BONUS FACCIATE – CERCHIAMO DI FARE CHIAREZZA La legge di Bilancio 2020 ha introdotto una detrazione pari al 90% in relazione alle spese sostenute – nel 2020 – per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. L’Agenzia delle entrate ha fornito rilevanti chiarimenti con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, che definiscono l’ambito soggettivo e gli interventi che rientrano nell’agevolazione. La disposizione è “fuori sistema” rispetto alle altre detrazioni sulla ristrutturazione edilizia (art. 16 D.L. 63/2013) e riqualificazione energetica (art. 14 D.L. 63/2013): è, infatti, disciplinata in modo autonomo dai citati commi 219-224 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019. Da tale affermazione discendono importanti considerazioni sull’ambito soggettivo, sull’ambito oggettivo e sull’utilizzo alternativo della detrazione: il beneficiario del “bonus facciate” non può, infatti, optare per la cessione del credito in alternativa alla detrazione, né per lo “sconto diretto” in fattura. 1. LA FINALITA’ DELLA NORMA: IL DECORO URBANO La “ratio” della disposizione è incentivare gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l’organismo edilizio nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo, altresì, interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici. L’individuazione della finalità, evidenziata nella circolare n. 2/E/2020, è rilevante per definire gli interventi agevolabili e, in particolare, cosa si intende per “facciata esterna” (si veda il par. 3). 2. AMBITO SOGGETTIVO Dalla formulazione letterale della norma, che non pone condizioni dal punto di vista soggettivo, si evince che la detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati. INFORMATIVA N. 9/2020 IL “BONUS FACCIATE” La circolare dell’Agenzia delle entrate definisce l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell’agevolazione La legge di Bilancio 2020 ha introdotto la nuova detrazione del 90% delle spese sostenute nel 2020 per il recupero e restauro della facciata degli edifici. Importanti chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate per definire l’ambito oggettivo dell’agevolazione. Direzione Politiche Fiscali – Informativa n. 9/2020 La detrazione spetta dall’imposta lorda: di conseguenza, sono esclusi i soggetti che possiedono esclusivamente redditi a tassazione separata o che scontano un’imposta sostitutiva (ad esempio, i soggetti in regime forfetario). Ovviamente, se tali soggetti possiedono altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, l’agevolazione potrà essere fruita in detrazione dall’imposta lorda relativa a tali ulteriori redditi. I soggetti beneficiari della detrazione devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori (data risultante dai titoli abilitativi o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) o al momento di sostenimento delle spese, se antecedente il precedente avvio. La detenzione deve essere comprovata da un regolare contratto (di locazione o comodato), regolarmente registrato, con il consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori. Sono beneficiari della detrazione anche i familiari del possessore o detentore (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo), nonché i conviventi di fatto se: – sostengono la spesa dell’intervento – sono conviventi con il possessore o detentore (anche attestato con dichiarazione sostitutiva atto notorio) -le spese riguardano interventi eseguiti su un immobile in cui si esplica la convivenza, anche diverso dall’abitazione principale. L’immobile sul quale sono eseguiti gli interventi detraibili deve, quindi, essere a disposizione (non deve essere locato o dato in comodato), e non deve essere strumentale all’attività d’impresa, arte o professione. La detrazione spetta anche: – al promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso in possesso, a condizione che sia stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato; – a chi esegue i lavori in proprio, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati. 3. AMBITO OGGETTIVO: ZONE, EDIFICI ED INTERVENTI L’agevolazione spetta per le spese documentate, sostenute nel 2020, per interventi, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968. 3.1 Le zone Occorre individuare la zona in cui l’edificio è ubicato e verificare se, nel piano urbanistico del Comune, il fabbricato si trova in una zona contraddistinta dalle lettere A o B, come sotto descritte: – zona A) parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; – zona B) parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq. Vi rientrano anche gli edifici ubicati in zone assimilabili alle predette A e B in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali: tale assimilazione dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Sono, quindi, escluse dalla detrazione del 90%, le spese sostenute per interventi effettuati su edifici: – ubicati in zona C o assimilate (cioè, le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla lett. B); – ubicati in zona D o assimilate (parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati); – ubicati in zona E (parti destinate ad usi agricoli); – ubicati in zona F (parti destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale). Rimangono applicabili, per tali fattispecie, le altre detrazioni (50% – 65% per ristrutturazione edilizia o riqualificazione energetica), in presenza dei requisiti specifici. Direzione Politiche Fiscali – Informativa n. 9/2020 3.2 Gli edifici Gli edifici interessati all’agevolazione sono di qualunque tipologia e categoria catastale, compresi quelli strumentali, rilevando la zona (A o B) in cui gli stessi insistono. Così, a titolo esemplificativo, il restauro della facciata di un locale commerciale situato … Leggi tutto