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CONFARTIGIANATO ORAFI

STUDI – Oreficeria in recupero dopo la pesante crisi Covid-19. Il focus nel convegno di Confartigianato a VicenzaOro In questa fine estate 2020 si registrano diversi segnali di recupero dell’attività economica che si dovrebbero riverberare positivamente sul rimbalzo previsto nel terzo trimestre dell’anno 2020. La nostra analisi della congiuntura di questa settimana ha messo in luce miglioramenti per numerosi indicatori, quali la produzione, il fatturato e gli ordinativi nella manifattura, l’attività delle costruzioni, le vendite al dettaglio, i flussi di commercio estero e il clima di fiducia di imprese e famiglie. Questi segnali sono particolarmente importanti per quei settori del made in Italy che hanno maggiormente sofferto durante la crisi Covid-19, tra cui la moda, mobili e la gioielleria. Nel settore orafo, l’analisi dei dati pubblicati ieri dall’Istat evidenzia che a luglio 2020 la produzione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavorazione delle pietre preziose è salita del 19,2% rispetto a giugno, proseguendo il recupero avviato da maggio e che sta delineando una curva ‘V’. E’ auspicabile che questo trend prosegua anche nei mesi autunnali per poter avvicinare in tempi sostenibili il livello della produzione pre-Covid-19 di febbraio, dopo una crisi che è stata più profonda rispetto agli altri settori manifatturieri: nei cinque mesi marzo-luglio 2020 la produzione della gioielleria si è dimezzata, con un calo del 54,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e di intensità doppia rispetto al Manifatturiero (-23,7%).  In crescita i prezzi alla produzione che nella media dei cinque mesi marzo-luglio 2020 registrano una crescita tendenziale del 5,4% mentre, nello stesso periodo, il Manifatturiero è in deflazione (-1,7%). A luglio 2020 i prezzi risultano in salita del 9,9% rispetto un anno prima a fronte del calo dell’1,6% dei prezzi della manifattura. L’analisi del settore sarà esaminata nell’ambito della manifestazione VOICE a VicenzaOro, domani 12 settembre alle ore 15:00 durante il convegno organizzato da Confartigianato Orafi “Dinamiche evolutive del settore oreficeria in Italia: possibili scenari e strategie alla luce dell’emergenza COVID-19”. La struttura imprenditoriale del comparto Orafo conta 7.482 imprese attive che danno lavoro a 31.172 addetti. Nel settore orafo sono protagoniste le micro e piccole imprese con meno di 50 addetti che generano un fatturato di 2,9 miliardi di euro e danno lavoro a circa 24 mila addetti, oltre i tre quarti (77%) dell’occupazione del comparto. Spiccata la vocazione artigiana dell’oreficeria italiana, con una quota sulle imprese del comparto pari all’80%, ampiamente superiore al 64% osservata nel Manifatturiero; in termini occupazionali la quota sugli addetti del comparto è pari al 54% e doppia rispetto al 25% rilevata nel Manifatturiero. Come evidenziato in una nostra precedente analisi, l’artigianato orafo italiano vale come l’intero settore in Germania. I distretti dell’oreficeria italiana – Nei distretti nei territori provinciali di Arezzo, Alessandria e Vicenza si concentra un terzo (32%) delle imprese ed oltre la metà (55,5%) dell’occupazione dell’oreficeria. Le tre province sono le principali esportatrici rappresentando, come ha evidenziato una analisi dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Vicenza, i tre quarti (76,5%) dell’export orafo italiano nei primi 9 mesi del 2019. L’analisi nella Nota dell’Ufficio Studi ‘Le tendenze del comparto Orafo nella crisi Covid-19’. Clicca qui per scaricarla.       INDICE DELLA PRODUZIONE: COMPARTO ORAFO E MANIFATTURIERO Gennaio 2018-luglio 2020. Indice destagionalizzato base 2015=100 – Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat     INDICE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE: COMPARTO ORAFO E MANIFATTURIERO Gennaio 2018-luglio 2020. Indice grezzo, base 2015=100 – Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat        

ANAP- AUMENTO PENSIONI INVALIDITA’, PUBBLICATA LA CIRCOLARE INPS

AUMENTO PENSIONI INVALIDITÀ: PUBBLICATA LA CIRCOLARE INPS               L’INPS ha finalmente pubblicato la circolare relativa all’aumento delle pensioni di invalidità, sulla base di quanto stabilito dalla Sentenza della Corte Costituzionale 152/2020 e dal decreto legge “agosto” (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, articolo 15) che prevedono una maggiorazione economica fino a 651,51 euro per 13 mensilità per coloro che sono titolari di pensione di inabilità (quindi invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità ordinaria di cui alla legge n. 222/1984, già prima del compimento del sessantesimo anno di età e dopo i diciotto anni, a patto che siano rispettati precisi limiti reddituali. Quindi, la tanto attesa circolare operativa Inps dà concretamente il via all’aumento delle pensioni di invalidità, fornendo altresì i chiarimenti operativi. Gli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi non devono presentare alcuna domanda: l’aumento verrà riconosciuto in automatico d’ufficio dall’INPS, con decorrenza dal 1° agosto 2020. Invece, i titolari di pensione di inabilità ordinaria di cui alla legge n. 222/1984 devono presentare apposita domanda. L'aumento viene concesso dal primo giorno del mese successico alla presentazione della domanda. A coloro che la presentano entro il 9 ottobre 2020, saranno riconosciuti gli arretrati con decorrenza dal 1° agosto 2020. Per maggiori informazioni e per la eventuale presentazione delle relative domande è bene rivolgersi al Patronato Inapa della Confartigianato Biella fissando un appuntamento telefonando al numero 015 8551710

ANAP, RAPPORTO ISTAT SULL’INVECCHIAMENTO ATTIVO: L’ ITALIA TRA I PAESI EUROPEI MENO ATTREZZATI

RAPPORTO ISTAT SULL'INVECCHIAMENTO ATTIVO: L’ITALIA TRA I PAESI EUROPEI MENO ATTREZZ   Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione è ormai un processo ineludibile in quasi tutti i paesi a sviluppo avanzato. Occorre dunque un cambiamento culturale che porti a politiche mirate per governarlo, con l’obiettivo di trasformarlo da un peso a una risorsa per la società, attivando tutte le potenzialità delle persone anziane. La progressiva attenzione a livello internazionale ha stimolato molti paesi ad adottare politiche per l’invecchiamento attivo e ha portato alla costruzione dell’Active ageing index (Indice dell’invecchiamento attivo) a cui l’ISTAT ha collaborato insieme ai partner internazionali (Unece e Commissione europea). Si tratta di un indicatore composto principalmente da quattro componenti, ovvero il tasso di occupazione degli over 55, la partecipazione nella società, le attività di cura di bambini e adulti da parte degli anziani, la loro partecipazione ad attività politiche o di volontariato. È uno strumento finalizzato a monitorare i risultati nei diversi ambiti, utile soprattutto ai politici e agli amministratori pubblici per la valutazione e l’adozione di politiche adeguate di sostegno all’invecchiamento attivo. Tale indice è stato declinato, per quanto riguarda il nostro Paese, per genere e regione, abbracciando un periodo che va dal 2007 al 2018. A livello sovranazionale i risultati mostrano una divisione netta tra Paesi dell’Europa del Nord e Continentale e Paesi del Sud e dell’Est Europa. I primi raggiungono i punteggi più alti nell’indice di invecchiamento attivo, segno che hanno adottato politiche e interventi in questa direzione, mentre i paesi mediterranei e dell’Europa orientale presentano risultati dai quali emerge che non sono ancora pronti ad affrontare adeguatamente il crescente invecchiamento della popolazione. L’Italia nel decennio considerato, dopo un iniziale miglioramento conseguito nel 2012 rispetto al 2008, peggiora e scende di posizione nella graduatoria. Le differenze principali non sono ascrivibili solamente al diverso grado di sviluppo dei paesi, ma sono anche il frutto del combinato effetto di politiche discriminatorie, come quelle afferenti al genere o basate sull’età, che riguardano trasversalmente tutte le sfere dell’invecchiamento attivo. Soprattutto, dipendono dal sistema valoriale e culturale, creatosi attraverso le diverse esperienze storiche e politiche, che determina gli assetti istituzionali dei paesi e quindi differenti sistemi di protezione sociale. Tra i diversi paesi europei vi sono differenze molto marcate nella composizione della spesa sociale, frutto ovviamente dei diversi sistemi sociali e dei differenti rischi e benefici che vengono coperti. Nei Paesi del Nord Europa, in particolare quelli scandinavi, prevale un modello più universalistico, in cui le prestazioni contro la disoccupazione e le politiche attive sul mercato del lavoro rivestono un ruolo essenziale al fine di ridurre i fenomeni di povertà ed emarginazione sociale: ciò si riflette in alti tassi di occupazione per tutte le classi di età, comprese quelle mature, per entrambi i generi. L’altro tratto distintivo è una maggiore quota della spesa sociale destinata alla fornitura di beni e servizi forniti ai cittadini. Nei paesi dell’Europa Meridionale, tra i quali è inserita a pieno titolo l’Italia, prevale un modello di welfare mediterraneo di tipo “familista”, dove la famiglia è la principale fornitrice di cura e assistenza ai propri componenti e lo Stato assume un ruolo marginale e residuale, a fronte di una crescita del terzo settore (privato sociale). Poggiando sul ruolo di ammortizzatore sociale assegnato alla famiglia, il welfare italiano destina una quota minoritaria della spesa sociale alla fornitura di beni e servizi, e una maggioritaria come trasferimenti in denaro, in cui la spesa pensionistica assume una dimensione rilevante. In Italia è dunque la famiglia che storicamente si fa carico dei bisogni di assistenza, come emerge dai risultati dell’indice di invecchiamento attivo, al contrario dei Paesi del Nord Europa. Seguendo un approccio simile, tra il 2007 e il 2018 è stato possibile identificare le aree di eccellenza e monitorare le lacune in materia di invecchiamento attivo in tutte le regioni italiane. Nel complesso si può osservare che, mentre le regioni del Mezzogiorno sono generalmente in fondo nella classifica di tutti i domini considerati, è tendenzialmente nelle regioni del Nord che si trovano gli anziani più attivi. Nel mezzo ci sono tutte le altre regioni e le analisi mostrano una situazione estremamente diversificata, con livelli di ritardo più o meno accentuati. Al top c’è provincia autonoma di Bolzano, mentre il record negativo spetta alla Campania. Uno degli elementi che contribuisce a definire l’Active ageing index è la partecipazione attiva nella società da parte degli anziani. Dai dati forniti dal Rapporto, regione per regione, si evince in quali attività sia impegnata la terza età in Italia. Ebbene, quella principale è legata alla cura dei bambini, verosimilmente i rispettivi nipoti, che a livello nazionale coinvolge un anziano su quattro. Certo, non mancano le eccezioni, come la Campania, dove la voce principale (19,4%) riguarda la cura degli adulti .

ANAEPA- L’ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COMUNI, INIZIO LAVORI ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2020

Efficientamento energetico Comuni, inizio lavori entro il 15 novembre È stato pubblicato il decreto direttoriale 1° settembre 2020 del MISE che disciplina le modalità attuative dell’erogazione dei contributi in favore dei Comuni che realizzano una o più opere pubbliche nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, secondo quanto previsto dall’articolo 30, comma 14-bis DL Crescita (decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34). L’inizio dell’esecuzione dei lavori è fissato entro il 15 novembre 2020, pena la decadenza automatica, in tutto o in parte, dall’assegnazione del contributo concesso. In particolare, l’articolo 30, comma 14-bis, prevede, a decorrere dall’anno 2020, l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di contributi per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, mentre con il decreto MISE del 2 luglio scorso era stato assegnato un contributo a fondo perduto, dell’importo di 19.329,89 di euro, in favore di ciascuno dei 1.940 Comuni italiani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per realizzare interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. L’Allegato 1 al decreto direttoriale riporta a titolo esemplificativo le tipologie di lavori ammessi al contributo, tra cui ad esempio il miglioramento dell’isolamento termico dell’involucro edilizio, gli interventi di verde urbano integrato, l’efficientamento della pubblica illuminazione, l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Le opere per essere finanziate dovranno necessariamente non aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo e dovranno essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno in corso. In ogni caso – si chiarisce nel decreto – non sono ammissibili al contributo gli interventi di ordinaria manutenzione, di mera fornitura e la progettazione non a supporto della concreta realizzazione dell’opera. Il contributo erogabile per ogni progetto è pari alla spesa effettivamente sostenuta da ciascun Comune e l’erogazione dello stesso avviene in due quote: la prima, pari al 50% del contributo assegnato, a seguito della verifica da parte del Ministero, nel rispetto del termine di inizio lavori e delle informazioni richieste nell’Allegato 2 del decreto. Il saldo, pari alla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, è corrisposto a seguito del collaudo dell’intervento realizzato  

REGIONE PIEMONTE NEWSLETTER FORESTALE SETTEMBRE 2020

 Newsletter forestale numero 151 -Settembre 2020 Regione Piemonte – Settore Foreste   NOTIZIE La via del bosco, il documentario di Regione Piemonte a CinemAmbiente Progetto MITIMPACT, evento finale online il 29 settembre Progetto For.Italy: l'evento lancio in diretta streaming Salute e sicurezza nei lavori forestali: le nuove schede Aperto lo Sportello forestale a Torre Mondovì   AVVISI Bando per la vendita di materiale legnoso – Consorzio Forestale Alpi Liguri   PSR 2024-2020 Punti Informativi Forestali: disponibile il calendario autunnale  

ACCISE GASOLIO, 10 MOTIVI PER NON AUMENTARE LE TASSE

ACCISE GASOLIO, CONFARTIGIANATO TRASPORTI: 10 MOTIVI PER NON AUMENTARE LE TASSE ED INDEBOLIRE AUTOTRASPORTO E CONSUMI Focus di Confartigianato Trasporti che stila 10 buoni motivi per non aumentare l’accisa sul gasolio, già la più elevata dell’UE, con il rapporto a cura dell’Ufficio Studi confederale su accise, fiscalità e competitività delle imprese di autotrasporto. La prospettiva di una rimodulazione delle accise sui carburanti, finalizzata a recuperare risorse per la prossima manovra di bilancio, potrebbe compromettere la competitività delle 90 mila imprese dell’autotrasporto italiano, che danno lavoro a 338 mila addetti, di cui i tre quarti (76,9%) nelle micro e piccole imprese, come evidenziato nel report di Confartigianato sul settore. Confartigianato Trasporti, con il rapporto a cura dell’Ufficio Studi confederale ha delineato in sintesi, dieci motivi che evidenziano l’inopportunità della scelta di aumentare le accise sul gasolio, tema su cui il Ministro dell’Ambiente Costa ha lanciato una consultazione pubblica, che avrebbe il solo effetto di aumentare i costi dell’autotrasporto e deprimere i consumi. 1. Il contesto in cui operano le imprese italiane è caratterizzato da una più elevata pressione fiscale che nel 2020 è del 42,9%, di 1,4 punti superiore al 41,5% della media dell’Eurozona. Nel pieno della recessione causata dal Covid-19, che nei primi sei mesi del 2020 ha registrato una perdita di mezzo miliardo di PIL al giorno, un aumento del prelievo fiscale determinerebbe un pericoloso effetto prociclico. 2. Sui principali input dell’impresa di autotrasporto italiana grava una maggiore pressione fiscale. In Italia la tassazione sul lavoro è 4,1 punti superiore alla media dell’Eurozona, mentre il prelievo fiscale sull’energia supera del 46,4% la media Uem, con un gettito di 398 euro per tonnellata equivalente di petrolio, il più elevato di tutta l’Unione europea. 3. Ad agosto 2020 le accise sul gasolio per autotrazione sono del 21,2% superiore alla media dei competitor dell’Eurozona e del 28% al di sopra della media Ue a 27. L’Italia è il paese dell’Unione a 27 con il maggior prelievo di accise sul gasolio. 4. In Italia la tassazione per unità di CO2 emessa nel settore dei trasporti è di 240 euro per tonnellata CO2, il 54,3% in più della media dei 18 paesi competitor nel trasporto merci internazionale su strada. 5. In cinque anni nel trasporto internazionale la quota di mercato dei vettori nazionali dell’autotrasporto su strada è scesa di oltre cinque punti, passando dal 25,6% del 2014 al 20,0% del 2019. Rispetto alla Polonia, il principale competitor nel trasporto di merci su strada nell’Unione europea, il differenziale di tassazione per unità di CO2 sale all’81,4%, mentre quello delle accise sul gasolio arriva all’84,1%. 6. Sono pesanti gli effetti della crisi Covid-19 sull’autotrasporto, dato il peggior andamento dei driver della domanda di trasporto merci, manifattura e commercio estero. Nei primi sei mesi del 2020, a fronte di un calo tendenziale del PIL dell’11,7%, il valore aggiunto del settore manifatturiero cede del 18,8% mentre crollano del 20,4% le esportazioni. 7. Nel corso della crisi Covid-19, nel comparto del trasporto e logistica, una impresa su tre (32,1%) manifesta seri rischi operativi e di sostenibilità dell’attività. 8. Nel trimestre settembre-novembre 2020 le previsioni di assunzione delle imprese dei servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio diminuiscono del 29,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, pari a 27.700 assunzioni in meno. 9. L’aumento dei costi, e la conseguente riduzione del valore aggiunto, interrompe il percorso di efficientamento delle micro e piccole imprese. Nel corso degli ultimi cinque anni la produttività del lavoro delle MPI italiane del trasporto merci su strada è salita del 17,6%, dimezzando il divario con le omologhe tedesche: il divario era di 22 punti nel 2012 e scende al 9,1 punti nel 2017, ultimo anno disponibile. 10. Un aumento dei costi comprime i margini destinati agli investimenti finalizzati all’ammodernamento delle flotte, per l’acquisto di automezzi più sicuri e con un minore impatto ambientale: nell’ultimo anno rilevato nelle statistiche strutturali dell’Istat, gli investimenti delle micro e piccole imprese dell’autotrasporto sono ammontati a 1,6 miliardi di euro. Sul fronte dell’orientamento green dell’autotrasporto professionale, Confartigianato Trasporti evidenzia come il comparto ha già avviato la transizione ecologica, in linea con gli ambiziosi obiettivi europei, raggiungendo in modo virtuoso rispetto ad altri settori, significativi risultati in termini di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni nocive. Da tre anni la categoria sta attuando un serio piano di riconversione ambientale e ammodernamento delle flotte con una serie di azioni pianificate. Se da un lato è stata avviata la graduale rimodulazione dei rimborsi accise sul gasolio per le motorizzazioni più inquinanti ed obsolete, dall’altro è stato finalmente istituito per il biennio 2020-21 dal MIT il fondo nazionale per il rinnovo, la sostituzione e rottamazione del parco mezzi, con una prima dotazione di 122 milioni destinati ad incentivi diretti agli investimenti in veicoli green, digitali e più sicuri che consentiranno ulteriormente di abbattere le emissioni e tutelare l’ambiente. L’intervento del Segretario Nazionale di Confartigianato Trasporti ieri al Tgcom24. L’analisi sui dieci punti su accise e autotrasporto oggi in QE-Quotidiano Energia.

VITTORIA! UTILIZZO TARGA PROVA, IL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI ACCOGLIE LA RICHIESTA DELLA CATEGORIA

VITTORIA! UTILIZZO TARGA PROVA. Il Ministero Infrastrutture e Trasporti accoglie la richiesta della Categoria. A seguito della nostra comunicazione del 7 settembre, siamo lieti di informarVi che il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha fornito un positivo riscontro alla nostra richiesta di mantenere il regime applicativo favorevole all’utilizzo della targa prova per gli autoriparatori, rassicurando la Categoria rispetto a possibili effetti restrittivi legati alla recente sentenza della Corte di Cassazione. In particolare, il Ministero dei Trasporti, tenuto conto di tutti gli aspetti (normativi, amministrativi e sanzionatori) connessi all’utilizzo della targa prova e alle funzioni istituzionali interessate che investono anche il Ministero dell’Interno, si è attivato, d’intesa con lo stesso Ministero, per arrivare ad una definizione della problematica attraverso un intervento di natura legislativa. In particolare, è stato predisposto uno schema di regolamento, attualmente in itinere, volto ad introdurre modifiche al DPR N. 474/2001, nell’intento di superare i limiti, posti dall’interpretazione giurisprudenziale, all’utilizzo delle targhe di prova sui veicoli già immatricolati, in specie se non in regola con gli obblighi di revisione. Lo schema sarà poi sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, confidando in un parere favorevole, per passare poi all’approvazione finale da parte del Consiglio dei Ministri. Si tratta di un importante risultato ottenuto che accoglie le nostre richieste e che auspichiamo possa tradursi al più presto in un provvedimento concreto in grado di superare in modo risolutivo la controversa questione dell’utilizzo della targa prova, garantendo una condizione necessaria per l’operatività della categoria.  

DL AGOSTO, ART.3-6-7- LE TRE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

ART.3 – ART.6 – ART.7 –LE TRE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE  Nel decreto Agosto si ritrovano nel fronte del lavoro, oltre al prolungamento degli interventi in materia di ammortizzatori sociali, agevolazioni sia per le aree svantaggiate del Mezzogiorno, che  contributive a sostegno e il rilancio dell’economia.  Con l’entrata in vigore del decreto viene introdotto: – art. 6 – un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro (escluso il settore agricolo) che, fino al 31 dicembre 2020, assumono lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato. L’incentivo non si applica nei  rapporti di apprendistato, nel lavoro domestico ed è strutturato in forma di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda (premio Inail escluso), per un periodo massimo di sei mesi dall’assunzione, nel limite di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. In sintesi, quindi, per un lavoratore full time, l’incentivo non potrà eccedere 4.030 euro nel semestre (671 euro mensili). L’agevolazione, riconosciuta anche per le stabilizzazioni dei rapporti a termine successive all’entrata in vigore del decreto, non si applica in caso di assunzioni/stabilizzazioni di lavoratori che abbiano avuto, nei 6 mesi precedenti, un contratto a tempo indeterminato con la stessa azienda. – art. 7 – Esonero  riconosciuto, con le stesse modalità  e identico arco temporale, per le assunzioni a tempo determinato con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. La facilitazione – cumulabile con altri esoneri o agevolazioni previste dalla normativa vigente – dura per il periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, concessi anche in caso di stabilizzazione. Questa operatività è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. – art. 3 – Viene poi introdotto anche un incentivo in favore dei datori (escluso il settore agricolo) che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di sostegno al reddito (Cigo/Cigd e Aso) stabiliti dal nuovo decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti previsti dalla precedente normativa. La facilitazione, cumulabile con altre agevolazioni, consiste in un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali a carico azienda (premio Inail escluso), per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già  utilizzate nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.

DL SEMPLIFICAZIONI, DEROGA AL CODICE DEGLI APPALTI

Dl Semplificazioni: le deroghe al Codice degli appalti E' stato approvato in via definitiva dalla Camera il decreto recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (DL 16 luglio 2020, n. 76), contenente, tra le varie disposizioni, un pacchetto di misure destinato a rilanciare ed accelerare gli investimenti pubblici. In questa direzione si inquadrano le deroghe al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) estese fino al 31 dicembre 2021 che permetteranno di assegnare gli appalti con procedure più rapide. Nello specifico, all’articolo 1 è previsto che, qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro (anziché a 40 mila euro) e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro. L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento: il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini dell’imputabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e – qualora imputabili all’operatore economico – i ritardi costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento. Per gli appalti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, è prevista l’aggiudicazione tramite procedura negoziata a inviti: almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, e di almeno quindici per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglia comunitaria (5,3 milioni). Inoltre, in base a una modifica introdotta dal Senato, le stazioni appaltanti daranno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate senza bando, tramite pubblicazione di un avviso sui siti internet istituzionali. Al fine di incentivare e semplificare l’accesso delle micro, piccole e medie imprese, il comma 5-ter, anch’esso introdotto dal Senato, ha stabilito che le disposizioni dell’articolo 1 si applicano anche alle procedure per l’affidamento della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali. Nel caso di appalti di importo maggiore, pari o superiori alle soglie comunitarie si potrà ricorrere alla procedura negoziata o del dialogo competitivo, senza previa pubblicazione di un bando di gara, nella misura “strettamente necessaria quando – per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dal COVID-19- i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati”. Il ricorso a tale procedura per ragioni di estrema urgenza, come da modifica del Senato, avviene previa pubblicazione dell’avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione. Nei casi di estrema urgenza e in alcuni settori quali ad esempio l’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria giudiziaria e penitenziaria, le stazioni appaltanti possono operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli europei inderogabili. Per gli appalti sopra soglia l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento. La procedura negoziata potrà essere utilizzata altresì per l’affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa che abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma. Tali disposizioni si applicano anche agli interventi per la messa a norma o in sicurezza di edifici pubblici destinati ad attività istituzionali.

COVID-19, RIPRESA VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali Premessa Con il messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020 sono state illustrate le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti sospesi ai sensi dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in unica soluzione o mediante rateizzazione in quattro rate mensili a partire dal 16 settembre 2020. L’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha introdotto, in alternativa alle succitate disposizioni, un’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi prevedendo la possibilità per i contribuenti di effettuare i versamenti beneficiando di una diversa modulazione dell’adempimento rateale, come di seguito riportata: – per un importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020; – il restante importo, pari al rimanente cinquanta per cento delle somme dovute, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Resta confermato che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Con il presente messaggio si forniscono le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi per adempiere al versamento dell’importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione qualora intendano effettuare il pagamento in modalità rateale, la prima delle quali da versare entro il 16 settembre 2020. Le ulteriori rate dovranno essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo. Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per il pagamento del restante importo, pari al residuo cinquanta per cento delle somme dovute, il cui versamento della prima rata è da effettuarsi entro il 16 gennaio 2021. Si conferma, inoltre, che i contribuenti aventi diritto alla sospensione in esame possono effettuare il versamento dell’intero importo entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili di uguale importo, senza aggravio di sanzioni e interessi. 1. Aziende con dipendenti, Artigiani e Commercianti, e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 Nel paragrafo 2.4 del richiamato messaggio n. 2871/2020 sono riportate le indicazioni per la trasmissione della comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione per Aziende con dipendenti, Artigiani e Commercianti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il servizio, disponibile nel sito internet dell’Istituto, contenente il format da inoltrare, è reperibile al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”. 1.1 Aziende con dipendenti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 Le Aziende con dipendenti e i Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 che intendano avvalersi della rateazione di cui all’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020, devono continuare ad utilizzare il format di cui al messaggio n. 2871/2020 indicando gli importi totali oggetto di sospensione. Per il versamento delle prime quattro rate di pari importo, pari al cinquanta per cento delle somme dovute, i contribuenti provvederanno ai relativi versamenti utilizzando i codici F24 e le modalità riportate nel medesimo messaggio. 1.2. Artigiani e commercianti Si richiama integralmente quanto indicato al paragrafo 2.2 della circolare n. 59/2020 per l’individuazione dei soggetti destinatari della normativa in esame. Per presentare istanza di sospensione e per avvalersi della rateazione secondo le modalità di cui all’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020, i contribuenti devono continuare ad utilizzare il format di cui al messaggio n. 2871/2020. Per il versamento delle rate i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato. 2. Aziende agricole assuntrici di manodopera Alle aziende assuntrici di manodopera destinatarie della sospensione contributiva collegata all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati attributi specifici codici di autorizzazione, visualizzabili nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole. Secondo le indicazioni contenute nel messaggio n. 2871/2020, le aziende per le quali risultano contributi non versati riferiti ai periodi oggetto di sospensione e alle quali è stato attribuito uno dei seguenti codici di autorizzazione: 7H – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5” (cfr. le circolari n. 37/2020, paragrafo 3.4 e n. 52/2020, paragrafo 5.4), attribuito in automatico a cura della Direzione generale; 7L – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020” (cfr. la circolare n. 52/2020, paragrafo 5.4), attribuito in automatico a cura della Direzione generale; 7Q – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2”, attribuito su istanza del contribuente destinatario della sospensione, riceveranno, in prossimità della data di scadenza della ripresa dei versamenti (16 settembre 2020), una comunicazione individuale (News individuale) nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole, con l’indicazione dell’importo da versare, la data di scadenza e i riferimenti del modello “F24” (codeline). Considerato che l’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020 ha introdotto un’ulteriore modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi, ad integrazione delle indicazioni contenute nel paragrafo 2.5 del messaggio n. 2871/2020, si precisa che le aziende che intendono avvalersi della nuova modalità di versamento rateale potranno versare il cinquanta per cento della contribuzione sospesa (in un’unica soluzione … Leggi tutto