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CORONAVIRUS, CONFARTIGIANATO CONSENTIRE LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DEL VERDE

CORONAVIRUS – Confartigianato: ‘Consentire la prosecuzione delle attività di manutenzione del verde”   Consentire la prosecuzione dell’attività alle imprese specializzate nella manutenzione del verde. Lo chiede Christian Mattioli, Presidente di Confartigianato Imprese del verde, ai Ministeri dello Sviluppo Economico, delle Politiche agricole e degli Affari regionali. “Lo stop alle nostre imprese stabilito con i provvedimenti per contenere la diffusione del Covid-19 – sottolinea Mattioli – rischia di creare numerosi problemi. A cominciare da quelli alla circolazione stradale: erbe e arbusti non tagliati limitano la visibilità e aumentano il rischio di incidenti. La mancata cura del verde fa anche proliferare topi o animali dannosi alla salute. Rischi per la sicurezza dei cittadini anche dalla mancata manutenzione della vegetazione e degli alberi sulle strade. “Anche a fronte delle richieste provenienti dalle pubbliche amministrazioni locali, preoccupate dalle criticità conseguenti alla sospensione degli interventi di manutenzione del verde – aggiunge il Presidente Mattioli – auspichiamo una risposta urgente da parte dei Ministeri competenti affinché alle attività con codice Ateco 81.30 sia concesso di proseguire l’attività. Rischiamo di subire la concorrenza di aziende del settore agricolo, che già in alcune realtà locali sta operando nella cura e manutenzione del verde su chiamata degli enti pubblici locali. Vigileremo sulla verifica del possesso del corretto codice Ateco da parte di queste imprese”.

ANAEPA, RICOSTRUZIONE POST-SISMA: SUBITO PAGAMENTO LAVORI EFFETTUATI

Ricostruzione post-sisma: subito pagamento lavori effettuati Ora che i cantieri sono fermi per effetto del DPCM del 22 marzo, la mancanza di liquidità rischia di non far riaprire più migliaia di imprese dell’edilizia. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente nell’individuazione ed attuazione di misure rivolte a contrastare e ridurre le conseguenze socioeconomiche scaturenti dall'emergenza sanitaria in corso, il Commissario di Governo alla ricostruzione, Giovanni Legnini, con l’ordinanza n. 97 ha disposto l’immediato pagamento dei lavori di ricostruzione post sisma effettuati fino al momento della sospensione, senza attendere quindi il completamento degli stati di avanzamento (SAL), nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 2016. L’ordinanza è immediatamente esecutiva e consentirà di richiedere subito il pagamento dei Sal parziali, in deroga alle norme attuali che invece prevedono il raggiungimento di determinate percentuali di completamento dei lavori (20%, 40% e 70%, oltre al saldo finale). La richiesta di pagamento potrà anche riguardare le spese tecniche nonché le spese sostenute per gli interventi sui beni mobili strumentali e per il ripristino delle scorte. La misura, che resterà in vigore fino al 30 giugno, consentirà dunque alle imprese edili di recuperare liquidità, a condizione che i lavori eseguiti prima della sospensione dei cantieri raggiungano un valore minimo di almeno 5 mila euro. L'importo del SAL – si legge nell'ordinanza – deve essere determinato in misura corrispondente alle lavorazioni eseguite. In nessun caso l'importo del Sal può determinare il superamento del 95% di erogazione del contributo. La richiesta di pagamento deve contenere specifica attestazione della percentuale dello stato di avanzamento dei lavori e va presentata dal Direttore dei lavori all'Ufficio speciale per la ricostruzione; le domande sono presentate utilizzando la piattaforma informatica in uso presso la struttura del Commissario straordinario. Ai fini della verifica della regolarità contributiva delle imprese affidatarie e fornitrici nonché dei tecnici e professionisti, alla data di emissione delle fatture, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i DURC, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (art. 103, comma 2, del decreto-legge n.18 del 2020). Data:   06/04/2020     Allegato Dimensione Ordinanza n.97 306.81 KB

CORONVIRUS MASCHERINE A NORMA, CHIAREZZA SULLE REGOLE PER PRODURLE

CORONAVIRUS – Mascherine a norma. Confartigianato Varese fa chiarezza sulle regole per produrle  In questa situazione di emergenza sanitaria e di carenza di mascherine e dispositivi di protezione individuale molte aziende hanno deciso di convertire la produzione e realizzare questa tipologia di materiale. Ma per mettere sul mercato mascherine e dpi sicuri ed efficaci bisogna conoscere e rispettare precise norme. Confartigianato Imprese Varese fa chiarezza sull’argomento con un ampio approfondimento pubblicato sul proprio portale in cui fornisce indicazioni preziose e pratiche alle aziende che vogliono realizzare questi prodotti. Confartigianato è grata a Confartigianato Varese per questa iniziativa. In un momento tanto grave e spesso confuso per tutti noi, cittadini e imprenditori, non possiamo permetterci di improvvisare. Questo contributo di chiarezza serve alle nostre aziende a svolgere correttamente il proprio lavoro. Di seguito l’approfondimento di Confartigianato Varese Mascherine e Dpi, c’è troppa confusione in giro. Eppure il tema, anche data la situazione, è terribilmente serio. Proviamo dunque a fare chiarezza, partendo da una breve 1/5 premessa: qualsiasi prodotto realizzato nei Paesi avanzati, Italia compresa, deve rispettare normative necessarie a tutelare i consumatori e, a volte, anche il mercato interno. Non fanno eccezione mascherine e dispositivi di protezione individuale (DPI). Come tutti sanno, si tratta di prodotti che potrebbero proteggerci in questa fase e che, ad oggi, risultano pressoché introvabili, motivo per cui in molti hanno deciso di avviare nuove produzioni, con il consenso dei media e dell’opinione pubblica. Tutto sistemato? «Non proprio» spiega il consulente ambiente e sicurezza di Confartigianato Imprese Varese, Davide Baldi, «perché sono ovviamente ancora in vigore precise regole sulla produzione dei Dpi». Regole che devono essere osservate. Cerchiamo di essere più specifici analizzando il problema per capitoli. I MATERIALI «Non tutti i materiali sono idonei e chi, fino a ieri, produceva altro, potrebbe non saperlo», dice Baldi. Spieghiamone le ragioni: le norme specifiche sulle semi-maschere filtranti UNI EN 149:2009 e sulle maschere facciali a uso medico UNI EN 14683, non dicono che materiale occorra per produrle ma elencano le caratteristiche che devono avere, così da consentire anche l’impiego di nuovi materiali. Ma in momenti di emergenza non c’è il tempo di studiare nuovi materiali. Che fare dunque? Il 21 marzo Regione Lombardia, con il Politecnico, ha fissato dei requisiti minimi: «Il materiale può consistere in TNT (tessuto-non-tessuto) in polipropilene o (come seconda opzione) in poliestere… diametro 1-3 micron… almeno 20 g/mq di mel blow in singolo strato oppure come somma di più strati». Si tratta di una indicazione semi-ufficiale dato che né Regione Lombardia e né Politecnico hanno potere normativo, ma nello specifico è stato valutato che un materiale del genere può rispondere a buoni requisiti di funzionamento. «Alle aziende non possiamo far altro che dire: se non avete a disposizione simili materiali, non potete realizzare mascherine considerate idonee» specifica Baldi, che tuttavia prende atto di alcune criticità oggettive: i costi del TNT sono lievitati e trovarlo è quasi impossibile. LA PRODUZIONE Capitolo produzione: la differenza tra realizzazione di mascherine a uso medico e realizzazione di mascherine non a uso medico è sostanziale. «In caso di maschere non a uso medico ma semplicemente di semi-maschere filtranti, non pare ci siano particolari restrizioni anche se è sottointeso che non possono essere contaminate, soprattutto in un momento di pandemia virale, e non possono essere un potenziale rischio di infezione». La norma comunque specifica che «devono essere imballate in modo da essere protette contro danni meccanici e contaminazioni prima dell’uso». Quindi anche la produzione deve evitare contaminazioni. 2/5 È comunque previsto che vi sia un sistema di gestione della qualità, ISO 13485 o Good Manufacturing Practices (GMP). «Se, invece, le mascherine sono a uso medico, tutto diventa più complicato». «Il fabbricante deve aver predisposto e implementato un sistema di gestione della qualità per garantire e regolare, mantenere e controllare i requisiti di base relativi all’attività di produzione»: tradotto, questo non significa che il sistema deve essere certificato ma che bisogna seguire procedure e registrazioni adeguate a garantire l’assenza di contaminazione batteriologica. IL PRODOTTO Sia le semi-maschere filtranti che le maschere a uso medico prevedono test severi, che consentono di classificarle in base al grado di protezione. In particolare, le semimaschere come FFP1, FFP2, FFP3 in base al grado di penetrazione degli aerosol di prova e le maschere medicali Tipo I, II, IIR in base alla filtrazione batterica. Le norme prevedono l’effettuazione obbligatoria di test di classificazione. LE DEROGHE L’Istituto Superiore della Sanità (ISS), vista la situazione di emergenza, ha emesso una nota esplicativa indicando una «procedura di produzione in deroga di maschere facciali a uso medico (Art. 15 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18)». In questa nota si prende atto del fatto che, in considerazione dell’urgenza, non c’è tempo per effettuare l’intero iter burocratico necessario a produrre un dispositivo medico. Il produttore può dunque autocertificare il rispetto di tutti requisiti previsi dalle varie norme, sottoporlo all’ISS e vendere le mascherine senza marcature CE. L’ISS non effettuerà alcuna prova sul campione ma si limiterà a una valutazione documentale in modo da rispondere entro tre giorni nel merito dell’idoneità. In caso contrario, il produttore o il commerciante dovrà ritirare tutta la merce immessa sul mercato. «La responsabilità è tutta in capo al produttore o al commerciate – sintetizza Davide Baldi – Di suo l’ISS non si assume alcuna responsabilità sul prodotto, ma solo sulla documentazione fornita». REGIONE LOMBARDIA Regione Lombardia ha sottoscritto un accordo con il Politecnico che consente di inviare all’ateneo dieci campioni di mascherine da testare, specificando se si tratta di DPI o di mascherine chirurgiche. Entro tre giorni si riceverà un riscontro di merito. La Regione specifica inoltre che «è possibile produrre e immettere in commercio mascherine chirurgiche destinate agli operatori sanitari e sociosanitari o DPI destinati a tutti gli altri lavoratori tuttora autorizzati a svolgere la propria attività e non in condizione di mantenere la 3/5 distanza interpersonale di almeno un metro se e solo se esse hanno caratteristiche di protezione identiche a quelle certificate». «Le altre tipologie di mascherine, non idonee, per caratteristiche tecniche … Leggi tutto

CORONAVIRUS, ISTRUZIONI PER PRESENTARE LE DOMANDE AL FSBA

CORONAVIRUS – FSBA, istruzioni per presentare le domande relative alle prestazioni di sostegno al reddito COVID-19 FSBA, il fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato ha deliberato un piano speciale di sostegno al reddito in base a quanto stabilito dal Decreto Cura Italia. Si tratta di un piano importante per tutelare i dipendenti che si trovano temporaneamente sospesi dal lavoro a causa degli effetti dell’emergenza Covid 19 sulle aziende. Viene aggiornata la regolamentazione del sostegno al reddito che permette l’accesso all’assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane, introducendo tra le causali quella riferita all’emergenza COVID–19. L’aggiornamento di tali regolamentazioni riguarda l’assetto istituzionale e procedimentale già autorizzato dal Ministero del Lavoro. Anche i datori di lavoro artigiani non in regola con la contribuzione potranno chiedere la prestazione COVID-19, procedendo con l’iscrizione a FSBA e con la regolarizzazione della relativa posizione. Tale regolarizzazione potrà avvenire anche mediante la rateizzazione dell’importo dovuto a partire dalla ripresa del versamento dei contributi. Possono essere presentate le domande per le prestazioni emergenza COVID-19, secondo le modalità stabilite da FSBA. Tali domande possono riguardare sia la prosecuzione delle prestazioni in corso dal 23 febbraio, sia le prestazioni relative ai periodi di sospensione nel limite delle 9 settimane previste dal decreto. Tali domande possono essere presentate fino al 31 maggio 2020. Tutte le procedure, l’iscrizione, le domande relative alle prestazioni, gli adempimenti formali, dovranno essere effettuati mediante la piattaforma informatica FSBA. Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a FSBA – via email info@fondofsba.it e seguendo le istruzioni nel sito FSBA all’indirizzo http://www.fondofsba.it/

PRESENTAZIONE MODELLI INTRAST, ESTEROMETRO E RIMBORSO ACCISE PROROGATE AL 30 GIUGNO

Per effetto della sospensione degli adempimenti tributari la presentazione dei modelli intrastat, dell’esterometro e dell’istanza di rimborso delle accise del 1° trimestre 2020 con scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 può essere effettuata entro il 30 giugno 2020 L’articolo 62, comma 1 del D.L. 18/2020, dispone che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 sono sospesi e devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Come già indicato nell’Informativa n. 15 del 19 marzo 2020, tra i gli adempimenti di natura tributaria in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 interessati dalla predetta sospensione al 30 giugno 2020, rientra: la comunicazione delle operazioni transfrontaliere del primo trimestre 2020 in scadenza il 30 aprile, i modelli riepilogativi Intrastat (scadenze del 25 marzo, 25 aprile e 25 maggio), l’istanza di rimborso delle accise del 1° trimestre 2020. PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT Con riferimento ai modelli Intrastat si evidenzia che la sospensione della presentazione dei predetti elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie è stata confermata dall’Agenzia delle Dogane con un proprio comunicato del 20 marzo 2020 secondo cui rientra nella sospensione dei termini anche la scadenza della presentazione telematica dei Modelli Intrastat di cui all’articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993, convertito con modificazioni, dalla Legge 427/1993. La sospensione fa riferimento agli elenchi riepilogativi: delle cessioni intracomunitarie di beni (Intra -1 bis); degli acquisti intracomunitari di beni (Intra -2 bis), dei servizi resi (Intra -1 quater); dei servizi ricevuti (Intra -2 quater). Come è noto, l’ordinario termine di presentazione dei predetti modelli è fissato entro il giorno 25 del mese successivo al mese o trimestre di riferimento. Pertanto, dal momento che sono sospesi gli adempimenti con scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, la predetta sospensione al 30 giugno 2020 riguarda la presentazione dei modelli intrastat relativi: al mese di febbraio 2020, il cui termine di presentazione è il 25 marzo 2020; al mese di marzo 2020 il cui termine di presentazione è il 25 aprile 2020; al mese di aprile 2020 il cui termine di presentazione è il 25 maggio 2020; al 1° trimestre 2020 il cui termine di presentazione è il 25 aprile 2020. PRESENTAZIONE DELL’ESTEROMETRO DEL 1° TRIMESTRE 2020 Per quanto riguarda, invece, l’esterometro si ricorda che l’articolo 16 D.L. 124/2019 ha modificato l’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015. Pertanto, a decorrere dall’anno 2020 i soggetti passivi Iva trasmettono trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. Come chiarito dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30.4.2018, la trasmissione telematica è effettuata tenendo conto della data del documento per le fatture emesse e della data di ricezione del documento comprovante l’operazione per le fatture ricevute; per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva. Con riferimento, quindi, all’esterometro relativo al 1° trimestre 2020, la cui scadenza ordinaria è fissata al 30 aprile 2020, a seguito della sospensione disposta dal predetto articolo 62, la presentazione può essere effettuata entro il 30 giugno 2020. BENEFICI SUL GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE UTILIZZATO NEL SETTORE DEL TRASPORTO: RIMBORSO DELLE ACCISE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE DELL’ANNO 2020 Con una Nota n. 96399/RU del 23 marzo 2020, l’Agenzia delle Dogane, Direzione Accise ricorda che per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2020, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali (rimborso delle accise) può essere presentata dal 1° al 30 aprile 2020. Nel caso in cui a causa della crisi sanitaria in atto, il soggetto fosse impossibilitato a trasmettere la dichiarazione all’Ufficio delle dogane, l’Agenzia delle dogane con la citata Nota conferma che la presentazione della predetta dichiarazione, la cui scadenza è compresa nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, potrà godere della sospensione degli adempimenti tributari introdotta con l’articolo 62 del D.L. n. 18/2020, e pertanto, tale adempimento potrà essere assolto per l’esercizio del proprio diritto al rimborso entro il 30 giugno 2020, in conformità a quanto previsto dall’articolo 62, comma 6, del D.L. n. 18/2020.

COSA FACCIO DOPO LA SCUOLA ? IL PANIFICATORE

PANIFICATORE  Il panificatore produce pane (di farina bianca, segale, integrale), dolci da consumare freschi o da conservare, prodotti di piccola panetteria nonché prodotti tipici. Il processo di preparazione del pane si articola essenzialmente in tre fasi: preparazione dell’impasto, modellatura dell’impasto, cottura delle pagnotte. Per la preparazione dell’impasto tutti gli ingredienti vanno pesati seconda la ricetta, impastati nell’impastatrice, trattati e a seconda del prodotto lasciati riposare per un certo periodo di tempo. Per dare forma all’impasto si utilizzano apposite macchine o le mani. Durante la cottura è necessario controllare il calore e il procedimento della cottura. Infine il prodotto viene tolto dal forno e in certi casi farcito. Tra le attività correnti rientra l’accurata pulizia del forno e delle macchine. Questo mestiere si svolge per lo più in piccoli gruppi e in ambienti molto caldi. L’orario di lavoro inizia il mattino molto presto e termina all’incirca verso mezzogiorno. ATTITUDINI, CONOSCENZE, FIGURE AFFINI Attitudini Buona salute (il fornaio lavora essenzialmente stando in piedi, assenza di allergie e asma), abilità manuali, gusto e olfatto sviluppati, disponibilità ad alzarsi al mattino presto e a lavorare in gruppo, attitudine al lavoro pratico-artigianale Figure professionali affini Pasticciere/a, pizzaiolo/a, cuoco/a, tecnico/a alimentarista Nozioni e abilità richieste Il processo produttivo in genere. La conoscenza delle farine; La lievitazione; I tipi di pane. Le tecniche di lavorazione: della sfoglia dolce, della sfoglia salata e della pasta frolla. Regole di refrigerazione, congelamento e interruzione della lievitazione. Nozioni sulla formazione e modellatura dei prodotti della panificazione. Regole di funzionamento dei forni, degli impianti di refrigerazione e congelamento, nonché delle macchine e attrezzature Utilizzando le macchine al panificatore spetta soprattutto il controllo delle varie operazioni. Se l’operazione invece è eseguita manualmente, viene richiesta velocità e abilità. Conoscenza delle normative d’igiene, del sistema di autocontrollo (HACCP) e della certificazione di qualità. Nozioni di marketing, amministrazione e gestione d’impresa, tecniche di vendita PERCORSO FORMATIVO Le Regioni possono istituire appositi corsi di formazione o riconoscere quelli organizzati da associazioni di categoria ed enti privati. Apprendistato di 1° livello per la qualifica o il diploma In alcune regioni è previsto l’apprendistato per la qualifica o il diploma con durata dai 3 ai 4 anni a seconda dei cicli scolastici. Apprendistato professionalizzante Per giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni o 17 con qualifica professionale conseguita ai sensi del ddl 225/2006. Il contratto di apprendistato ha una durata massima di mesi 60. ATTIVITÀ PROFESSIONALE Settore privato Panifici, pasticcerie, alberghi, industria dolciaria, ecc. Attività in proprio Per poter avviare l’attività non è richiesta obbligatoriamente alcuna attestazione relativa ad una formazione professionale conseguita. L’apertura di un nuovo esercizio di panificio è soggetta alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune nonché l’iscrizione all’albo delle Imprese artigiane tenuto dalla Camera di Commercio ove ha sede l’impresa.    

CORONAVIRUS , CONSIGLI ANAP PER GLI ANZIANI IN UN VADEMECUM

EMERGENZA CORONAVIRUS NEL MONDO: I CONSIGLI DI ANAP PER GLI ANZIANI IN UN VADEMECUM TRADOTTO IN QUATTRO LINGUE       In questo delicato momento di emergenza, che influisce sulla vita di tutti e in particolare sulle categorie più fragili e spesso sole come le persone anziane, l'Anap ha definito e diffuso un vademecum dedicato alla terza età. Si tratta di una guida semplice, che contiene consigli pratici su come comportarsi per difendersi efficacemente dal contagio Coronavirus, ma anche qualche suggerimento utile per difendersi dal rischio di cadere vittime di truffe e raggiri che, nonostante il periodo, sono sempre dietro l'angolo. L'iniziativa è stata accolta e sposata appieno da Fiapa, la Federazione Internazionale di Rappresentanza degli Anziani, consapevole delle conseguenze attuali e future dell'emergenza per la popolazione anziana in tutti i Paesi coinvolti. Per poterne promuovere la diffusione capillare, il vademecum è stato tradotto e pubblicato in quattro lingue (italiano, francese, spagnolo, inglese) al fine di supportare e tutelare le persone anziane che vivono in Europa e nel mondo. In allegato le quattro versioni del documento. PER SCARICARE IL VADEMECUM CLICCA QUI

CONFARTIGIANATO EDILIZIA, APPALTI,ANAC CHIEDE L’ ESONERO TASSE PER IMPRESE E PA

Appalti, ANAC chiede esonero tasse per imprese e PA Sospendere la tassa sulle gare a carico di Pa e imprese. È la proposta dell’ANAC (Autorità anticorruzione) presentata ieri con la delibera n. 289 con l’obiettivo di evitare un’ulteriore sottrazione di liquidità per imprese e stazioni appaltanti in questa fase in cui l’emergenza sanitaria è diventata anche emergenza economica. L’ANAC chiedere al Governo con la delibera l’adozione di un intervento normativo urgente che disponga l’esonero dal versamento della contribuzione prevista all’art. 1, comma 65 e comma 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino alla data del 31 dicembre 2020, da parte di operatori economici e stazioni appaltanti. L’entità del versamento varia in base all’importo di gara e per le imprese può arrivare fino a 500 euro e per la PA fino a 800 euro (vedi tabella delibera ANAC 1174 del 19 dicembre 2018). Sono in ogni caso esentati dall’obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 e nell’ambito dell’affidamento di contratti da eseguire all’estero. Per coprire le conseguenti minori entrate dovute al mancato versamento, l’Autorità ricorrerebbe all’utilizzo dell’avanzo di gestione del 2019, ma in ogni caso la proposta per essere operativa deve essere inserita in un provvedimento di legge. Leggi la delibera ANAC n. 289 del 1 aprile 2020

CORONAVIRUS- BNL ANNUNCIA UN PACCHETTO DI EMERGENZA PER FAMIGLIE E AZIENDE

COVID-19: iniziative BNL a supporto delle imprese. Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni circa le iniziative intraprese dal mondo bancario in favore delle imprese per fronteggiare l’attuale crisi, per inviare in allegato un quadro sinottico in cui sono riepilogate le principali caratteristiche dei servizi offerti da BNL finalizzati ad attivare alle PMI che ne faranno richiesta, le misure contenute all’interno del decreto “Cura Italia”. per scaricare il quadro di sintesi clicca qui 

CORONAVIRUS, UNICREDIT ANNUNCIA UN PACCHETTO DI EMERGENZA PER FAMIGLIE E AZIENDE

EMERGENZA COVID-19: pacchetto iniziative Unicredit a supporto delle imprese. Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni per informarvi circa lo sviluppo di iniziative e strumenti finanziari da parte del mondo bancario al fine di fornire supporto e assistenza alle imprese, ma anche alle famiglie, in questo momento straordinario di difficoltà economica. UniCredit ci ha segnalato di aver predisposto un pacchetto di servizi che integra quanto già previsto dal Decreto Cura Italia e dalla moratoria ABI per le piccole e medie imprese. Oltre alla possibilità di ottenere consulenze a distanza (o, se necessario, concordare un appuntamento presso le filiali aperte) e accedere a tutti i servizi bancari attraverso i canali remoti, UniCredit prevede per le piccole e medio imprese clienti: – credito aggiuntivo, pari ad almeno il 10% del debito residuo, attraverso la rinegoziazione e/o il consolidamento del debito e con la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia. – per i finanziamenti a medio-lungo termine la possibilità di richiedere la sospensione del rimborso della quota capitale delle rate per 3-6 mesi, con possibilità di proroga fino a un massimo di 12 mesi. E’ prevista inoltre la proroga delle linee di import fino a 120 giorni e la concessione di linee di credito di liquidità con durata sino a 6 mesi. – per i mutui ipotecari è prevista la possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate di fino a un massimo di 12 mesi. Tale sospensione potrà essere attivata su richiesta con decorrenza dalla prima rata utile. L’importo complessivo del capitale delle rate sospese dovrà essere restituito, senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate, con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto di mutuo: – con rate aventi la stessa periodicità di quelle scadute durante il periodo di sospensione, al termine del piano di ammortamento originario – in unica soluzione al termine del periodo di sospensione – contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del finanziamento. Per le informazioni e/o richiedere la sospensione delle rate è disponibile il numero verde 800.323285. Trovate in allegato la modulistica necessaria alle imprese per richiedere l’attivazione degli interventi previsti dal D.L. “Cura Italia” (art.56) e dall’Addendum alla moratoria ABI di cui alla nostra precedente circolare (cfr. Prot. 387 del 25 marzo scorso) e il comunicato stampa relativo al pacchetto emergenza UniCredit PER INOLTRARE LA RICHIESTA SCARICA E COMPILA IL MODULO ALLEGATO, CLICCA QUI  PER ATTO NOTORIETA' CLICCA QUI  PER DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CLICCA QUI