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DCPM 7 AGOSTO 2020- MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

DPCM 7 agosto 2020 – Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Consiglio dei Ministri di venerdì 7 agosto ha approvato il nuovo DPCM (pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 agosto) che si applicherà a partire dal 9 agosto e avrà efficacia fino al 7 settembre. Il DPCM contiene numerosi allegati, alcuni dei quali di diretto interesse per le nostre imprese. Le misure, di carattere generale, si applicheranno su tutto il territorio nazionale e, di fatto, prorogano quelle già esistenti. In particolare si prevede: – l’obbligo di utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza; – l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato Tecnico Scientifico; – lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento; – dal 1° settembre 2020 sono consentite le manifestazioni fieristiche e i congressi, previa adozione dei Protocolli validati dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all’art. 2 dell’Ordinanza 3 febbraio 2020 n. 630 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi e tali da consentire la distanza interpersonale di almeno un metro; – per quanto riguarda i corsi di formazione, sono consentiti quello per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, gli esami di qualifica dei percorsi IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL; – le attività nei centri benessere sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle stesse attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio (al riguardo si veda l’allegato 9 al DPCM); – le attività di commercio al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare nel locale più del tempo necessario all’acquisto. In particolare, bisogna attenersi alle disposizioni dell’allegato 11 (Misure per gli esercizi commerciali); – le attività e i servizi di ristorazione (tra cui gelaterie e pasticcerie) sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano accertato preventivamente la compatibilità dello svolgimento delle stesse attività con l’andamento della situazione epidemiologica e in linea con i protocolli o le linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni. Continua a essere consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento sia di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; – le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano accertato preventivamente la compatibilità dello svolgimento delle stesse attività con l’andamento della situazione epidemiologica e in linea con i protocolli o le linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni. Resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del DPCM del 26 aprile (v. Circ. prot. 572 del 4 maggio 2020); – le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano accertato preventivamente la compatibilità dello svolgimento delle stesse attività con l’andamento della situazione epidemiologica e in linea con i protocolli o le linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di almeno un metro. Vengono inoltre specificati i contenuti che devono avere al riguardo i protocolli delle Regioni; – tutte le attività produttive manifatturiere e commerciali sull’intero territorio nazionale devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le Parti sociali (Allegato 12), nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, quello nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 (Allegato 13) e nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 14). Sono, inoltre, previste limitazioni agli spostamenti da e per l’estero (artt. 4 e 5 del DPCM) con, in alcuni casi, la previsione di un periodo di isolamento fiduciario per 14 giorni all’ingresso in Italia dai Paesi individuati nell’Allegato 20. Il DPCM contiene numerosi allegati di interesse, tra i quali: – Allegato 9, linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020 e linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative aggiornate al 6 agosto 2020; – Allegato 11, recante misure per gli esercizi commerciali; – Allegato 12, recante protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le Parti sociali del 24 aprile 2020; – Allegato 13, recante protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri; – Allegato 14, recante protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica; – Allegato 16, recante linee guida per il trasporto scolastico dedicato; – Allegato 19, recante misure igienico-sanitarie; – Allegato 20, spostamenti da e per l’estero. Per scaricare il testo del DCPM clicca qui 

BONUS -DONNE IN CAMPO-

Donne in campo”, un’opportunità per tutte le imprenditrici agricole che, che intendono investire per la prima volta nella terra, o che sono già nel settore da anni. Il bonus prevede, grazie ad un fondo rotativo da 15 milioni (questa la dotazione finanziaria iniziale per il 2020), la possibilità per le imprenditrici agricole di richiedere mutui a tasso zero, fino a 300 mila euro. Ai mutui a tasso zero, fino a 300mila euro da restituire in un minimo di 5 anni e un massimo di 15 (comprensivi del periodo di preammortamento), possono accedere: le donne con qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto società composte al femminile per più della metà dei soci e delle quote di partecipazione I finanziamenti andranno a coprire fino al 95% delle spese ritenute ammissibili, ovvero quelle per: migliorare il rendimento dell’azienda e favorire una maggiore sostenibilità (attraverso la riduzione dei costi di produzione o la riconversione delle attività agricole). migliorare le condizioni agronomiche e ambientali migliorare igiene e benessere animale realizzare infrastrutture utili allo sviluppo, all’adeguamento e alla modernizzazione dell’azienda ?acquisto terreni, l' importo non deve superare il 10% del progetto presentato Le persone interessate devono rivolgersi ad  Ismea, l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare del Ministero delle Politiche Agricole.

SUPERBONUS 110% E CESSIONE DEL CREDITO: EMANAZIONE PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Superbonus 110% e cessione del credito: emanazione provvedimenti attuativi. Dopo la firma del Decreto cd. “Asseverazioni” di cui vi abbiamo dato conto nella precedente comunicazione sono stati formati, nell’ordine: a) Il Decreto interministeriale cd. “Requisiti”, in data 6 agosto 2020, con cui sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente; b) Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture recante l’aggiornamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017 (Sisma Bonus- Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, all’efficacia degli interventi effettuati) al fine di tenere conto delle modifiche introdotte dagli articoli 119 e 121 del suddetto decreto-legge n. 34/2020, con particolare riferimento alle modalità di presentazione dell’asseverazione prevista dai commi 13 e 13-bis dell’articolo 119 del medesimo decreto legge; c) Il Provvedimento in data 8 Agosto 2020, Prot. n. 283847/2020, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha emanato: “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici” oltre alla relativa modulistica per l’invio della prescritta comunicazione per l’esercizio dell’opzione relativa agli interventi; d) La circolare n. 24 dell’8 agosto 2020 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha emanato i primi chiarimenti in ordine alla Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Si completa pertanto l’atteso quadro normativo per l’applicazione piena delle misure introdotte dal Decreto “Rilancio” e si entra nella fase pienamente operativa della importante misura, senza particolari sconvolgimenti dei testi rispetto alle anticipazioni che avevamo avuto modo di vedere prima della formalizzazione dei richiamati provvedimenti che potrete rintracciare anche si seguenti indirizzi web: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/energia/superbonus-110 http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-n-329-del-6-agosto-2020 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-8-agosto-2020 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+20 20.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77 A) DECRETO INTERMINISTERIALE CD. “REQUISITI”, IN DATA 6 AGOSTO 2020 Si tratta del provvedimento con il quale Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali del 110% previste dall’articolo 119 del Decreto Rilancio, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Il provvedimento di compone di 12 articoli e di 9 allegati con le specifiche tecniche riferite alle diverse tipologie di interventi. In particolare, di seguito, quanto è previsto dall’articolato. Articolo 1: definisce l’oggetto e il campo di applicazione del decreto. Articolo 2: definisce la tipologia e le caratteristiche degli interventi, richiamando nel dettaglio le tipologie di intervento che possono accedere ai benefici concessi dalle detrazioni fiscali oggetto del decreto, e definisce le loro caratteristiche rimandando agli appositi allegati tecnici. Articolo 3: definisce, in relazione all’allegato tecnico, i limiti delle detrazioni in termini di percentuali, di spesa ammissibile o di detrazione massima, nonché gli anni in cui ripartire la detrazione. Stabilisce, inoltre, che l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima è calcolato secondo quanto riportato all'allegato B. Articolo 4: definisce i soggetti ammessi alla detrazione Articolo 5: elenca, per ogni tipologia di intervento, le voci di spesa che rilevano al fine della determinazione dei limiti delle agevolazioni. Specifica, inoltre, che le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell'attestato di prestazione energetica, sono ricomprese tra quelle agevolabili. Articolo 6: individua ed elenca gli adempimenti che i soggetti ammessi sono tenuti a rispettare per avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di efficientamento energetico. Articolo 7: definisce i casi in cui è obbligatoria la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica (APE), per avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di efficientamento energetico. In particolare, è specificato che, per gli interventi ai sensi dell’articolo 119, commi 1 e 2, del DL Rilancio è necessario produrre gli attestati di prestazione energetica ante e post-intervento. Articolo 8: stabilisce che gli interventi che accedono alle detrazioni sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal decreto. L'asseverazione comprende, ove previsto dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Definisce, inoltre, i casi in cui le asseverazioni possono essere sostituite da un'analoga dichiarazione resa dal direttore lavori nell'ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate. Articolo 9: definisce i casi relativi alle opzioni della cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ai sensi dall'articolo 14 del D.L. n. 63/2013 e successive modificazioni, nonché per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ai sensi degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio. Articolo 10: disciplina le attività di monitoraggio dei risultati del meccanismo delle detrazioni fiscali assegnate ad ENEA al fine della verifica del raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e l'efficacia dell'utilizzo delle risorse pubbliche impiegate allo scopo. Articolo 11: disciplina i controlli nell’ambito della vigente disciplina di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2018 concernente le procedure e modalità per l'esecuzione dei controlli sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica. Articolo 12: disciplina l'entrata in vigore e definisce la casistica in cui taluni interventi siano stati avviati antecedentemente alla stessa. Quanto agli allegati: • Allegato A Requisiti da indicare … Leggi tutto

REGIONE PIEMONTE- BONUS CULTURA

Da venerdì 7 agosto a sabato 31 ottobre 2020 è attivo il bando per richiedere il Bonus Cultura della Regione Piemonte. Il sostegno è dedicato al comparto culturale tramite la concessione di un contributo una tantum a fondo perduto per i soggetti che non hanno accesso – o che non intendono accedere – ai contributi ordinari in materia di cultura, alle imprese e agli operatori aventi sede legale e operativa nella Regione Piemonte e che operano in ambito culturale e dell'indotto a supporto delle attività del comparto. Le risorse complessive ammontano a 3 milioni di euro e il bonus verrà erogato nella forma di 700 euro per i lavoratori autonomi e per le imprese individuali, e di 1.000 euro per i soggetti costituiti in forma di associazione o di altra tipologia di ente non lucrativo di diritto privato o di società. I codici ATECO e i relativi sottocodici ammessi al Bonus sono: – 59.11 (attività di produzione cinematografica); – 59.12 (attività di post-produzione cinematografica); – 59.13 (attività di distribuzione cinematografica); – 59.20 (attività di registrazione sonora); – 74.10.2 (attività di design); – 74.10.29 (altre attività di disegnatori grafici); – 74.20 (attività fotografiche); – 74.30 (attività di interpreti e traduttori) per i quali occorre caricare sulla piattaforma anche copia della qualifica di attestazione professionale; – 79.90.20 (attività delle guide turistiche) per le quali occorre caricare sulla piattaforma anche copia del tesserino identificativo regionale; – 82.30 (organizzazione di convegni e fiere); – 85.52 (formazione culturale); – 90.01 (rappresentazioni artistiche); – 90.02 (attività di supporto alle rappresentazioni artistiche); – 90.03 (creazioni artistiche e letterarie); – 90.04 (gestione di strutture artistiche); – 91.01 (attività di biblioteche e archivi); – 91.02 (attività di musei); – 91.03 (gestione di luoghi e monumenti storici); – 93.19.92 (attività delle guide alpine) per le quali occorre caricare sulla piattaforma anche copia del tesserino identificativo regionale; – 94.99.2 (attività di organizzazioni che perseguono fini culturali) per le quali occorre caricare sulla piattaforma anche copia dello Statuto in corso di validità. La procedura di presentazione delle domande è «a sportello» e, pertanto, le stesse possono essere presentate continuativamente, fatte salve eventuali comunicazioni di termine/sospensione per esaurimento della dotazione finanziaria disponibili da parte di Finpiemonte. La concessione del Bonus una tantum è subordinata al controllo della documentazione ammissibile, la cui mancanza o non correttezza determinerà la non ricevibilità e archiviazione della domanda, e seguirà l’ordine temporale di arrivo delle istanze sulla piattaforma indicata. Per accedere alla piattaforma, clicca qui  https://www.finpiemonte.it/news/2020/08/07/bonus-cultura-contributi-a-fondo-perduto- per-fotografi-guide-turistiche-traduttori-e-operatori-culturali, Per maggiori informazioni o se hai difficoltà  nella compilazione della richiesta contattaci allo 015 8551710

SUPERBONUS 110% – PRONTI I MODULI PER LE ASSEVERAZIONI

Superbonus 110%: pronti i moduli per le asseverazioni Il 5 agosto scorso è stato pubblicato il decreto attuattivo del Ministro dello Sviluppo Economico relativo alla modulistica e alle modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea, per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio che possono beneficiare del Superbonus 110%. Il DM Asseverazioni reca in allegato la modulistica che definisce le modalità di trasmissione dell’asseverazione e indica la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli sanzionabili da 2 mila a 15 mila euro. L’asseverazione deve attestare il rispetto dei requisiti per accedere al Superbonus e la congruità delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi e potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato. Nel secondo caso, al termine dei lavori sarà necessario produrre una nuova asseverazione. I modelli di asseverazione allegati al DM recano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e potranno essere compilati online, attraverso il sito dell’ENEA. Il decreto prevede, inoltre, che il tecnico incaricato debba apporre il timbro del Collegio o Ordine professionale di appartenenza oltre a specificare che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza (da allegare) sia adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500mila euro. Nei casi di asseverazione riferita ad uno stato di avanzamento delle opere, si dovrà allegare la dichiarazione che asseveri il rispetto dei requisiti secondo quanto indicato dal progetto, dagli APE preliminari e dalle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati. L’asseverazione dovrà essere compilata e trasmessa online nel portale informatico ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori e, per ogni istanza, ENEA verificherà che il beneficiario rientri tra gli aventi diritto e che i dati tecnici e i costi siano conformi alle indicazioni contenute nell’ulteriore Decreto interministeriale sui requisiti e i massimali del 6 agosto scorso. Per scaricare il modello di asseverazione clicca qui Per scaricare atto notorietà clicca qui  Per scaricare il dm clicca qui 

TO MOBILITA’1? REGOLAMENTI E RIFORME DELL’ AUTOTRASPORTO

  PACCHETTO MOBILITÀ I°: PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE UE I REGOLAMENTI E LE DIRETTIVE DI RIFORMA DELL’AUTOTRASPORTO Confartigianato Trasporti informa che il 31 luglio u.s. sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’UE i testi dei regolamenti e delle direttive comunitari del I° Pacchetto sulla mobilità, approvati in via definitiva in data 9 luglio 2020. Di seguito il dettaglio dei testi contenuti in Gazzetta: Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi. Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 Gazzetta Ufficiale UE L249 del 31/07/2020

PROROGA DOCUMENTO REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA – ISTRUZIONI INPS

Proroga documento regolarità contributiva (Durc on line). Istruzioni Inps In sede di conversione del DL 34/20, con l’art. 81, comma 1, è stato abrogato l’articolo 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020, disposizione che aveva stabilito che i Durc on line in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 conservassero validità fino al 15 giugno 2020. A seguito di tale abrogazione, per i Durc on line trova applicazione il regime di proroga previsto dall’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, a mente del quale tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 conservano validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza. Sulla materia è intervenuto l’Istituto con il messaggio 2998 del 30 luglio 2020, che si allega, nel quale viene pertanto precisata la scadenza della validità dei Durc on line che riportano nel campo Scadenza validità una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, che pertanto viene estesa al 29 ottobre p.v. (90 giorni dopo la fine dello stato di emergenza, che fino al 30 luglio u.s. era fissato al 31 luglio 2020). In riferimento alla nuova scadenza del 15 ottobre 2020 introdotta con il D.L. 83/2020 si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni quando tale disposizione sarà recepita ufficialmente dall’Istituto. Di conseguenza, chiarisce il messaggio in esame, sia i contribuenti per cui è stato prodotto il Durc on line entro la forbice di date sopra riportata ovvero i richiedenti a cui è stata comunicata la formazione dello stesso documento devono ritenerne estesa la validità fino al 29 ottobre 2020. Una ulteriore precisazione del messaggio 2998 riguarda l’esclusione dalla disciplina in esame delle casistiche di contratti pubblici di beni e servizi riportati nell’art. 8 del DL 76/2020, per i quali il comma 10 dello stesso articolo 8 esclude l’applicazione della proroga. Un messaggio coerente con le indicazioni sopra riportate è stato inserito nell’home page del Durc on line. Si precisa infine che le richieste di verifica della regolarità pervenute sia prima che dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione (19 luglio u.s.) saranno trattate secondo la disciplina generale in materia di Durc, per cui si rimanda alla casistica di cui all’ultimo periodo del punto 2 del messaggio in esame. Per ulteriori info clicca qui 

REGIONE PIEMONTE- BANDO LINEA B VELOCIPIDI DA UTILIZZARE DALLE IMPRESE PER LA PROPRIA ATTIVITA’

PUBBLICATO IL NUOVO BANDO CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE Con la D.G.R. n. 12-1668 del 17/7/2020 pubblicata sul BURP del 23/07 u.s. (scaricabile dal link sottostante), la Regione Piemonte, in collaborazione con Unioncamere Piemonte, ha stanziato contributi a fondo perduto per un ammontare complessivo di 5.63 mln euro a beneficio delle Micro PMI aventi almeno una sede operativa attiva in Piemonte, valide su tre linee A-B-C : Linea B – Velocipedi ha l'obiettivo di finanziare le spese per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita, biciclette cargo o tricicli da carico utilizzati dalle imprese per la propria attività. Dotazione finanziaria La Linea B – Velocipedi ha una dotazione finanziaria complessiva pari a 500.000 euro. Beneficiari Micro, Piccole e medie imprese (MPMI) aventi unità locale operativa attiva in Piemonte. Requisito che deve essere posseduto dal momento della domanda e almeno fino a quello della liquidazione del contributo. Sono escluse dalla partecipazione al bando: ·         Le imprese nelle quali almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente. ·         Le imprese che effettuano trasporto TPL di linea Interventi ammissibili Sono ammissibili interventi di acquisto delle seguenti tipologie di velocipedi:  ·         Bicicletta a pedalata assistita ·         Bicicletta cargo o triciclo da carico, assimilabile a un velocipede ·         Bicicletta cargo o triciclo da carico a pedalata assistita, assimilabile a un velocipede Non è ammissibile l’acquisto tramite noleggio a breve o lungo termine. La fattura intestata all’impresa, deve avere data successiva al 1° febbraio 2020. Ciascuna impresa può presentare fino a 10 domande di contributo a valere sul Bando, corrispondenti all’acquisto di 10 velocipedi. I mezzi acquistati devono rimanere di proprietà dell’azienda per almeno 4 anni dalla data di concessione del contributo. Ammontare e natura dell'agevolazione L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto in base alla tipologia di velocipede acquistato: ·         Bicicletta a pedalata assistita: 500,00 € ·         Bicicletta cargo o triciclo da carico, assimilabile a un velocipede: 750,00 € ·         Bicicletta cargo o triciclo da carico a pedalata assistita, assimilabile a un velocipede: 1.000,00 € Il contributo è concesso ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni. É prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili, fermo restando il non superamento dell’importo rendicontato. Modalità di richiesta dell'agevolazione La domanda di agevolazione può essere presentata a partire dalle ore 9.00 di venerdì 31 luglio e fino al 30 novembre 2020, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento risorse.Per profilarsi e compilare le domande di cui al bando utilizzate il seguente link (in corso di aggiornamento): http://www.pie.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=1487 Per l’invio telematico è necessario essere registrati ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo: www.registroimprese.it L’assegnazione del contributo avverrà in unica fase, dietro presentazione della modulistica prevista, secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta. Per maggiori informazioni potete rivolgervi ai nostri uffici al numero 015 8551710. PER  SCARICARE IL  BANDO CLICCA QUI 

REGIONE PIEMONTE – BANDO LINEA C ACQUISTO BENI E\O SERVIZI PER L’ IMPLEMENTAMENTO DELLO SMART-WORKING

PUBBLICATO IL NUOVO BANDO CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE Con la D.G.R. n. 12-1668 del 17/7/2020 pubblicata sul BURP del 23/07 u.s. (scaricabile dal link sottostante), la Regione Piemonte, in collaborazione con Unioncamere Piemonte, ha stanziato contributi a fondo perduto per un ammontare complessivo di 5.63 mln euro a beneficio delle Micro PMI aventi almeno una sede operativa attiva in Piemonte, valide su tre linee (A-B-C) LINEA C: bando per l’acquisto di beni o servizi utili per l’implementazione dello smart-working del personale dipendente (hardware-software) contributo fondo perduto 50% spese imponibili documentate e sostenute con fattura successiva al 1° febbraio 2020; d   1.  spese per acquisto di notebook, tablet e altri device purché finalizzati al lavoro a distanza; spese per l’acquisto di tecnologie e servizi (anche sotto forma di abbonamento) in cloud in grado di garantire forme di collaborazione a distanza; spese per acquisto e installazione VPN, VoiP, sistemi di Backup / ripristino dei dati Sicurezza di rete;   2.  spese per software per servizi all’utenza (es. siti web, app, integrazioni con provider, servizi di pagamento, piattaforme di e-commerce e sistemi di delivery, ecc.);   3.  spese per acquisto di strumentazione e servizi per la connettività (es. smartphone, modem e router Wi-Fi, switch, antenne, etc.). PRESENTAZIONE DOMANDE Le domande di contributo devono essere presentate a partire dalle ore 09.00 del 31 luglio 2020 fino alle ore 16.00 del 30 novembre 2020 (tre finestre). La procedura è esclusivamente telematica tramite UNIONCAMERE accedendo al sito. FINESTRE PRESENTAZIONE DOMANDE: SCADENZA 31 AGOSTO – 30 SETTEMBRE – 30 NOVEMBRE 2020 Per profilarsi e compilare le domande di cui al bando utilizzate il seguente link (in corso di aggiornamento): http://www.pie.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=1487 Per l’invio telematico è necessario essere registrati ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo: www.registroimprese.it Per maggiori informazioni potete rivolgervi ai nostri uffici al numero 015 8551710. PER SCARICARE IL BANDO CLICCA QUI