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CORONAVIRUS E TRUFFE AGLI ANZIANI. CELASCHI: PENE PI? SEVERE

CORONAVIRUS E TRUFFE AGLI ANZIANI. CELASCHI: PENE PIÙ SEVERE Il Presidente di ANAP chiede al Governo un provvedimento speciale contro gli approfittatori Roma, 26 febbraio 2020. “Chiamarli mascalzoni è poco: sono dei veri e propri sciacalli coloro che, approfittando dell’epidemia del coronavirus, si recano nelle case degli anziani, spacciandosi per lo più per operatori del servizio civile o di quello sanitario, per truffarli – con una scusa o l’altra – e sottrarre loro denaro o beni preziosi” Sono queste le dichiarazioni di Guido Celaschi, Presidente di ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) , a commento di quanto riportato dalle televisioni e dalla stampa in questi giorni. “Approfittarsi della categoria più fragile della nostra popolazione, quella anziana, in tali circostanze drammatiche come quella di un’epidemia che sta sconvolgendo il nostro Paese, è ignobile. Senza considerare che sono proprio gli anziani le persone più suscettibili alle forme gravi e che quindi necessitano di maggiori tutele. Occorre, a mio avviso, che il Governo approvi al più presto un provvedimento di legge che inasprisca in maniera davvero significativa e molto pesante questi reati e assicuri la certezza della pena, senza ammorbidimenti o sotterfugi giuridici”. “Una raccomandazione – ha concluso Celaschi – la rivolgo anche agli anziani: non aprite la porta, come abbiamo più volte ripetuto, a nessuno che non conoscete, ma chiamate subito le Forze dell’Ordine perché si attivino a difendervi e ad individuare gli eventuali sciacalli!”

CORONA VIRUS- ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Ministero della Salute Ordinanza contingibile e urgente n. 1 Il Ministro della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Piemonte Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerato che si sono verificati finora n. 6 casi in tre comuni del territorio della Regione Piemonte e che precisamente, come dettagliatamente illustrato nella relazione inviata dall’Unità di crisi della Regione Piemonte in data odierna al Ministero della Salute: – per 1 caso è stato accertato il contatto con un soggetto positivo del milanese; – per 3 casi si tratta di soggetti di nazionalità cinese rientrate da area interessata dal virus (Cina); – per 2 casi sono tuttora in corso gli accertamenti da parte del Servizio di igiene e sanità pubblica competente al fine di individuare la possibile fonte di trasmissione; situazione che potrebbe allargare i focolai epidemici anche ad altri territori del Piemonte in quanto, non conoscendo con certezza la fonte e le modalità di diffusione, i casi di infezione possono essere ad oggi imprevedibili nei tempi, nei modi e nei numeri, considerando l’estensione del confine del Piemonte con la Lombardia da cui è 2 riscontrabile una situazione di rischio che potrebbe essere l’origine di un caso di contagio e di altre situazioni di rischio attualmente sotto analisi; Rilevata pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 si devono adottare misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus; Tenuto conto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell’articolo 32 Legge 833/78, articolo 117 D.L. 112/98 e articolo 50 D.L. 267/2000; Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19) 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nel territorio regionale, il Presidente della Regione Piemonte adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica. 2. Le misure di cui al comma 1 sono le seguenti: a) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa; b) Chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, corsi universitari di ogni grado e università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza; c) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 dei Codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi; d) Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero; e) Previsione dell’obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Piemonte da zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria 3 competente per territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 3. Costituiscono misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sottoriportate: a) Lavarsi spesso le mani: a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; d) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; e) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; f) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; g) Usare la mascherina solo si sospetta di essere malato o si assiste persone malate; h) Considerare che i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi; i) Considerare che gli animali da compagnia non diffondono il Coronavirus COVID 19; j) Evitare tutti i contatti ravvicinati; k) Ricordare che i cittadini che presentino evidenti condizioni sintomatiche ascrivibili a patologie respiratorie, fra cui rientra il Coronavirus COVID 19, possono contattare il numero 1500, il proprio medico di base e le ASL di riferimento ovvero, solo in caso di reale urgenza, il numero 112 e che si devono evitare accessi impropri al pronto soccorso. 4. Le Direzioni sanitarie ospedaliere pubbliche, private, convenzionate ed equiparate devono predisporre la massima limitazione dell’accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza. Le strutture residenziali e semiresidenziali territoriali di post-acuzie, fra cui, ad esempio, RSA, RAF, CAVS, Centri Diurni, Comunità Alloggio, devono limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti. 5. Si raccomanda fortemente che il personale tecnico (OSS) e sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria, nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalla circolare ministeriale; 6. Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aerea e via acqua; 7. Sono sospese le procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario; 8. Sono sospesi congedi ordinari del personale sanitario e tecnico nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dall’Unità di Crisi. Art. 2 (Durata e altre misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19) I provvedimenti del presente decreto hanno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a sabato prossimo 29 febbraio 2020. 4 La presente ordinanza è soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico. Ai sensi della … Leggi tutto

BONUS FACCIATE – CERCHIAMO DI FARE CHIAREZZA

BONUS FACCIATE – CERCHIAMO DI FARE CHIAREZZA  La legge di Bilancio 2020 ha introdotto una detrazione pari al 90% in relazione alle spese sostenute – nel 2020 – per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. L’Agenzia delle entrate ha fornito rilevanti chiarimenti con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, che definiscono l’ambito soggettivo e gli interventi che rientrano nell’agevolazione. La disposizione è “fuori sistema” rispetto alle altre detrazioni sulla ristrutturazione edilizia (art. 16 D.L. 63/2013) e riqualificazione energetica (art. 14 D.L. 63/2013): è, infatti, disciplinata in modo autonomo dai citati commi 219-224 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019. Da tale affermazione discendono importanti considerazioni sull’ambito soggettivo, sull’ambito oggettivo e sull’utilizzo alternativo della detrazione: il beneficiario del “bonus facciate” non può, infatti, optare per la cessione del credito in alternativa alla detrazione, né per lo “sconto diretto” in fattura. 1. LA FINALITA’ DELLA NORMA: IL DECORO URBANO La “ratio” della disposizione è incentivare gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l’organismo edilizio nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo, altresì, interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici. L’individuazione della finalità, evidenziata nella circolare n. 2/E/2020, è rilevante per definire gli interventi agevolabili e, in particolare, cosa si intende per “facciata esterna” (si veda il par. 3). 2. AMBITO SOGGETTIVO Dalla formulazione letterale della norma, che non pone condizioni dal punto di vista soggettivo, si evince che la detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati. INFORMATIVA N. 9/2020 IL “BONUS FACCIATE” La circolare dell’Agenzia delle entrate definisce l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell’agevolazione La legge di Bilancio 2020 ha introdotto la nuova detrazione del 90% delle spese sostenute nel 2020 per il recupero e restauro della facciata degli edifici. Importanti chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate per definire l’ambito oggettivo dell’agevolazione. Direzione Politiche Fiscali – Informativa n. 9/2020 La detrazione spetta dall’imposta lorda: di conseguenza, sono esclusi i soggetti che possiedono esclusivamente redditi a tassazione separata o che scontano un’imposta sostitutiva (ad esempio, i soggetti in regime forfetario). Ovviamente, se tali soggetti possiedono altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, l’agevolazione potrà essere fruita in detrazione dall’imposta lorda relativa a tali ulteriori redditi. I soggetti beneficiari della detrazione devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori (data risultante dai titoli abilitativi o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) o al momento di sostenimento delle spese, se antecedente il precedente avvio. La detenzione deve essere comprovata da un regolare contratto (di locazione o comodato), regolarmente registrato, con il consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori. Sono beneficiari della detrazione anche i familiari del possessore o detentore (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo), nonché i conviventi di fatto se: – sostengono la spesa dell’intervento – sono conviventi con il possessore o detentore (anche attestato con dichiarazione sostitutiva atto notorio) -le spese riguardano interventi eseguiti su un immobile in cui si esplica la convivenza, anche diverso dall’abitazione principale. L’immobile sul quale sono eseguiti gli interventi detraibili deve, quindi, essere a disposizione (non deve essere locato o dato in comodato), e non deve essere strumentale all’attività d’impresa, arte o professione. La detrazione spetta anche: – al promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso in possesso, a condizione che sia stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato; – a chi esegue i lavori in proprio, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati. 3. AMBITO OGGETTIVO: ZONE, EDIFICI ED INTERVENTI L’agevolazione spetta per le spese documentate, sostenute nel 2020, per interventi, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968. 3.1 Le zone Occorre individuare la zona in cui l’edificio è ubicato e verificare se, nel piano urbanistico del Comune, il fabbricato si trova in una zona contraddistinta dalle lettere A o B, come sotto descritte: – zona A) parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; – zona B) parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq. Vi rientrano anche gli edifici ubicati in zone assimilabili alle predette A e B in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali: tale assimilazione dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Sono, quindi, escluse dalla detrazione del 90%, le spese sostenute per interventi effettuati su edifici: – ubicati in zona C o assimilate (cioè, le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla lett. B); – ubicati in zona D o assimilate (parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati); – ubicati in zona E (parti destinate ad usi agricoli); – ubicati in zona F (parti destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale). Rimangono applicabili, per tali fattispecie, le altre detrazioni (50% – 65% per ristrutturazione edilizia o riqualificazione energetica), in presenza dei requisiti specifici. Direzione Politiche Fiscali – Informativa n. 9/2020 3.2 Gli edifici Gli edifici interessati all’agevolazione sono di qualunque tipologia e categoria catastale, compresi quelli strumentali, rilevando la zona (A o B) in cui gli stessi insistono. Così, a titolo esemplificativo, il restauro della facciata di un locale commerciale situato … Leggi tutto

OFFERTA FIAT PROFESSIONAL RISERVATA AGLI ASSOCIATI CONFARTIGIANATO

Vi informiamo che è stata aggiornata l’offerta relativa all’acquisto dei veicoli commerciali Fiat Professional e delle autovetture dei marchi Alfa Romeo, FIAT, JEEP, Lancia e Abarth da parte delle imprese associate. In particolare vi segnaliamo che, per quanto riguarda i veicoli commerciali, sono arrivati al 39% gli sconti applicabili sia sul DUCATO, sia sulle versioni “Easy Pro” di FIORINO e di DOBLO’ Cargo. Inoltre per i veicoli in pronta consegna presso le concessionarie sono previsti degli extra- sconti. Per le autovetture, sono migliorati gli sconti per la maggior parte dei modelli, ed in particolare: ? per il marchio FIAT, la riduzione applicata è del 23% sull’acquisto della PANDA, del 21% sui modelli 500, 500L, 500Living e TIPO, mentre sulla 500X lo sconto è del 20%. E’ inoltre previsto un extra-sconto del 2% per alcune versioni; ? per il marchio ALFA ROMEO, la riduzione arriva fino al 32% su GIULIETTA per vetture in pronta consegna, ed al 28% su GIULIA e STELVIO sempre per vetture in pronta consegna (14% su Giulia New e Stelvio New edizione 2020); ? per il marchio JEEP, lo sconto previsto dalla Convenzione è del 26,5% sul GRAND CHEROKEE (in caso di permuta), del 23,5% su COMPASS (per vetture in pronta consegna ed in caso di permuta – lo sconto arriva al 26% per motorizzazioni diesel 2.0 con cambio automatico), del 22,5% su RENEGADE (per vetture in pronta consegna ed in caso di permuta). Per usufruire dei vantaggi della Convenzione gli associati devono consegnare, all’atto della prenotazione del veicolo, copia della tessera Confartigianato oppure una lettera su carta intestata dell’Associazione territoriale comprovante la situazione associativa per l’anno in corso. SE VUOI AVERE ALTRE INFORMAZIONI CHIAMATI ALLO 015 8551710  

REGIONE PIEMONTE -SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DELLE AZIENDE

     Sostegno a fondo perduto agli investimenti delle imprese in Piemonte, rifinanziata la L.R. 34/04   La Regione Piemonte ha finanziato la L.R. 34/04, sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi.   Tale agevolazione è destinata alle Micro, piccole e medie imprese (Linea A) e Grandi imprese (Linea B) finalizzata alla copertura del fabbisogno finanziario delle imprese per la realizzazione di progetti di investimento, sviluppo, consolidamento e per le connesse necessità di scorte;   SPESE AMMISSIBILI 1)Macchinari e impianti di servizio ai macchinari11, attrezzature; 2)hardware e software; 3)mobili, arredi, macchine d'ufficio, altri beni, strumentali al progetto di investimento; 4)automezzi per trasporto di cose12 alimentati a combustibili tradizionali13 o a combustibili alternativi; 5)opere edili; 6)brevetti, marchi, licenze, diritti d'autore; 7)sistemi e certificazioni aziendali16 che riguardino la qualità della lavorazione, il rispetto per l'ambiente e la sicurezza e la salute dei lavoratori; 8)certificazioni di prodotto non obbligatorie rilasciate da Organismi di certificazione adeguatamente accreditati.   Per le imprese o ditte individuali costituite da meno di 6 mesi rispetto alla data di presentazione telematica della domanda, sono ammissibili le spese sostenute entro i 6 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda telematica (massimo 30% del totale dei costi ritenuti ammissibili).   AGEVOLAZIONE Finanziamento agevolato a copertura del 100% delle spese, con intervento massimo regionale a tasso zero del 70%. Investimento minimo: – 25.000 euro micro e piccole imprese; – 250.000 euro medie imprese – 500.000 euro grandi imprese Contributo a fondo perduto: – micro imprese: 10% della quota di finanziamento pubblico erogata; – piccole imprese: 8% della quota di finanziamento pubblico erogata; – medie imprese: 4% della quota di finanziamento pubblico erogata. Per consultare il bando clicca qui    Se ti servono delle delucidazioni non esitarci a chiamarci allo 015 8551710

PARTITA GENOA-JUVENTUS – LE NOSTRE ECCELLENZE SCENDONO IN CAMPO

  Il Genoa Cfc, in collaborazione con Confartigianato, ha ideato un’iniziativa per promuovere i prodotti alimentari tipici di qualità in occasione delle partite di calcio del Genoa nel corso del campionato di Serie A. Le imprese del settore agro alimentare  potranno esporre gratuitamente, la propria produzione di eccellenza presso l’Area Hospitality dello Stadio Marassi, in occasione della partita Genoa- Juventus  di sabato 21 marzo 2020 Nell’Area è anche possibile organizzare una degustazione e, quindi, dare grande risalto alle tipicità enogastronomiche del territorio ospitato. Rispetto alle passate edizioni, si segnala che sono ammesse anche le bevande alcoliche. Per dare maggiore risalto alle imprese partecipanti saranno previste  le seguenti azioni promozionali:   Articolo nell’house organ della Federazione Regionale dedicato all’evento, con evidenziazione dettagliata delle imprese che hanno partecipato all’iniziativa; Creazione evento sulla pagina FB della Federazione; Sponsorizzata FB per ogni singola impresa partecipante. Per maggior informazioni contattaci allo 015 8551710

SERRAMENTI A MARCHIO POSA DI QUALITA’ SERRAMENTI

PARTE LA CAMPAGNA DIGITALE PER PROMUOVERE I SERRAMENTISTI A MARCHIO POSA QUALITÀ SERRAMENTI Da qualche giorno è on-line la pagina Facebook Posa Qualità Serramenti che indirizzerà l’attenzione del consumatore verso il sito posaqualita.it dove già oggi si può geolocalizzare il serramentista più vicino al proprio territorio. Con l’attivazione di un primo qualificato pacchetto di investimenti in strumenti di Digital Marketing, il Marchio Posa Qualità Serramenti approda su Facebook, per iniziare a coinvolgere fra gennaio e maggio 2020 i consumatori italiani nella consultazione del sito posaqualita.it. Grazie ad un advertising targettizzato, i consumatori italiani potenziali acquirenti di serramenti, conosceranno dunque uno strumento innovativo come il Marchio Posa pensato per distinguere la qualità e la professionalità dei serramentisti italiani e per fornire una garanzia tangibile per chi acquista un serramento ma soprattutto per valorizzare e dare visibilità ai costruttori che hanno già completato il loro percorso. Dando seguito a quanto presentato nel 2019, si inizia così a promuovere il Marchio Posa Qualità Serramenti ad offrire ai consumatori italiani, in modo smart, uno strumento tangibile per distinguere e trovare sul territorio i migliori costruttori italiani di serramenti che offrono il Marchio Posa Qualità Serramenti e una garanzia assicurativa post vendita valida fino a 10 anni. Attraverso uno dei social network più utilizzati creeremo nel tempo un luogo di confronto che incentivi lo scambio di opinioni e la condivisione di informazioni, un luogo dove gli utenti possano richiedere informazioni e/o curiosità, lasciare un proprio feedback e trovare il serramentista che gli certifichi la qualità del serramento installato, assistendoli per i 10 anni successivi alla vendita. Venite a trovarci ed entrate a far parte del Mondo Posa Qualità Serramento. Per ulteriori informazioni chiamaci allo 0158551710

Decreto ristori quater, cosa prevede

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. Ristori quater È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157 (c.d. Decreto Ristori quater) recante "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Il provvedimento dispone nuove misure a sostegno di imprese e lavoratori di determinati settori. Nello specifico, si prevede un'indennità pari a 1.000 euro per: – i soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'art. 15, comma 1, del Decreto Ristori nel settore del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo; – i dipendenti stagionali, anche in somministrazione, del settore del turismo e degli stabilimenti termali; – i dipendenti e lavoratori autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività a causa dell'emergenza sanitaria (dipendenti stagionali di settori diversi dal turismo e terme, intermittenti, lavoratori autonomi privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie); – gli incaricati alle vendite a domicilio; – i dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali; – i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. In proposito, il Decreto chiarisce che tali indennità non sono tra loro cumulabili e che la relativa domanda dovrà essere presentata entro il 15 dicembre 2020 all'INPS secondo le modalità stabilite dall'Istituto. Nel settore sportivo, per il mese di dicembre 2020, si prevede un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, presso le federazioni ed enti riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché presso società e associazioni dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la loro attività a causa dell'emergenza epidemiologica. Vengono, inoltre, incrementati il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche nonché i Fondo istituiti per il sostegno dei settori del turismo e della cultura. In materia di integrazione salariale, il Decreto Ristori quater estende espressamente i trattamenti di cui all'art. 1 del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni in L. n. 126/2020, anche ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori bis e, dunque, al 9 novembre 2020. Si segnala, infine, la previsione di ulteriori proroghe e sospensioni in materia fiscale e contributiva. Per maggiori dettagli, consulta il Decreto.

PREMIO STORIE di ALTERNANZA – PREMI PER GLI STUDENTI

II edizione Premio Storie di Alternanza (anno scolastico 2019/2020): Al via dal 3 febbraio le iscrizioni per la sessione del I semestre 2020   Abbiamo il piacere di informarvi dal 3 febbraio 2020 e fino alle ore 17.00 del 20 aprile 2020,  è possibile partecipare alla s essione I semestre 2020 della III edizione del Premio Storie di Alternanza,  l'iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane con l'obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti di percorsi formativi ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli istituti scolastici italiani di secondo grado. Il Premio è suddiviso in due categorie distinte per tipologia di Istituto scolastico partecipante, ossia: Licei e Istituti tecnici e professionali. Sono confermate le modalità operative di iscrizione al Premio con l'invio da parte degli Istituti scolastici delle candidature online tramite piattaforma web www.storiedialternanza.it , cliccando sul pulsante "Invia la candidatura" presente in home page. La documentazione per la partecipazione al Premio deve essere presentata esclusivamente online e si sostanzia in: 1. domanda di iscrizione; 2. link per visualizzare il video racconto realizzato; 3. scheda di sintesi relativa ai risultati del progetto; 4. consenso al trattamento dei dati (liberatoria maggiorenni – liberatoria minorenni) 5. candidatura del tutor esterno d?eccellenza (facoltativo). Il Premio prevede due livelli di partecipazione: il primo locale, promosso e gestito dalla Camera di Commercio di Biella e Vercelli, il secondo nazionale, gestito da Unioncamere, a cui si accede solo se si supera la selezione locale. Sono previsti premi complessivi per euro 10.000,00 per il livello nazionale, mentre a livello locale verranno stilate graduatorie distinte per le scuole della Provincia di Biella (Licei ed Istituti Tecnici e Professionali) e per le scuole della Provincia di Vercelli (Licei ed Istituti Tecnici e Professionali): in questo caso l'ammontare complessivo dei premi, che potranno essere differenziati tra i vincitori secondo la classificazione nella graduatoria, è pari ad euro 1.500,00 per ciascuna provincia e ciascuna sessione. Per maggiori informazioni è possibile consultare la documentazione disponibile al link http://www.bi.camcom.gov.it/Page/t06/view_html?idp=3067. I nostri uffici sono a disposizione per qualunque necessità.  

COMPRO ORO – INVARIATE LE QUOTE DOVUTE ALL’ OAM PER L’ ANNO 2020

COMPRO ORO – Invariate le quote dovute all’OAM per l’anno 2020 – Versamento entro il 28 febbraio 2020 Con la circolare n. 34/2019 del 29 novembre 2019, l’Organismo Agenti e Mediatori creditizi (OAM) detta disposizioni inerenti al versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2020 da parte degli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione nel Registro degli Operatori Compro Oro. I contributi, fissi e variabili, devono essere versati dagli Operatori Compro oro che presentano istanza di iscrizione nel relativo Registro a partire dal 1° gennaio 2020 o da quanti risultano iscritti al 31 dicembre 2019. Anche per questa categoria è previsto che il contributo non sia dovuto da chi sia stato iscritto nel Registro dopo il 1° novembre 2019, effettuando i relativi versamenti, o presenti istanza di cancellazione dal Registro entro il 28 febbraio 2020. Il contributo variabile non è inoltre dovuto dagli iscritti nel Registro al 31 dicembre 2019, per le sedi operative comunicate all’Organismo dopo il 1° novembre 2019 (ove sia già stato versato il relativo contributo) e per le sedi operative per le quali sia stata comunicata all’Organismo la chiusura entro il 28 febbraio 2020. I contributi variabili sono commisurati alla natura giuridica, all’esclusività o meno dell’attività svolta e alla complessità organizzativa dell’operatore Compro oro, iscritto o richiedente l’iscrizione. Ai fini del relativo calcolo per “sede operativa” si intende qualsiasi sede/punto vendita/negozio in cui viene svolta l’attività di Compro oro. L’operatore Compro oro iscritto che apra o trasferisca una o più nuove sedi operative è tenuto a comunicare l’avvenuta variazione e a versare contestualmente il contributo variabile pari a 70 euro. Il versamento non va effettuato se il Compro oro ha una sola sede operativa e si limita a trasferirla. Se l’attività di Compro oro originariamente svolta in via secondaria divenisse prevalente, l’iscritto deve comunicare la variazione e contestualmente versare la differenza tra i diversi contributi previsti, pari a 20 euro. Gli iscritti nel Registro alla data del 31 dicembre 2019 devono versare i contributi, sia fisso che variabile di cui al comma precedente, entro e non oltre il 28 febbraio 2020. In particolare il contributo, per l’anno 2020, è stato così determinato: A. OPERATORI COMPRO ORO – ATTIVITÀ COMPRO ORO PREVALENTE – Persone giuridiche (società di persone e società di capitali): – contributo fisso:                                 230,00 euro – contributo variabile:                            70,00 euro (per ogni sede operativa) – Persone fisiche (ditte individuali): – contributo fisso: 1                              20,00 euro – contributo variabile                            70,00 euro (per ogni sede operativa) B. OPERATORI COMPRO ORO – ATTIVITÀ COMPRO ORO SECONDARIA – Persone giuridiche (società di persone e società di capitali): – contributo fisso:                                 210,00 euro – contributo variabile:                             70,00 euro (per ogni sede operativa) – Persone fisiche (ditte individuali): – contributo fisso:                                 100,00 euro – contributo variabile:                            70,00 euro (per ogni sede operativa). I versamenti dei contributi devono essere effettuati sul conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE – IT42M0200805181000105318357, indicando tassativamente nella causale il nominativo e il codice fiscale del soggetto a favore del quale il contributo è versato. LINK: Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della circolare n. 34/2019 clicca qui.