Confartigianato Biella - Via Galimberti 22 - 13900 BIELLA - Tel : 015-8551711 / 8551710 - Fax : 015-8551722 - Email: biella@biella.confartigianato.it

GENOVA JEANS WEEK DAL 1 AL 6 OTTOBRE 2024

 Dall’1 al 6 ottobre 2024, l’hub sarà aperto alla partecipazione di tutte le imprese aderenti alla nostra #Associazione. Ogni impresa associata potrà partecipare #gratuitamente, esporre e vendere i propri prodotti, proporre laboratori e dimostrazioni e molto altro! Nel rispetto dello spirito della manifestazione i prodotti dovranno essere ispirati, in via prioritaria, al jeans e alla sostenibilità. Abbiamo il piacere di invitarvi a prendere parte alla manifestazione Genova Jeans Week dal 1 al 6 Ottobre 2024 nell’hub che sarà coordinato da Confartigianato Liguria. Genova Jeans Week è una manifestazione promossa e prodotta dal Comune di Genova dedicato alla cultura e allo stile di vita del Jeans che parla di bellezza, innovazione, rispetto per le persone e per l’ambiente. La Genova Jeans Week è anche il “luogo del jeans” che parte dalle radici culturali di Genova, ma si eleva verso valori smart come design, creatività, tecnologia e produzione responsabile. L’hub di Confartigianato Liguria sarà situato all’interno del prestigioso Palazzo Imperiale, uno dei palazzi storici appartenente al sistema dei “Rolli”. Palazzo Imperiale gode ancora oggi di una posizione centrale, nel cuore della città e a pochi passi dalle principali attrazioni turistiche cittadine come il Porto Antico, Palazzo Ducale e direttamente collegato alla Cattedrale di San Lorenzo. All’interno della manifestazione l’hub di Confartigianato sarà uno spazio dedicato alla promozione delle eccellenze artigiane dei comparti Moda, Artistico e Tradizionale. Ogni impresa, associata a Confartigianato, avrà a disposizione gratuitamente un tavolo 180x90cm in cui sarà possibile, presentare e vendere i propri prodotti. Nel proprio spazio e/o nell’area laboratorio, in orari da definire, sarà possibile organizzare dimostrazioni interattive con le quali presentare le proprie lavorazioni al pubblico. Nel rispetto dello spirito della manifestazione i prodotti dovranno essere ispirati, in via prioritaria, al jeans e alla sostenibilità. Sarà inoltre possibile esporre, se di piccole dimensioni in apposite vetrine protette, un vostro “capolavoro”, un manufatto di particolare rilevanza che andrà ad arricchire la mostra delle eccellenze artigiane in esposizione presso l’hub di Confartigianato per l’intera durata della manifestazione. Le imprese interessate a partecipare possono manifestare il loro interesse contattandoci al numero 015 8551710 entro e non oltre il 10 settembre 2024 Le richieste di iscrizione saranno accolte in ordine di arrivo, fino all’esaurimento dei posti disponibili. Seguiranno, dopo la Vostra manifestazione di interesse, ulteriori informazioni logistiche e organizzative da parte di Confartigianato Liguria.

STOP LAVORO NELLE ORE PIÙ CALDE

STOP LAVORO NELLE ORE PIÙ CALDE A decorrere dal 5 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐥 𝟑𝟏 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒 è vietato il lavoro in condizioni di prolungata esposizione ai raggi solari diretta senza possibilità di ripararsi dal sole e dalla calura, 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟐:𝟑𝟎 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟔:𝟎𝟎, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini, 𝐧𝐞𝐢 𝐬𝐨𝐥𝐢 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐢 in cui la mappa del rischio pubblicata alla pagina riferita a: https://www.worklimate.it/…/sole-attivita-fisica-alta/… “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”. Per maggiori info contattaci allo 015 8551710

WEBINAR IG NO FOOD

Il 17 luglio, dalle 15 alle 17, Confartigianato organizza un webinar dedicato al nuovo sistema europeo di riconoscimento delle indicazioni di origine geografica per i prodotti artigianali e industriali, le cosiddette IG No Food. Per Confartigianato, questa è un’occasione unica di visibilità per tutte le aziende del settore manifatturiero e una 𝙥𝙧𝙚𝙯𝙞𝙤𝙨𝙖 𝙤𝙥𝙥𝙤𝙧𝙩𝙪𝙣𝙞𝙩𝙖̀ 𝙙𝙞 𝙫𝙖𝙡𝙤𝙧𝙞𝙯𝙯𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙙𝙪𝙯𝙞𝙤𝙣𝙞 𝙙’𝙚𝙘𝙘𝙚𝙡𝙡𝙚𝙣𝙯𝙖 𝙞𝙩𝙖𝙡𝙞𝙖𝙣𝙚, in particolar modo per quelle strettamente legate al territorio e alle sue tipicità.

𝐈𝐍𝐕𝐈𝐓𝐎 𝐖𝐄𝐁𝐈𝐍𝐀𝐑 “𝐋’𝐞𝐝𝐢𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐨𝐬𝐭-𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐛𝐨𝐧𝐮𝐬 𝐞 𝐢𝐥 𝐭𝐫𝐞𝐧𝐝 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐞𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒” – 𝟐𝟒 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟕:𝟎𝟎

I𝐍𝐕𝐈𝐓𝐎 𝐖𝐄𝐁𝐈𝐍𝐀𝐑 “𝐋’𝐞𝐝𝐢𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐨𝐬𝐭-𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐛𝐨𝐧𝐮𝐬 𝐞 𝐢𝐥 𝐭𝐫𝐞𝐧𝐝 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐞𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒” – 𝟐𝟒 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟕:𝟎𝟎 Il prossimo 24 luglio dalle ore 17:00 alle 19:00, ANAEPA-Confartigianato Edilizia e l’Ufficio di Studi di Confartigianato Imprese, nell’ambito delle sessioni di formazione streaming2024 della Scuola di Sistema, organizzano il webinar:“𝐋’𝐞𝐝𝐢𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐨𝐬𝐭-𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐛𝐨𝐧𝐮𝐬 𝐞 𝐢𝐥 𝐭𝐫𝐞𝐧𝐝 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐞𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒”L’evento sarà articolato in:1- Introduzione e saluti: Stefano Crestini, Presidente ANAEPA-Confartigianato Edilizia;2- L’edilizia nell’era del post-superbonus e il trend nell’estate 2024: Enrico Quintavalle e Silvia Cellini, Ufficio Studi di Confartigianato3- Conclusioni: Daniela Scaccia, Segretario Nazionale ANAEPA-Confartigianato EdiliziaIl webinar è gratuito, per partecipare contattaci allo 015 8551710 

BANDO: Tax credit investimenti per sale cinematografiche

Si informa che, il Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo (DGCA),ha comunicato l’apertura della sessione per le richieste di credito d’imposta per l’anno2023 ai sensi del Capo III del D.M. 2 aprile 2021 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni applicativedei crediti d’imposta nel settore cinematografico ed audiovisivo, di cui agli articoli 16, 17,comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220”.Sarà possibile presentare le domande, a partire dalle ore 12.00 del 10 gennaio 2024 e finoalle ore 23.59 del 15 aprile 2024 – tramite la piattaforma DGCOL(http://doc.cultura.gov.it/ ).Il Ministero ha precisato che:✓ è possibile presentare richiesta di credito di imposta in relazione a lavori effettuatia partire dal 1° ottobre 2021 e terminati entro e non oltre il 31 dicembre 2023 peri quali non sia stata già presentata domanda di contributo di credito d’imposta avalere sugli stessi lavori;✓ in base a quanto disposto dal D.M. 14 marzo 2023 “Riparto del Fondo per losviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2023”, ilplafond delle risorse disponibili per la seguente linea di intervento dei creditid’imposta è:o TAX CREDIT INVESTIMENTI PER LE SALE CINEMATOGRAFICHE –Realizzazione di nuove sale o ripristino di sale chiuse o dismesse oristrutturazione di sale esistente tramite aumento del numero deglischermi – codice settore TCS; 2. Adeguamento strutturale e rinnovo degliimpianti – codice settore TCASRI) – Euro 25.000.000,00; ✓ ai sensi dell’art. 32, comma 3 del D.M. 2 aprile 2021 e ss.mm.ii. nel momento in cuil’ammontare complessivo delle richieste di credito d’imposta pervenute, è parialle risorse disponibili per ciascun credito d’imposta, la DGCA disattiva il sistemadi presentazione delle richieste, dandone avviso sul proprio sito istituzionale. Le imprese di esercizio beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a programmare,per tre anni dalla data di richiesta del beneficio, una percentuale di film di nazionalitàitaliana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo almeno pari al 20 per cento dellaprogrammazione annuale effettuata nella struttura per la quale viene richiesto il creditod’imposta. La predetta percentuale è ridotta al 15 per cento annuo per le sale aventi nonpiù di 2 schermi cinematografici. I contributi saranno assegnati in conformità di quantoprevisto dal Regolamento Generale di Esenzione per Categoria (GBER) e a tal finel’Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori informazioni, dati e documenti.

FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA

È confermata la proroga al 31.12.2024 del termine di cui all’art. 64, comma 3, DL n. 73/2021 (già differito dal 30.6 al 30.9.2023 dal DL n. 51/2023, c.d. “Decreto Omnibus” e dal 30.9 al 31.12.2023 dal DL n. 132/2023, c.d. “Decreto Proroghe”) per la presentazione della domanda per usufruire dell’aumento all’80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia “prima casa” di cui all’art. 1, comma 48, lett. c), Legge n. 147/2013 per i finanziamenti superiori all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile (inclusivo degli oneri accessori) da parte delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età. È prevista inoltre l’assegnazione di ulteriori € 282 milioni per il 2023 al fondo di garanzia in esame. In sede di approvazione è stata prevista per il 2024, al fine di supportare l’acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, l’inclusione tra le categorie aventi priorità per l’accesso al predetto fondo dei seguenti nuclei familiari: È inoltre stato previsto che per le domande di finanziamento con limite di finanziabilità (rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo di acquisto dell’immobile comprensivo degli oneri accessori) superiore all’80%, presentate dal 31.1 al 31.12.2024, la garanzia del predetto fondo è rilasciata nella misura massima: Non sono state prorogate le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000, ossia l’esonero dall’imposta di registro / imposte ipotecaria e catastale, ovvero il credito d’imposta per gli acquisti soggetti ad IVA (aliquota ridotta del 4%). A decorrere dall’1.1.2024 ai soggetti in esame saranno applicabili le consuete / ordinarie agevolazioni previste in caso di acquisto della “prima casa”.

FONDO NAZIONALE DEL MADE IN ITALY

Fondo nazionale del made in Italy Fondo nazionale del made in Italy Ministero dell’economia e delle finanze il «Fondo nazionale del made in Italy », con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro per l’anno 2024. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva rassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest’ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy . Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l’utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

PUBBLICATO IL BANDO INAIL 2023 Pubblicato nella Gazzetta ufficiale italiana n. 296 del 20 dicembre 2023 l’estratto dell’avviso pubblico per il bando Isi 2023. L’Inail mette a disposizione 500 milioni euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Destinatarie degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, solo ed esclusivamente per l’asse 1.1, tipologia di intervento d), gli enti del terzo settore. Il Bando Isi 2023 presenta diverse novità che riguardano i seguenti ambiti: Le risorse finanziarie destinate ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. L’importo massimo erogabile è di 130.000 euro. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica per la presentazione della domanda, sono pubblicate nella sezione dedicata al bando Isi 2023, entro il 21 febbraio 2024. Per maggiori informazioni contattaci allo0158551710

REGIME FORFETTARIO, COME FUNZIONA

Il regime forfetario è un regime riservato alle persone fisiche la cui attività è di minime dimensioni (ricavi/compensi = € 85.000) e che prevede tra l’altro una semplificazione degli adempimenti.IVA FATTURAZIONE I contribuenti forfetari, pur se obbligati ad avere la partita IVA: Di conseguenza i contribuenti forfetari: Dall’1.1.2024 l’obbligo di fatturazione elettronica vige per tutti i contribuenti forfetari; La fattura emessa da un soggetto forfetario senza IVA e incassata in un anno successivo nel quale il contribuente applica il regime ordinario non deve essere modificata. Dal 2023, in caso di ricavi/compensi percepiti che superano € 100.000 in corso d’anno, si verifica l’uscita dal regime con immediata applicazione degli adempimenti IVA ordinari e tassazione IRPEF già nell’anno di superamento del limite. FATTURE CON REVERSE CHARGE E OPERAZIONI CON L’ESTERO In alcuni casi particolari, analogamente ai soggetti in regime ordinario, i contribuenti forfetari sono tenuti ad assolvere gli obblighi IVA in luogo del cedente/prestatore integrando la fattura con indicazione dell’imponibile e dell’IVA nonché versando l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo (codice tributo 6001, 6002, ecc.). L’IVA a credito della fattura così integrata risulta comunque indetraibile. Quanto sopra si verifica: CESSIONI DI BENI EFFETTUATE NELLA UE: non costituiscono cessioni intracomunitarie; il contribuente deve in tal caso indicare nella fattura (utilizzando il codice N2.2) che l’operazione: Non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, comma 2-bis, DL 331/93 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE ALL’ESTERO: vanno fatturate seguendo i criteri generali di territorialità IVA previsti per gli altri soggetti passivi IVA. Così, ad esempio, per le prestazioni cd. generiche ex art. 7-ter effettuate nei confronti di soggetti passivi non residenti va riportata in fattura la dicitura “reverse charge“. ESTEROMETRO: dall’1.7.2022 è operativa la nuova modalità di invio dell’esterometro con invio puntuale tramite SDI. Detto obbligo interessa anche i forfetari in quanto tenuti all’emissione della fattura elettronica. IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE Nelle fatture di importo superiore a € 77,47 è dovuta l’imposta di bollo pari a € 2 che va assolta con modalità elettroniche valorizzando a “SI” il tag <BolloVirtuale>. Tale importo, se addebitato al cliente, costituisce ricavo/compenso. IMPOSTE SUI REDDITI Ai fini delle imposte sui redditi, ai soggetti forfetari è riconosciuto l’esonero da qualsiasi obbligo di registrazione e tenuta dei registri contabili di tipo fiscale. Devono conservare i documenti emessi e ricevuti e sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi. DETERMINAZIONE DEL REDDITO Il reddito imponibile è determinato con il principio di cassa come: Non è deducibile alcun costo in maniera analitica in quanto tutti i costi sono assorbiti nella quota deducibile forfetariamente, differenziata in base al codice ATECO. In caso di esercizio di più attività aventi differenti coefficenti di redditività, per ciascuna attività esercitata va applicato ai ricavi/compensi lo specifico coefficente. L’Agenzia delle Entrate ha opportunamente chiarito che le plus/minusvalenze e le sopravvenienze non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito, incluse quelle riferite a beni acquistati prima dell’ingresso nel regime.In caso di cessione dell’azienda la plusvalenza riferita ai beni costituenti l’azienda non è tassabile mentre il corrispettivo imputabile all’avviamento costituisce ricavo o in alternativa è soggetto a tassazione separata. IMPOSTA SOSTITUTIVA Al reddito come sopra determinato è applicata un’imposta del 15% sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali IRPEF. L’imposta sostitutiva è dovuta nella misuradel 5% per i forfetari (start up) che intraprendono un’attività con i requisiti di novità per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività. L’IRAP non è dovuta e pertanto non va presentata la relativa dichiarazione. ULTERIORI INFORMAZIONI DA FORNIRE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI I contribuenti forfetari sono esclusi dagli ISA. Nella dichiarazione dei redditi sono previsti specifici obblighi informativi circa l’attività svolta dal contribuente che non compila il modello ISA. Tali informazioni sono fornite nel quadro RS (RS375 – RS381) del mod REDDITI PF. RITENUTE SUBITE Considerata l’esigua misura dell’imposta sostitutiva è previsto che i forfetari non subiscano la ritenuta d’acconto nei casi in cui questa sia prevista (lavoro autonomo, provvigioni). A tal fine è necessaria un’apposita comunicazione al committente, che può essere direttamente inserita in fattura con la seguente dicitura: Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previstodall’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014 REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO I contribuenti forfetari esercenti attività d’impresa (artigiani/commercianti) possono, effettuando apposita comunicazione all’INPS in via telematica entro il 28.2 (anche negli anni bisestili), adottare il regime contributivo agevolato con la riduzione dei contributi nella misura del 35%. Per coloro che iniziano l’attività la comunicazione va inoltrata al momento dell’avvio dell’attività. L’INPS ha precisato che, per i soggetti già in regime contributivo agevolato nell’anno precedente la comunicazione non deve essere “rinnovata”. Va invece comunicato entro il 28.2 il venir meno del regime agevolato in caso di fuoriuscita dal regime forfetario. OBBLIGHI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA I contribuenti forfetari non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte qualora corrispondano somme soggette a ritenuta, tranne l’ipotesi di ritenute effettuate ai dipendenti. Così, ad esempio, la fattura ricevuta da parte di un professionista va pagata al lordo della ritenuta (anche nel caso in cui il professionista abbia indicato la ritenuta in fattura). Nella dichiarazione dei redditi, i soggetti forfetari devono indicare il codice fiscale del percettore dei compensi per i quali all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta e l’ammontare pagato (righi RS371-RS373). (ARTICOLO DA SEAC.IT)