all’interno dei laboratori odontotecnici. E’ innanzitutto opportuno ricordare che i laboratori applicano normalmente misure atte alla prevenzione dei rischi biologici derivanti da virus, batteri e altri microorganismi patogeni, effettuando la disinfezione di ogni “oggetto” (nella maggior parte impronte) proveniente dalle strutture e/o studi odontoiatrici, in modo da evitare contaminazioni crociate. E’ scontato inoltre – al di là di particolari contingenze di carattere sanitario – che all’interno dei laboratori si presti l’adeguata attenzione alle procedure igieniche idenee a salvaguardare la salute dell’imprenditore e degli eventuali collaboratori. Si coglie, comunque, l’occasione per ribadire alcune buone prassi sulla disinfezione degli oggetti eventualmente contaminati che possano entrare nei laboratori odontotecnici. ___________________________________________________________________________ In via precauzionale è opportuno considerare ogni “oggetto” che ha avuto contatto con un paziente come potenzialmente infetto. Sono definiti “oggetti”: impronte, cere e/o siliconi occlusali, modelli in gesso, altri materiali (protesi rimovibili, prove metalliche, prove estetiche) Come primo step è bene assicurarsi che tutto ciò che proviene dagli studi e/o strutture odontoiatriche sia pulito e disinfettato, come da prescrizioni di Legge. Nel caso in cui non si riesca ad averne certezza, è opportuno procedere come segue: -dedicare una zona specifica del laboratorio alla ricezione e trattamento del materiale potenzialmente infetto -predisporre l’area di disinfezione separata dal resto del laboratorio – indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), ossia guanti monouso, camice monouso, mascherina monouso ed occhiali protettivi – fare attenzione a non toccare altre superfici o oggetti con i guanti potenzialmente contaminati. Terminata la disinfezione gli “oggetti” si possono integrare nel circuito di lavoro. Al termine del processo, si deve igienizzare e trattare con disinfettanti specifici per superfici tutta la zona utilizzata. E’ sempre buona norma, ed in particolare in questo periodo, accertarsi che i disinfettanti utilizzati riportino almeno la dicitura “Limitatamente Virucida” sull’etichetta, e che siano quindi efficaci nei confronti dei virus incapsulati: tale dicitura assicura l’efficacia del prodotto nei confronti del COVID-19. Attenzione: guanti, mascherine e camici sono dispositivi MONOUSO, non vanno perciò riutilizzati. In linea generale, si ribadisce l’opportunità da parte dei laboratori di adottare protocolli igienici efficaci quale buona prassi di protezione quotidiana necessaria per la salute degli operatori e della comunità.